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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06442/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOUdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, oltre che generico ed indeducibile in quanto le citate attenuanti risultano essere state concesse dal Tribunale (v. ultimo periodo sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), tanto che il ricorrente non aveva formulato alcuna doglianza al riguardo in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOUdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, oltre che generico ed indeducibile in quanto le citate attenuanti risultano essere state concesse dal Tribunale (v. ultimo periodo sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), tanto che il ricorrente non aveva formulato alcuna doglianza al riguardo in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0
Sentenza Cassazione n. 06442/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris