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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21713/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11688/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 194, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale per [OSCURATO:PERSONA] del 16 febbraio 2024, n. 249593 rep., –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale del Lazio – sezione staccata di Latina n. 867/39/2015 , depositata il 16 febbraio 2015; [OSCURATO:PERSONA] –IRPEF-IRAP-IVA 2006.

R.G.

N.11688/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del20 febbraio 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n.

RC2010100577/2010, notificato il 17 novembre 2010, l’Agenzia delle Entrate –Ufficio di Sora rettificava il reddito di impresa dichiarato per l’anno 2006 da [OSCURATO:PERSONA] (imprenditore individuale esercente l’attività di “intermediario commercio di vari prodotti senza prevalenza alcuna”), sulla base di movimentazioni bancarie non giustificate, aumentandolo da €21.167,00 ad € 249.076,46, con conseguente rideterminazione delle maggiori imposte IRPEF e relative addizionali, IRAP ed IVA dovute, e con irrogazionedelle relative sanzioni.

2. Il contribuente impugna v a il suddetto avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Frosinonela quale, con sentenza n. 180/02/2012, depositata l’8 ottobre 2012, rigettava il ricorso.

3. Interposto gravame da [OSCURATO:PERSONA] , la [OSCURATO:PERSONA] delLazio – sezione staccata di Latina , con sentenza n. 867/39/2015, pronunciata il 10 dicembre 2014 e depositata in segreteria il 16 febbraio 2015, accoglieva parzialmente l’appello, riducendo il maggior reddito accertato e riconoscendo come giustificati movimenti bancari per € 116.456,79; con successiva ordinanza depositata il 29 ottobre 2015, la sentenza in questione veniva corretta per errore materiale, indicando i movimenti bancari ritenuti giustificati in € 8.710,30, anziché in € 116.456,79.

R.G.

N.11688/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

4. Avverso tale sentenza, così come corretta, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo.

Resistecon controricorso l’Agenzia delle Entrate.

5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione l’adunanza incamera di consiglio del 2 0 febbraio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 287 cod. proc. civ., nonché dell’art. 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), delo stesso codice.

Rileva che, nel caso di specie, la C.T.R. aveva utilizzato in maniera impropria il procedimento ed il potere di correzione degli errori materiali, posto che l’errore paventato dall’Ufficio nella propria istanza di correzione di errore materiale (e cioè l’indicazione, quali movimenti giustificati, dell’importo di € 116.456,79, anziché di € 8.710,30) non emergeva ictu oculiad una semplice lettura della sentenza, ma emergeva esclusivamente all’esito del confronto del testo della sentenza con un documento contenuto nel fascicolo di causa, e segnatamente la perizia resa dal C.T.U.

2. In via preliminare ed assorbente, va rilevato che il ricorrente ha depositato e notificato atto di rinuncia al ricorso.

Tale rinuncia, compatibile con la procedura camerale e tempestivamente formulata con riguardo alle sue scansioni procedimentali, esplica l’effetto estintivo del processo ex art.391 cod. proc. civ. (Cass. 30 marzo 2015, n. 6418).

R.G.

N.11688/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] esistenza dell’errore materiale censurato giustifica la compensazione delle spese processuali.

Non sussistono invece i presupposti per la condanna al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o di declaratoria di inammissibilità, e non anche a quello di estinzione (Cass. 4 febbraio 2016, n. 3688).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11688/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 194, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale per [OSCURATO:PERSONA] del 16 febbraio 2024, n. 249593 rep., –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale del Lazio – sezione staccata di Latina n. 867/39/2015 , depositata il 16 febbraio 2015; [OSCURATO:PERSONA] –IRPEF-IRAP-IVA 2006. R.G. N.11688/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del20 febbraio 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento n. RC2010100577/2010, notificato il 17 novembre 2010, l’Agenzia delle Entrate –Ufficio di Sora rettificava il reddito di impresa dichiarato per l’anno 2006 da [OSCURATO:PERSONA] (imprenditore individuale esercente l’attività di “intermediario commercio di vari prodotti senza prevalenza alcuna”), sulla base di movimentazioni bancarie non giustificate, aumentandolo da €21.167,00 ad € 249.076,46, con conseguente rideterminazione delle maggiori imposte IRPEF e relative addizionali, IRAP ed IVA dovute, e con irrogazionedelle relative sanzioni. 2. Il contribuente impugna v a il suddetto avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Frosinonela quale, con sentenza n. 180/02/2012, depositata l’8 ottobre 2012, rigettava il ricorso. 3. Interposto gravame da [OSCURATO:PERSONA] , la [OSCURATO:PERSONA] delLazio – sezione staccata di Latina , con sentenza n. 867/39/2015, pronunciata il 10 dicembre 2014 e depositata in segreteria il 16 febbraio 2015, accoglieva parzialmente l’appello, riducendo il maggior reddito accertato e riconoscendo come giustificati movimenti bancari per € 116.456,79; con successiva ordinanza depositata il 29 ottobre 2015, la sentenza in questione veniva corretta per errore materiale, indicando i movimenti bancari ritenuti giustificati in € 8.710,30, anziché in € 116.456,79. R.G. N.11688/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Avverso tale sentenza, così come corretta, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo. Resistecon controricorso l’Agenzia delle Entrate. 5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione l’adunanza incamera di consiglio del 2 0 febbraio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 287 cod. proc. civ., nonché dell’art. 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), delo stesso codice. Rileva che, nel caso di specie, la C.T.R. aveva utilizzato in maniera impropria il procedimento ed il potere di correzione degli errori materiali, posto che l’errore paventato dall’Ufficio nella propria istanza di correzione di errore materiale (e cioè l’indicazione, quali movimenti giustificati, dell’importo di € 116.456,79, anziché di € 8.710,30) non emergeva ictu oculiad una semplice lettura della sentenza, ma emergeva esclusivamente all’esito del confronto del testo della sentenza con un documento contenuto nel fascicolo di causa, e segnatamente la perizia resa dal C.T.U. 2. In via preliminare ed assorbente, va rilevato che il ricorrente ha depositato e notificato atto di rinuncia al ricorso. Tale rinuncia, compatibile con la procedura camerale e tempestivamente formulata con riguardo alle sue scansioni procedimentali, esplica l’effetto estintivo del processo ex art.391 cod. proc. civ. (Cass. 30 marzo 2015, n. 6418). R.G. N.11688/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] esistenza dell’errore materiale censurato giustifica la compensazione delle spese processuali. Non sussistono invece i presupposti per la condanna al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o di declaratoria di inammissibilità, e non anche a quello di estinzione (Cass. 4 febbraio 2016, n. 3688). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giud
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