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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19121/2026

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cato [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC del difensore– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura generale dell’[OSCURATO:PERSONA],in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 50 del 2025 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 15 aprile 2025 (R.G.N. 1877/2022).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 14aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15902/2025Numero sezionale 1803/2026Numero di raccolta generale 19121/2026Data pubblicazione 11/06/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoliha accolto il gravame della signora [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma dellapronuncia del Tribunale di Nola, ha respinto le pretese restitutoriedell’INPS, riguardanti i ratei di assegno sociale erogati per il periododal primo gennaio 2012 al 30 novembre 2013 al signor [OSCURATO:PERSONA],dante causa della parte appellante.Nel regolare le spese, la Corte territoriale le ha compensate per unmezzo, in ragione della «recente evoluzione giurisprudenziale»(pagina 7 della sentenza d’appello), e ha condannato l’[OSCURATO:PERSONA] arifondere all’appellante, con distrazione a favore del procuratoreantistatario, il restante mezzo, pari ad Euro 1.100,00 per il giudizio diprimo grado e ad Euro 1.200,00 per il giudizio di gravame, oltre alrimborso delle spese generali e agli accessori di legge.2.– La signora [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenzad’appello, articolando due motivi, illustrati da memoria in prossimitàdell’adunanza camerale.3.– L’INPS resiste all’impugnazione con controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente censura la sentenza d’appello per aver compensatoper un mezzo le spese del doppio grado in violazione degli artt. 91 e92 cod. proc. civ., sulla base di ragioni palesemente erronee, legateall’asserita evoluzione della giurisprudenza, sprovvista d’ogni riscontro.1.1.– Il motivo non presenta i profili d’inammissibilità eccepiti nelcontroricorso (pagine 10 e seguenti), in quanto è corredato da- 2 -Numero registro generale 15902/2025Numero sezionale 1803/2026Numero di raccolta generale 19121/2026Data pubblicazione 11/06/2026un’adeguata esposizione degli antecedenti processuali rilevanti econsente a questa Corte di cogliere il senso delle censure, senzasollecitare alcun surrettizio riesame dei fatti di causa.Il motivo è fondato.1.2.– Le ragioni addotte dal giudice a sostegno dellacompensazione delle spese possono essere censurate in sede dilegittimità, quando si risolvano in una enunciazione astratta,disancorata dalle risultanze di causa (Cass., sez.

II, 16 maggio 2022,n. 15495), oppure illogica ed erronea (Cass., sez. lav., 21 maggio2024, n. 14036, e, nello stesso senso, già Cass., sez.

VI-L, 9 aprile2019, n. 9977).1.3.– Nel caso di specie, i giudici d’appello, pur menzionando afondamento della decisione risalenti pronunce della Cortecostituzionale e di questa Corte in tema d’indebito assistenziale eprincìpi di diritto consolidati, giungono a compensare per un mezzo lespese di entrambi i gradi, richiamando in maniera tanto genericaquanto contraddittoria una «recente evoluzione giurisprudenziale»(pagina 7 della sentenza impugnata).Le ragioni così tratteggiate non superano il vaglio di nonimplausibilità che questa Corte esercita sulla pronuncia dicompensazione (Cass., sez.

VI-III, 26 luglio 2021, n. 21400), inragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria checaratterizza il potere giudiziale di compensare le spese di lite (direcente, Cass., sez. lav., 26 agosto 2025, n. 23914, punto 6 delleRagioni della decisione).2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art.91 cod. proc. civ. e dell’art. 4, comma 5, del decreto del Ministro dellagiustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante ladeterminazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per laprofessione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31- 3 -Numero registro generale 15902/2025Numero sezionale 1803/2026Numero di raccolta generale 19121/2026Data pubblicazione 11/06/2026dicembre 2012, n. 247), e successive modificazioni, e addebita allaCorte di merito di aver liquidato le spese del gravame nell’importo diEuro 2.400,00, al lordo della compensazione arbitrariamente disposta,e di aver così violato i minimi, pari ad Euro 2.905,50, a fronte di unvalore di Euro 6.700,50.2.1.– Anche tale critica coglie nel segno.2.2.– L’art. 4, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 2014,nella formulazione da ultimo modificata dal decreto del Ministro dellagiustizia 13 agosto 2022, n. 147, dispone che il giudice, nellaliquidazione del compenso, tenga conto dei valori medi di cui alletabelle allegate, valori che possono essere aumentati fino al 50 percento o possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.2.3.– Come rimarca la parte ricorrente, la Corte di merito non haescluso alcuna delle fasi in astratto rilevanti ai fini della liquidazionedelle spese.Nel caso di specie, non è controverso che il valore della causa siadi Euro 6.700,50 e che si debba perciò applicare, per il giudiziod’appello, la tabella 12, nello scaglione da Euro 5.200,01 ad Euro26.000,00.La tabella indicata prevede per la fase di studio l’importo medio diEuro 1.134,00, per la fase introduttiva quello di Euro 921,00, per lafase istruttoria e di trattazione quello di Euro 1.843,00, per la fasedecisionale quello di Euro 1.911,00.

Importi che la parte ricorrente hapuntualmente dedotto a corredo delle censure e che l’[OSCURATO:PERSONA] non hacontestato nel controricorso.Il complessivo importo medio, pari ad Euro 5.809,00, non puòessere ridotto in misura eccedente la metà e, dunque, a titolo di spesegiudiziali non può essere liquidato un importo inferiore ad Euro2.904,50, in relazione a un giudizio d’appello che si è dipanato in tuttele fasi considerate dalla disciplina vigente.- 4 -Numero registro generale 15902/2025Numero sezionale 1803/2026Numero di raccolta generale 19121/2026Data pubblicazione 11/06/2026Ne consegue che, nel liquidare per tale giudizio un importo di Euro2.400,00, poi ridotto ad Euro 1.200,00 in virtù della compensazionedisposta per un mezzo, la Corte di merito ha riconosciuto un importoinferiore a quello risultante dalla massima riduzione percentualeconsentita dall’art. 4, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 2014.Sussiste, pertanto, la violazione di legge denunciata.3.– Le considerazioni esposte conducono all’accoglimento delricorso e alla cassazione della sentenza impugnata.4.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Napoli, che, in diversacomposizione, procederà a liquidare le spese in conformità ai princìpiribaditi nella presente ordinanza in ordine alla compensazione eall’osservanza dei minimi.5.– Al giudice di rinvio è demandato, infine, anche il compito dipronunciare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia lacausa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, allaCorte d’appello di Napoli, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 14 aprile 2026.La Presidente- 5 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC del difensore– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura generale dell’[OSCURATO:PERSONA],in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 50 del 2025 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 15 aprile 2025 (R.G.N. 1877/2022).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 14aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15902/2025Numero sezionale 1803/2026Numero di raccolta generale 19121/2026Data pubblicazione 11/06/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoliha accolto il gravame della signora [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma dellapronuncia del Tribunale di Nola, ha respinto le pretese restitutoriedell’INPS, riguardanti i ratei di assegno sociale erogati per il periododal primo gennaio 2012 al 30 novembre 2013 al signor [OSCURATO:PERSONA],dante causa della parte appellante.Nel regolare le spese, la Corte territoriale le ha compensate per unmezzo, in ragione della «recente evoluzione giurisprudenziale»(pagina 7 della sentenza d’appello), e ha condannato l’[OSCURATO:PERSONA] arifondere all’appellante, con distrazione a favore del procuratoreantistatario, il restante mezzo, pari ad Euro 1.100,00 per il giudizio diprimo grado e ad Euro 1.200,00 per il giudizio di gravame, oltre alrimborso delle spese generali e agli accessori di legge.2.– La signora [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenzad’appello, articolando due motivi, illustrati da memoria in prossimitàdell’adunanza camerale.3.– L’INPS resiste all’impugnazione con controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente censura la sentenza d’appello per aver compensatoper un mezzo le spese del doppio grado in violazione degli artt. 91 e92 cod. proc. civ., sulla base di ragioni palesemente erronee, legateall’asserita evoluzione della giurisprudenza, sprovvista d’ogni riscontro.1.1.– Il motivo non presenta i profili d’inammissibilità eccepiti nelcontroricorso (pagine 10 e seguenti), in quanto è corredato da- 2 -Numero registro generale 15902/2025Numero sezionale 1803/2026Numero di raccolta generale 19121/2026Data pubblicazione 11/06/2026un’adeguata esposizione degli antecedenti processuali rilevanti econsente a questa Corte di cogliere il senso delle censure, senzasollecitare alcun surrettizio riesame dei fatti di causa.Il motivo è fondato.1.2.– Le ragioni addotte dal giudice a sostegno dellacompensazione delle spese possono essere censurate in sede dilegittimità, quando si risolvano in una enunciazione astratta,disancorata dalle risultanze di causa (Cass., sez. II, 16 maggio 2022,n. 15495), oppure illogica ed erronea (Cass., sez. lav., 21 maggio2024, n. 14036, e, nello stesso senso, già Cass., sez. VI-L, 9 aprile2019, n. 9977).1.3.– Nel caso di specie, i giudici d’appello, pur menzionando afondamento della decisione risalenti pronunce della Cortecostituzionale e di questa Corte in tema d’indebito assistenziale eprincìpi di diritto consolidati, giungono a compensare per un mezzo lespese di entrambi i gradi, richiamando in maniera tanto genericaquanto contraddittoria una «recente evoluzione giurisprudenziale»(pagina 7 della sentenza impugnata).Le ragioni così tratteggiate non superano il vaglio di nonimplausibilità che questa Corte esercita sulla pronuncia dicompensazione (Cass., sez. VI-III, 26 luglio 2021, n. 21400), inragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria checaratterizza il potere giudiziale di compensare le spese di lite (direcente, Cass., sez. lav., 26 agosto 2025, n. 23914, punto 6 delleRagioni della decisione).2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art.91 cod. proc. civ. e dell’art. 4, comma 5, del decreto del Ministro dellagiustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante ladeterminazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per laprofessione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31- 3 -Numero registro generale 15902/2025Numero sezionale 1803/2026Numero di raccolta generale 19121/2026Data pubblicazione 11/06/2026dicembre 2012, n. 247), e successive modificazioni, e addebita allaCorte di merito di aver liquidato le spese del gravame nell’importo diEuro 2.400,00, al lordo della compensazione arbitrariamente disposta,e di aver così violato i minimi, pari ad Euro 2.905,50, a fronte di unvalore di Euro 6.700,50.2.1.– Anche tale critica coglie nel segno.2.2.– L’art. 4, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 2014,nella formulazione da ultimo modificata dal decreto del Ministro dellagiustizia 13 agosto 2022, n. 147, dispone che il giudice, nellaliquidazione del compenso, tenga conto dei valori medi di cui alletabelle allegate, valori che possono essere aumentati fino al 50 percento o possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.2.3.– Come rimarca la parte ricorrente, la Corte di merito non haescluso alcuna delle fasi in astratto rilevanti ai fini della liquidazionedelle spese.Nel caso di specie, non è controverso che il valore della causa siadi Euro 6.700,50 e che si debba perciò applicare, per il giudiziod’appello, la tabella 12, nello scaglione da Euro 5.200,01 ad Euro26.000,00.La tabella indicata prevede per la fase di studio l’importo medio diEuro 1.134,00, per la fase introduttiva quello di Euro 921,00, per lafase istruttoria e di trattazione quello di Euro 1.843,00, per la fasedecisionale quello di Euro 1.911,00. Importi che la parte ricorrente hapuntualmente dedotto a corredo delle censure e che l’[OSCURATO:PERSONA] non hacontestato nel controricorso.Il complessivo importo medio, pari ad Euro 5.809,00, non puòessere ridotto in misura eccedente la metà e, dunque, a titolo di spesegiudiziali non può essere liquidato un importo inferiore ad Euro2.904,50, in relazione a un giudizio d’appello che si è dipanato in tuttele fasi considerate dalla disciplina vigente.- 4 -Numero registro generale 15902/2025Numero sezionale 1803/2026Numero di raccolta generale 19121/2026Data pubblicazione 11/06/2026Ne consegue che, nel liquidare per tale giudizio un importo di Euro2.400,00, poi ridotto ad Euro 1.200,00 in virtù della compensazionedisposta per un mezzo, la Corte di merito ha riconosciuto un importoinferiore a quello risultante dalla massima riduzione percentualeconsentita dall’art. 4, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 2014.Sussiste, pertanto, la violazione di legge denunciata.3.– Le considerazioni esposte conducono all’accoglimento delricorso e alla cassazione della sentenza impugnata.4.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Napoli, che, in diversacomposizione, procederà a liquidare le spese in conformità ai princìpiribaditi nella presente ordinanza in ordine alla compensazione eall’osservanza dei minimi.5.– Al giudice di rinvio è demandato, infine, anche il compito dipronunciare sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia lacausa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, allaCorte d’appello di Napoli, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 14 aprile 2026.La Presidente- 5 -
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