CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 1960
Cassazione n. 35118/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/03/1960 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1960 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/11/1967 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa in data 24/05/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Verona in data 29/11/2018, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella misura di 5 anni di reclusione ed euro 1.000 di multa in relazione al reato di estorsione aggravata. Ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui i ricorrenti eccepiscono l'erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. conseguente all'applicazione di una pena eccessiva ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Deve, in proposito, essere rimarcato che la Corte territoriale -in accoglimento di specifico motivo di appello - ha determinato la pena nel minimo edittale ed ha confermato la statuizione con cui il primo giudice aveva concesso a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche con conseguente manifesta infondatezza delle doglianze in esame. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili / con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 gi