CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 ottobre 2025
Cassazione n. 27410/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente -controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale2025 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli2976 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 732/2020 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 23/11/2020 R.G.N. 1212/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Oscuramento disposto Numero registro generale 14626/2021RILEVATO CHE Numero sezionale 2976/2025Numero di raccolta generale 27410/2025Data pubblicazione 14/10/20251.La Corte d’appello di Lecce ha respinto il gravame proposto daI.W. avverso la sentenza di primo grado di rigetto delladomanda volta a conseguire il diritto alla rendita/indennizzo perpostumi invalidanti conseguenti a malattia professionale.Nell’impugnata sentenza, la Corte territoriale, dato atto che, aseguito di osservazioni dell’INAIL alla bozza di relazione dellaconsulenza medico-legale rinnovata in appello, il CTU avevamutato le iniziali conclusioni raggiunte ed aveva quindi negatoche la patologia di spondilo discopatia lombare fosse statacausata dall’attività lavorativa di manovale prestatadall’assicurato dal 1980 al 1988 alle dipendenze delle [OSCURATO:PERSONA], ha condiviso la valutazione di insussistenza delnesso causale fra patologia accertata e attività lavorativa; epoiché le prime indagini radiologiche risalgono al 2008 e 2012,venti anni dopo la cessazione delle mansioni di manovale, aparte due report di pronto soccorso del 1984 e del 1987 perlombalgia da sforzo, venivano meno congruenza e compatibilitàcronologica tra la patologia accertata e lo svolgimento dellaprestazione lavorativa, né la parte aveva speso ragionigiuridicamente rilevanti sul rilevato divario temporale.2. Avverso la sentenza di rigetto propone ricorso la parteprivata, affidandosi a tre motivi, a cui INAIL resiste concontroricorso.3. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].Oscuramento disposto Numero registro generale 14626/2021CONSIDERATO CHE Numero sezionale 2976/2025Numero di raccolta generale 27410/2025Data pubblicazione 14/10/20251.Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art.360 co.1 n. 3 e n.5 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 3 d.P.R. n.1124/65, artt. 113, 115, 116, 420 e 427c.p.c., art. 2697 c.p., art. 41 c.p., ed il vizio di motivazione, pernon avere il giudice d’appello considerato che la patologia da cuiè risultato affetto il richiedente rientra fra le patologie tabellatedell’industria di cui al citato art. 3 ed elencate ai sensi del DM11/12/2009 nella Lista 1 gruppo 2 n.3 delle patologieprofessionali ad alta probabilità, sicché il lavoratore è esoneratodall’onere di dimostrare l’origine professionale della stessa,mentre l’INAIL non aveva provato l’intervento di fattori esterniall’attività lavorativa, sicché si sarebbe dovuta riconoscerel’origine professionale.Con il secondo motivo deduce che la Corte territoriale non abbiaapplicato il principio di equivalenza causale di cui all’art. 41 c.p.,secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogniantecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta eremota, alla produzione dell’evento, mentre se solamente possaessere con certezza ravvisato l’intervento di un fattore estraneoall’attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrrel’infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplicioccasioni, deve escludersi la sussistenza del nesso eziologicorichiesto dalla legge. E nella consulenza tecnica era statariconosciuta l’insorgenza della patologia in soggetto che nellaqualifica di manovale aveva svolto in modo non occasionalemovimentazione manuale dei carichi per un periodo lavorativodi oltre 8 anni, sviluppando una malattia rientrante nellepatologie tabellate, e non essendo emerso l’intervento di fattoriesterni all’attività lavorativa.Oscuramento disposto Numero registro generale 14626/2021Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n.5N umero sezionale 2976/2025Numero di raccolta generale 27410/2025c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CortDeat a pubblicazione 14/10/2025d’appello immotivatamente negato l’incidenza dell’attivitàlavorativa prestata per oltre venti anni dal ricorrente qualeconduttore e capotreno, ignorando la nutrita elaborazionemedica che riconosce il nesso casale tra le attività dimanovratore, conduttore e capotreno con le affezionidell’apparato osteoarticolare, trattandosi di mansioni checomportano l’esposizione a microtraumi e iperfrigerazioni. Ilconsulente tecnico invero aveva circoscritto la sua indagine allariferibilità della malattia alla sola attività di manovalenonostante la domanda si riferisse al complesso delle mansionisvolte dal ricorrente in tutta la sua vita lavorativa; e nel periododal 2008 al 2012 il ricorrente non era in pensione ma in servizio.Quindi non erano stati considerati 23 anni di servizio nei qualiaveva svolto mansioni di conduttore e capotreno.2. Nel controricorso l’INAIL evidenzia che il ricorrente sembraconfondere l’istituto della rendita per malattia professionale conl’indennizzo per causa di servizio erogato per compensaremenomazioni fisiche comunque connesse con il servizioprestato, prescindendo dall’incidenza del danno sofferto sullacapacità di lavoro, mentre la rendita comporta che la malattiasia contratta nell’esercizio e a causa della lavorazione svolta;inoltre eccepisce l’inammissibilità del ricorso in presenza di unasentenza d’appello confermativa del primo grado (c.d. doppiaconforme), ed in ragione di doglianze tese a proporre il riesamedel merito della causa, risolto con un giudizio di fattoincensurabile in sede di legittimità. Rileva poi che le consulenzenei due gradi di giudizio avevano concluso in modo conforme, eche la Corte d’appello aveva spiegato le ragioni della suaadesione alle conclusioni raggiunte dal CTU; infine, segnala cheOscuramento disposto Numero registro generale 14626/2021il ricorrente aveva prodotto documentazione medica soltanto inN umero sezionale 2976/2025Numero di raccolta generale 27410/2025occasione della visita a cui era stato sottoposto dal consulentDeat a pubblicazione 14/10/2025tecnico, non già in sede di domanda presentata all’INAIL nel2009. Esclusa, poi, ogni valutazione sulle risultanze degli atti dicausa, l’unica anomalia motivazionale denunciabile in sede dilegittimità è quella della violazione di legge costituzionalmenterilevante ed attiene alla esistenza della motivazione in sé, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali, e siesaurisce nei rilievi elaborati nel principio espresso da sent. S.U.n. 21948/15, non riscontrabili nel caso in esame.3. Il ricorso è infondato e va respinto.4. Sul primo motivo di ricorso non si riscontra alcuna delleviolazioni denunciate. La patologia accertata in sede medico-legale (spondilodiscopatia lombare con associata patologiaradicolare da ernia discale) rientra nelle malattie la cui originelavorativa è di “elevata probabilità”, come riporta la rubrica dellaLista 1 dell’elenco delle patologie inserite del D.M. 11/12/2009avente ad oggetto l’aggiornamento delle malattie di cui èobbligatoria la denuncia ai sensi dell’art. 139 T.U. 1124/65; inparticolare, al gruppo 2, n.3 si menziona, in corrispondenzadella lavorazione descritta come “movimentazione dei carichieseguita con continuità durante il turno lavorativo”, la malattiadi “spondilodiscopatie del tratto lombare” e “ernia discalelombare”. Trattasi, dunque, di patologia riconosciuta comemalattia professionale tabellata dell’industria di cui all’art. 3 delD.P.R. 1124/65, collegata a movimenti ripetitivi, postureincongrue, vibrazioni, al cui rischio sono esposti lavoratoriaddetti alla movimentazione manuale dei carichi in modo nonoccasionale. Di tanto ha dato atto il consulente tecnico d’ufficioalle cui conclusioni si è riportato il giudice di appello, che hariconosciuto che l’attività lavorativa svolta dall’assicuratoOscuramento disposto Numero registro generale 14626/2021“astrattamente avrebbe potuto causare o concausare laN umero sezionale 2976/2025Numero di raccolta generale 27410/2025patologia spondilodiscopatica”, e tuttavia ha negato il nessDoat a pubblicazione 14/10/2025causale poiché l’attività lavorativa svolta era risalente al periodo1980-1988, “mentre le prime indagini radiologiche in atti sonodel 2008 e del 2012”.4.1 - Non si discute, quindi, della natura di “malattia tabellata”e della sua astratta origine professionale, di elevata probabilità,bensì, nel caso specifico, della sua concreta riconducibilità allelavorazioni a rischio, a distanza di oltre venti anni dalla lorocessazione, sulla base di certificazioni datate dal 2008 al 2012,salvo due referti di “lombalgia da sforzo” del 1984 e del 1987:di tanto dà atto l’impugnata sentenza, in cui è altresì precisatoche “non sono note la data e la modalità di insorgenza dellamalattia, l’eventuale terapia, la frequenza, l’intensità e laricorrenza della malattia”, e che sul “divario temporale”l’assistito in appello non aveva speso “nulla di giuridicamenterilevante”. Trattasi di argomenti di fatto che non incidono sullaricostruzione della disciplina applicabile in materia di malattiaprofessionale, non censurabili in sede di legittimità.4.2 – Orbene, in tema di malattie incluse nella tabella INAIL,questa Corte ha ripetutamente affermato che al lavoratore èsufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere statoaddetto alla lavorazione nociva, anch’essa tabellata, affinché ilnesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia stessa sisia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella (cfr.Cass. n. 13024/2017, Cass. n. 20510/2015). Nel caso di specie,la Corte territoriale, conformemente al giudice di primo grado,ha ritenuto che né la disamina del consulente tecnico d’ufficioné gli elementi di prova avessero dato validi riscontri circa ilnesso causale della lavorazione svolta con la patologiaaccertata, essendo altrimenti onere del lavoratore provare laOscuramento dispostoriconducibilità della propria malattia all'attività svolta, aNunmcehro ere gistro generale 14626/2021Numero sezionale 2976/2025considerato che la malattia sofferta dal lavoratoNruem eroe dri ara ccolta generale 27410/2025suscettibile di avere cause molteplici (cfr. fra le tante CasDsa.t a pubblicazione 14/10/2025n.4927/2004, e n.15080/2016). La sua insorgenza a distanza dioltre venti anni, certificata soltanto dopo esami specialisticicompiuti fra il 2008 ed il 2012, ne darebbe conferma.In presenza di malattia a genesi multifattoriale, come vieneriportato in ricorso, nello storico di lite, a proposito dellerisultanze di giudizio di primo grado, è stato osservato da questaCorte, in ord. n. 38377/21, che “il nesso di causalità relativoall'origine professionale della malattia non può essere oggettodi semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamentepossibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazionee, se questa può essere data anche in termini di probabilità sullabase delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile,nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia),è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata",da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio idati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusioneprobabilistica in certezza giudiziale (cfr. da ult. Cass. n. 10097del 2015 e Cass. n. 736 del 2018)”.4.3 - Sul punto, proprio in tema di patologie manifestate dopolungo tempo dalla esposizione a rischio, è stato anche osservato(con riferimento ad altra patologia, cfr. Cass. sent. n.23653/2016) che dall'inclusione nelle apposite tabelle sia dellalavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodomassimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità dellapresunzione di eziologia professionale della patologia soffertadall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria acarico dell'I.N.A.I.L., quale è, in particolare, la dipendenzadell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che laOscuramento disposto Numero registro generale 14626/2021lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare laN umero sezionale 2976/2025Numero di raccolta generale 27410/2025malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa Dèat a pubblicazione 14/10/2025necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente,che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, cheda solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso acagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia,“temperata” in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, “nelsenso che la prova del nesso causale non può consistere insemplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamentepossibili, ma deve consistere nella concreta e specificadimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneitàdella esposizione al rischio a causare l'evento morboso”.4.4 - Dunque, in tali casi di patologie multifattoriali, delle qualinon era possibile indicare la causa unica ed esclusiva, occorrela dimostrazione dello specifico collegamento con l’esposizionea rischio cessata da lungo tempo. E nel caso in esamel’impugnata sentenza ha evidenziato che la distanzacronologica, anche ultraventennale, tra la lavorazione a rischioe la certificata manifestazione della malattia tabellata, abbiainnestato un vulnus nella diretta riconducibilità, ancorchéremota, alla eziopatogenesi invocata.5. La doglianza del ricorrente, come poi in maniera sinteticaviene riportato nel primo motivo di ricorso, si traduce in unacensura inerente al vizio di motivazione della impugnatasentenza con riferimento alle risultanze della prova tecnica edal mutamento valutativo compiuto dal CTU a seguito delleosservazioni alla bozza preliminare. Al riguardo va ricordato chela deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio dimotivazione della sentenza impugnata non conferisce al giudicedi legittimità il potere di riesaminare il merito della vicendaprocessuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezzaOscuramento disposto Numero registro generale 14626/2021giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte daNl umero sezionale 2976/2025Numero di raccolta generale 27410/2025giudice del merito, non essendo consentito alla Corte dDait a pubblicazione 14/10/2025cassazione di procedere ad una autonoma valutazione dellerisultanze probatorie, sicché le censure concernenti il vizio dimotivazione non possono risolversi nel sollecitare una letturadelle risultanze processuali diversa da quella accolta dal giudicedel merito (lo rammenta ord. 38377/21 in cui si richiamano, frale altre, le pronunce n.21486/11, n.9043/11, n.313/11,n.37/2011). Nella specie le valutazioni delle risultanzeprobatorie operate dal giudice di appello sono congruamentemotivate e l'iter logico- argomentativo che sorregge la decisioneè chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo dimanifesta illogicità o insanabile contraddizione. A fronte diquesta situazione, le doglianze mosse dal ricorrente si risolvonosostanzialmente nella prospettazione di un diversoapprezzamento delle stesse prove e delle stesse circostanze difatto già valutate dalla Corte territoriale in senso contrario alleaspettative della medesima ricorrente, e si traducono nellarichiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, deltutto inammissibile in sede di legittimità.5.1 - Ancora nel primo motivo, viene dedotta la violazione degliartt. 113, 115 e 116 c.p.c., ma le doglianze, assolutamentegeneriche e non articolate, non sono affatto centrate poiché inparticolare, l’art.115 c.p.c. è violato se il giudice di merito hagiudicato su prove non introdotte dalle parti ponendosi al di fuoridel caso dei poteri ufficiosi (Cass. ord. n.9731/2025) oppure seha disatteso il principio di libera valutazione delle prove o havalutato con prudente apprezzamento una prova soggetta adiverso regime valutativo, ad esempio affidandosi ad unprudente apprezzamento critico in presenza di una prova legale(ord. n.6774/22). E comunque, “Il potere del giudice diOscuramento disposto Numero registro generale 14626/2021valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimitàN umero sezionale 2976/2025Numero di raccolta generale 27410/2025sotto il profilo della violazione dell’art. 116 c.p.c., quaDleat a pubblicazione 14/10/2025apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro nonprudente della prova, posto che l'utilizzo del pronome "suo" èestrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento delgiudice della causa, a garanzia dell'autonomia del giudizio inordine ai fatti relativi, salvo il limite che "la legge dispongaaltrimenti" (Cass. ord. n. 34786/2021). Nel caso in esame laCorte d’appello ha valorizzato tutti gli elementi offerti invalutazione, traendo argomenti decisivi per escludere il nessocausale come sostenuto con giudizio medico-legale dal CTUnominato in secondo grado.5.2 - Ed ancora, sempre con riferimento al primo motivo, ilricorrente riproduce (peraltro in maniera irrituale: cfr. Cass.S.U. n. 8053/2014) le stesse doglianze nell’ambito dell’art. 360co.1 n. 5 c.p.c., censure a monte non consentite in presenza didoppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesimeragioni di fatto circa la nocività della lavorazione svolta.6. Neppure risulta violato l’art. 41 c.p. ed il principio diequivalenza causale, come dedotto nel secondo motivo diricorso: nella relazione di CTU riportata in sentenza sonoenunciati fattori che allontanano la spondilodiscopatia dallalavorazione rischiosa svolta oltre venti addietro rispetto allacertificata patologia. Trattasi di argomenti illustrati in CTU,riportati in sentenza e ritenuti condivisi, a fronte dei quali nonsi verte in una mera degradazione di una causa antecedente asemplice occasione, ma nella individuazione di una cesuratemporale del decorso della patologia riconosciutaastrattamente come malattia professionale, in assenza dicertificazioni e diagnosi pertinenti ed utili per oltre venti annidalla cessazione delle mansioni di manovale, e, si badi, ancheOscuramento disposto Numero registro generale 14626/2021in pendenza dello svolgimento di altre mansioni (conduttoreN umero sezionale 2976/2025Numero di raccolta generale 27410/2025frenatore e capotreno) succedutesi la prima fino al 1999 e Dlaat a pubblicazione 14/10/2025seconda fino al pensionamento del 2012. Per tali ultimemansioni neppure è stata fornita specifica descrizione analiticadelle lavorazioni a rischio di cui, in mancanza di continuità e nonoccasionalità di mansioni svolte, e di consistenza e frequenza dicarichi manuali e vibrazioni rilevanti, è escluso il determinismocausale nella diagnosticata patologia.6.1 - In sostanza, non è a dirsi che risulta violato il principio diequivalenza in ragione della mancanza di un’altra causa cheabbia contribuito o determinato la patologia lamentata, bensìnon è stato affatto ravvisato il nesso causale fra la lavorazione(pre e post anno 1988) e la patologia. La critica alle valutazionidel CTU, riportate in sentenza, non integranti una prospettatadistorsione di principi della scienza medica, si traduce, indefinitiva, in un inammissibile dissenso diagnostico, finalizzatoad una revisione del giudizio valutativo, in fatto compiuto dalgiudice di merito, anch’esso insindacabile in sede di legittimità.7. Riguardo al terzo motivo, infine, già innanzi si è detto circa lanon ravvisabilità della lamentata violazione dell’art. 360 co.1 n.5 c.p.c. sotto il profilo della omessa motivazione. Si esclude ladenunciata omessa pronuncia circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, vuoi perla presenza di una pronuncia confermativa del primo grado (cd.doppia conforme) di cui il ricorrente non evidenzia le divergenzevalutative nelle ragioni di rigetto di ricorso ed appello, vuoi perla mancanza di rilevazione di elementi diagnostici decisivi perritenere che la patologia possa, in alternativa o in viasubordinata, essere ricondotta al secondo periodo lavorativo(dal 1988 al 2012), di cui non risulta allegata alcuna incidenzaOscuramento dispostoin punto di fatto nella ricostruzione eventuale di ultNeumrieoror rie gistro generale 14626/2021Numero sezionale 2976/2025lavorazioni a rischio, a cui il ricorrente sia stato esposto.N u mero di raccolta generale 27410/20257.1 – Si aggiunga che (Cass. ord. 33162/24) non è ammissibiDleat a pubblicazione 14/10/2025la censura con cui si lamenta il vizio motivazionale poiché, «inseguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif.,dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso percassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allasola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiestodall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioniinconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali» (ex multis, Cass. n.7090/2022). Neppure èesplicato, poi, quale sarebbe, in ottica attorea, il fatto storicodecisivo ed oggetto di discussione tra le parti il cui esamesarebbe stato omesso e che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia (ove esso siriferisca alla comparazione fra le CTU non viene indicata ladifformità valutativa sulle diagnosi eziopatogenetiche). Sulpunto giurisprudenza di legittimità uniforme afferma che -exmultis Cass. n. 21672/2018- «nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondocomma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fattostorico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il"quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualeOscuramento disposto Numero registro generale 14626/2021tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omessoN umero sezionale 2976/2025Numero di raccolta generale 27410/2025esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio dDait a pubblicazione 14/10/2025omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazionedal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie».7.2 - Va ribadito, infine, che l'omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio deve intendersi riferito aun preciso accadimento o una precisa circostanza in sensostorico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni oargomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che,irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimoprofilo (Cass. n. 22397/2019; n. 26305/2018; n. 14802/2017),mentre ciò di cui il ricorrente lamenta l’omesso esame sonoargomentazioni giuridiche e non “fatti” storici, da ciò emergendoche i motivi nel concreto mirano a sindacare il merito dellamotivazione della Corte d’appello.8. In definitiva, per tutte le suesposte ragioni il ricorso varespinto, con condanna del ricorrente, per soccombenza, alpagamento delle spese del presente grado, liquidate come indispositivo. Segue altresì la pronuncia sul doppio del contributounificato.9. Ai sensi dell'art. 52, co.2, del d.lgs. n. 196/2003, in presenzadi dati sensibili a tutela della dignità dell’interessato e dellariservatezza dei dati inerenti alla salute, si dispone, in caso diriproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza,l'omissione delle generalità e di ogni altro dato identificativodella parte ricorrente. P.Q.MOscuramento dispostoLa Corte rigetta il ricorso. Numero registro generale 14626/2021Numero sezionale 2976/2025Numero di raccolta generale 27410/2025Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidateData pubblicazione 14/10/2025in Euro 3.000,00, oltre accessori di rito.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, dispone che, incaso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi del ricorrente.Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 10 giugno2025.La Presidente