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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 febbraio 2023

Cassazione n. 47701/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo avverso la ordinanza del 6/02/2023 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 6 febbraio 2023 il tribunale del riesame di Palermo rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di convalida del sequestro emesso dal Gip del medesimo tribunale in relazione al reato ex art. 44 del DPR 309/90.

2. Avverso l'ordinanza del tribunale [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.

3. Con il primo deduce vizi ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione al fumus del reato ipotizzato.

Contestandosi la tesi del tribunale per cui agli artt.274 e 275 cod. proc. pen.

Si contesta la motivazione della scelta di ritenere la intervenuta demolizione integrante la fattispecie ipotizzata.

Il tribunale avrebbe violato il citato art. 44 e l'art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/01, posto che il citato art. 3 includerebbe nella ristrutturazione tre legittime ipotesi di demolizione e ricostruzione.

E quindi il tribunale sarebbe incorso in errore laddove avrebbe sostenuto l'esclusione dalla ristrutturazione della attività di demolizione sebbene nel caso concreto il ricorrente si fosse dotato di titolo abilitativo inerente l'attività di ristrutturazione con previsione di previa demolizione e ricostruzione del manufatto.

4. Con il secondo motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora.

Perazltro a fronte di un edificio demolito si sarebbe dovuto spiegare come fosse possibile che la libera disponibilità di un immobile non più demolito, potesse agevolare la commissione di altri reati.

5. A seguito del ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., da parte del ricorrente.

Alla stregua della predetta rinuncia, per intervenuta revoca del sequestro, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, senza onere per il ricorrente, atteso che la causa della rinunzia non è allo stesso imputabile.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo avverso la ordinanza del 6/02/2023 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 6 febbraio 2023 il tribunale del riesame di Palermo rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di convalida del sequestro emesso dal Gip del medesimo tribunale in relazione al reato ex art. 44 del DPR 309/90. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 3. Con il primo deduce vizi ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione al fumus del reato ipotizzato. Contestandosi la tesi del tribunale per cui agli artt.274 e 275 cod. proc. pen. Si contesta la motivazione della scelta di ritenere la intervenuta demolizione integrante la fattispecie ipotizzata. Il tribunale avrebbe violato il citato art. 44 e l'art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/01, posto che il citato art. 3 includerebbe nella ristrutturazione tre legittime ipotesi di demolizione e ricostruzione. E quindi il tribunale sarebbe incorso in errore laddove avrebbe sostenuto l'esclusione dalla ristrutturazione della attività di demolizione sebbene nel caso concreto il ricorrente si fosse dotato di titolo abilitativo inerente l'attività di ristrutturazione con previsione di previa demolizione e ricostruzione del manufatto. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora. Perazltro a fronte di un edificio demolito si sarebbe dovuto spiegare come fosse possibile che la libera disponibilità di un immobile non più demolito, potesse agevolare la commissione di altri reati. 5. A seguito del ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., da parte del ricorrente. Alla stregua della predetta rinuncia, per intervenuta revoca del sequestro, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, senza onere per il ricorrente, atteso che la causa della rinunzia non è allo stesso imputabile. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Cos
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