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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08387/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti rispettivamente da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 8261/20 in data 14/07/2021 della Corte di appello di Napoli, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alla memoria con conclusioni del 06/12/2022, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Natale e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di Schiavone ed Amoroso; udita la discussione della difesa dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai rispettivi motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 18/06/2019, appellata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena da infliggersi a quest'ultimo, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 648-bis, terzo comma, cod. pen., in anni due, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 5.800 di multa, con revoca dell'interdizione dai pubblici uffici irrogata all'Ambrosio e all'Amoroso e conferma nel resto della pronuncia di primo grado.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, per i motivi che di seguito vengono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

L'imputato è stato condannato per il delitto di riciclaggio (capo 24) consistito nell'aver concorso, nell'espletamento delle funzioni di cassiere presso la [OSCURATO:PERSONA], filiale di Noia, alla sostituzione delle utilità provenienti dalla commissione di falsi sinistri, attraverso operazioni inerenti al versamento degli assegni di indennizzo, intestati ai soggetti asseritamente danneggiati, direttamente sul conto del coimputato avv. [OSCURATO:PERSONA] o il versamento sul medesimo conto di somme provenienti da libretti di deposito all'uopo irregolarmente accesi.

Il ricorrente lamenta quanto segue.

Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 11, commi 1 e 3 e 12 lett. a) e c) cod. proc. pen.

Il presente procedimento andava trasmesso al pubblico ministero presso il tribunale di Roma, attesa l'esistenza di un legame finalistico tra il reato di riciclaggio contestato e il delitto associativo di competenza dell'autorità giudiziaria romana.

La riconosciuta impossibilità di ravvisare un unitario disegno criminoso tra l'associazione ed i reati fine, appare del tutto non condivisibile, atteso che lo stesso capo d'imputazione contesta all'Ambrosio proprio l'unitario disegno criminoso con il delitto associativo, così come non si condivide la richiamata condizione che il giudice verifichi puntualmente che i reati fine siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, che rappresenta un tema mai posto in discussione perché obliterato, sin dalla sua genesi, come "condotta perdurante" nei capi di imputazione addebitati al prevenuto.

Secondo motivo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alle precise richieste difensive di cui all'atto di gravame, e segnatamente: -sull'assenza dell'elemento psicologico del dolo; -sull'assenza del reato presupposto, quantomeno sulla impossibile previsione della provenienza delittuosa degli assegni circolari; -sull'errato addebito al prevenuto di due operazioni bancarie, quantomeno sotto l'aspetto dell'esistenza di una prassi bancaria che consentiva le operazioni bancarie contestate; -sulla riscontrata riconducibilità ad altri impiegati bancari di alcuni segmenti della condotta circa l'apertura dei libretti di deposito a risparmio, nonché sull'esistenza di una prassi in tal senso consentita ed incentivata dall'istituto bancario; -sulla mancata acquisizione o addirittura inesistenza del libretto di deposito a risparmio intestato a tale [OSCURATO:PERSONA]; -sul versamento degli assegni non trasferibili su conto corrente dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], previa autorizzazione dell'intestatario dell'assegno, quantomeno sotto l'aspetto dell'esistenza di una prassi consentita in tal senso dall'istituto bancario.

Terzo motivo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla misura eccessiva del trattamento sanzionatorio ed al conseguente diniego di riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

Si è in tal senso omesso di considerare l'assenza di vantaggio economico per l'imputato, la sua incensuratezza, il suo ottimo comportamento processuale, la prognosi favorevole tenuto conto delle sue dimissioni dall'istituto bancario sin dal 14/06/2011.

4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

L'imputato è stato condannato alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 16.000 di multa per i delitti di usura continuata di cui ai capi 19) e 21).

Il ricorrente lamenta quanto segue.

Primo motivo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Si è in presenza di motivazione di fatto apparente o comunque per relationem, ammissibile solo ove non si esaurisca in una condivisione passiva del percorso logico ed argomentativo tracciato da altro giudice attraverso il ricorso a generiche formule di stile.

Secondo motivo: vizio di motivazione per aver omesso l'esame dei motivi di impugnazione inerenti alle doglianze mosse circa la valutazione dell'esame del maresciallo Terracciano, arricchita da valutazioni soggettive e circostanze che sarebbero dovute rimanere neutre, come ad esempio il calcolo dei potenziali interessi.

Terzo motivo: erronea applicazione della legge penale e relativo vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 644 cod. pen. (capi 21 e 24).

La sentenza di secondo grado ha omesso di rispondere ai dubbi posti con i motivi di appello in ordine alla riconosciuta sostanziale dichiarazione di inattendibilità delle persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: ci si duole, in pratica, del giudizio effettuato da entrambe le sentenze di merito che hanno fatto propria l'ipotesi, senza indicare però la sussistenza di specifici e riconoscibili elementi, che i testi abbiano reso scientemente il falso, ponendo detta circostanza come base del proprio convincimento.

Quarto motivo: erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. con riferimento all'art. 133 cod. pen.

I giudici di merito non hanno offerto le ragioni del corretto esercizio del loro potere discrezionale, essendo stata omessa adeguata motivazione sull'esistenza di circostanze atte a giustificare una sensibile riduzione della sanzione penale, avuto riguardo al comportamento tenuto dall'imputato.

5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 10 (artt. 81 cpv., 453 e 459 cod. pen.) e condannato alla pena di anni due, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 1.400 di multa.

Il ricorrente lamenta quanto segue.

Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione anche per travisamento delle emergenze processuali avuto riguardo agli elementi di prova ed al contenuto delle intercettazioni telefoniche e alla mancata risposta alle doglianze difensive.

L'approccio argomentativo dell'opzione decisoria confermativa si è tradotto in una sostanziale "rinunzia alla motivazione".

Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

In relazione al primo, si è in presenza di motivazione meramente apparente; in relazione alla seconda, si censura un evidente travisamento delle emergenze processuali in fatto di responsabilità penale e carattere della condotta, ove evocata solo genericamente e senza alcun riferimento alle ragioni per le quali la specifica condotta in concreto rivesta tale carattere.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono tutti inammissibili.

2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo.

Il ricorrente rileva la violazione di norme processuali con riferimento alla mancata declaratoria di incompetenza territoriale ex art. 11 cod. proc. pen. in conseguenza della ritenuta connessione fra il delitto di riciclaggio contestato ed il reato associativo per il quale - in altro procedimento - lo spostamento era stato disposto per il coinvolgimento di giudici di pace in servizio nel distretto di Napoli.

La sentenza impugnata dà atto del fatto che, pur emergendo contatti con alcuni degli associati, le condotte dell'Ambrosio lo pongono in relazione unicamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], uno dei legali coinvolti nell'attività truffaldina, nell'interesse del quale convergono le operazioni realizzate.

In particolare, pur se viene riconosciuto che l'Ambrosio "sia consapevolmente coinvolto in plurime operazioni bancarie irregolari per favorire la definitiva apprensione delle liquidazioni erogate dalle compagnie assicuratrici", non emergono elementi per ritenere che sussista la connessione finalistica di cui all'art. 12 lett. c) cod. proc. pen. tra i reati commessi dal prevenuto ed il delitto associativo, in quanto le attività criminose dell'Ambrosio "non sono commesse per attuare il delitto associativo, in quanto lo stesso deriva dall'accordo degli associati ed è già di per sé perfetto ed operante, con o senza la consumazione dei delitti in parola".

Ed ancora: "... non potendosi attribuire al predetto una iniziale adesione volitiva alla realizzazione dell'articolato programma criminoso, che si snodava in plurime condotte delittuose ... certamente il suo apporto prescinde dalla realizzazione se non dalla conoscenza del complessivo e risalente programma, in cui, a tutto voler concedere, si sarebbe inserito in un momento di gran lunga successivo ...".

Del resto, come riconosciuto dalla giurisprudenza indicata dagli stessi giudici della sentenza impugnata, tale rapporto di connessione non può ravvisarsi in linea di principio tra i reati riconducibili al programma di azione criminale di un'associazione per delinquere ed il delitto associativo.

Ed invero, da un lato sarebbe errato sostenere che i singoli episodi in cui il programma si manifesta sono stati commessi per eseguire il reato associativo, perché questo, a seguito dell'accordo degli associati, è già di per sè perfetto ed operante, con o senza la consumazione dei delitti in parola; e, dall'altro, il reato associativo sorge per attuare un programma criminoso aperto e globale e non un singolo o singoli reati, sicché l'accordo trascende i suoi momenti esecutivi e non può dirsi immediatamente diretto ad eseguire proprio quel reato o quei reati nella loro storicità (Sez. 6, n. 2526 del 01/07/1999, Novella, Rv. 214928).

E detta conclusione è ancora più auto-evidente nel comportamento dell'Ambrosio, le cui condotte riciclatorie si sono concentrate in pochi mesi del 2010.

Infine è - ancora una volta - la stessa sentenza impugnata che ricorda che, in tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacchè l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di quei fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza (Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, Bianco, Rv. 275519; nello stesso senso, Sez. 2, . 3889 del 22/12/2022, dep. 2023, Lanzara, non mass.).

2.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Il ricorrente lamenta il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di riciclaggio ed alla omessa valutazione di argomenti esposti nell'atto di appello.

Va premesso come non rientri nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame.

Fermo quanto precede, le sopra esposte doglianze difensive non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità.

In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato come il ricorrente avesse reiteratamente posto in essere le operazioni in contestazione rispetto alle quali (v. pagg. 28-31 della sentenza impugnata) viene descritta la natura del tutto anomala ed in alcun modo giustificata, dandosi altresì atto come dalle captate intercettazioni sia emerso un diretto e confidenziale contratto tra l'Ambrosio e vari esponenti dell'attività truffaldina e sia stata manifestata da parte del primo una disponibilità che trascende in maniera significativa il rapporto lavorativo, così profilandosi in termini del tutto ragionevole la sua consapevolezza rispetto alla provenienza delittuosa del denaro. 2..3.10 Manifestamente infondato è il terzo motivo.

Si censura il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio (assenza di vantaggio personale, incensuratezza, ottimo comportamento processuale) la cui ingiustificata eccessività ha impedito l'accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena.

La Corte territoriale, nel rideterminare la pena, è partita dal minimo edittale detentivo e da una misura prossima al minimo edittale per quella pecuniaria (il cui range è compreso tra 1.032 e 15.493 euro), valorizzando tutti i criteri di cui all'art.133 cod. pen. (nel dettaglio, la pena base è stata determinata in anni quattro di reclusione ed euro 2.250 di multa, si è quindi proceduto ad una prima riduzione ad anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.500 di multa ex art. 62-bis cod. pen., ad una seconda riduzione ad anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 1.200 di multa ex art. 648-bis, comma 3, cod. pen. e ad un aumento finale ex art. 81 cod. pen. di complessivi mesi sette, giorni dieci di reclusione ed euro 4.600 di multa per i ventisei episodi in continuazione, con determinazione finale pari, come si è visto, ad anni due, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 5.800 di multa).

La determinazione della pena è del tutto congrua e la sua valutazione incensurabile in sede di legittimità.

Va, infine, rilevato come l'entità complessiva della pena impedisce il riconoscimento della sospensione condizionale (Sez. 1, n. 39217 del 12/02/2014, Sforza, Rv. 260502, secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, la misura massima della pena cui fa riferimento l'art. 163 cod. pen. deve essere stabilita, nel caso di concorso di reati, con riguardo alla entità complessiva della pena risultante dalla sentenza di condanna e non in relazione alla pena applicata per ciascun reato, dovendo le pene concorrenti essere considerate come pena unica per ogni effetto giuridico, salvo che la legge disponga altrimenti).

3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Del tutto generico è il primo motivo.

Si censura il vizio di motivazione per aver la Corte territoriale operato un acritico rinvio alla sentenza di primo grado.

Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie, il motivo è manifestamente infondato perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Va, peraltro, evidenziato come la Corte territoriale abbia operato un legittimo riferimento alla sentenza di primo grado, rispetto alla quale, tuttavia, non ha prestato passiva adesione, avendo, al contrario, ampiamente motivato circa la validità del ragionamento svolto in primo grado (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata "per relationem " alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata).

3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Si censura l'omessa valutazione di un'eccezione difensiva avente ad oggetto alcune valutazioni contenute nella deposizione resa dal maresciallo Terracciano.

Rileva il Collegio come, con riguardo alla prova dichiarativa, non possa dirsi "specifica" la censura che contesti parti della testimonianza non rilevanti né rispetto al nucleo fondamentale dell'accusa, né con riguardo alla valutazione dell'attendibilità intrinseca del dichiarante, ovvero della sua capacità di reagire in modo coerente ed affidabile alle sollecitazioni dell'intervista giudiziale (Sez. 2, n. 19534 del 25/02/2020, Carrino, Rv. 279416).

In ogni caso, il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato di aver fatto tempestiva opposizione alle eventuali domande comportanti delle valutazioni soggettive (ovvero alla verbalizzazione di risposte aventi contenuti valutativi) né ha dimostrato la decisività del portato di quelle dichiarazioni (di cui, nemmeno è stata fornita la prova della loro utilizzazione nella pretesa parte valutativa) rispetto al contenuto complessivo della deposizione.

3.3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il terzo motivo.

Si censura il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei contestati delitti di usura con riguardo alla ritenuta inattendibilità delle persone offese che nel corso della deposizione avevano smentito di aver corrisposto interessi usurari.La Corte territoriale ha chiarito come la ricostruzione operata in ordine alle somme erogate ed agli interessi pattuiti risulti avallata da obiettiva ed indiscutibile documentazione acquisita, non essendo emersi elementi di qualsivoglia consistenza idonei ad inficiare la ricostruzione del rapporto economico intercorso tra le persone offese e l'Amoroso.

Con riferimento alle dichiarazioni delle prime, la Corte territoriale, ne ha evidenziato la scarsa rilevanza riconoscendo come le persone offese fossero apparse "... chiaramente intenzionate anche in sede di indagini a dissimulare la reale natura della loro obbligazione, ciò che giustifica la scarsità (ma non assenza) di contestazioni nel corso del loro esame.

Ed infatti, il procedimento non nasce da denunzie sporte dai predetti (ndr., le persone offese) bensì da quella di un diverso soggetto, [OSCURATO:PERSONA], relativa ad altro credito vantato dall'Amoroso.

Il comportamento processuale dei predetti è perciò espressione di una totale sottomissione al creditore vuoi per motivi di timore personale (in epoca corrispondente alla denuncia del predetto Giannetti ed ai fatti in esame, il prevenuto ha riportato condanna per detenzione di armi illegali da sparo e minaccia nonché successivamente per il reato di cui all'art. 4

I. 110/1975) vuoi per esigenze di natura economica, non potendo rinunciare a quella fonte di finanziamento.

Certo è che i due ammettono il rapporto debitorio per poi fornire descrizione delle modalità del tutto in contrasto come pure si sottolinea nella sentenza di primo grado, con i titoli emessi per importi cadenzati, di gran lunga superiori al capitale desumibile, anche consegnati da parenti e parzialmente compilati, senza indicazione del beneficiario e/o della scadenza, chiaramente funzionali alla successiva dispersione sui vari titoli delle plurime attività lecite e soprattutto illecite dell'Amoroso ..." (v. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata).

3.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo.

Si censura la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed all'operato trattamento sanzionatorio.

La Corte territoriale, in termini ampiamente consentiti dalla giurisprudenza (cfr., Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378; Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904) ha reso motivazione unitaria, basata sui medesimi indici negativi di valutazione, per respingere la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e confermare il trattamento sanzionatorio.

In tal senso, si legge in sentenza: "... quanto al comportamento processuale, l'Amoroso si è difeso esponendo argomenti che, alla luce di quanto evidenziato, appaiono falsi ed addirittura imprudenti nella loro illogicità e nell'evidente finalità di tacere e minimizzare l'entità delle proprie attività ... fornendo sommaria quanto inverosimile giustificazione in ordine al possesso di numerosi assegni e titolarità di rapporti creditizi.

Non sembra dunque che tale atteggiamento costituisca una peculiare connotazione positiva in grado di incidere sull'entità della sanzione.

La pena è stata determinata nel minimo ed aumentata per la continuazione in misura certamente contenuta, in relazione ai fatti ed alla personalità dell'imputato, quale emerge dagli elementi sin qui esaminati e dalla condotta antecedente e successiva ai fatti, non essendo perciò suscettibile di riduzione".

3.4.1. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nella fattispecie, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).

In tal senso, la Corte territoriale ha sostanzialmente valorizzato, come elemento decisivo e, di per sé, ampiamente sufficiente a sostegno del proprio decisum, l'assenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento dell'ulteriore beneficio (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).

3.4.2. Infine, la medesima giurisprudenza di legittimità riconosce come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientri nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo.

Si censura l'assenza di motivazione ed il travisamento delle emergenze processuali in ordine alla ritenuta sussistenza della commissione da parte del ricorrente del contestato delitto di contraffazione dei bolli.Al cospetto di una doppia conforme motivazione dei giudici del merito del tutto congrua e priva di vizi di manifesta illogicità, come tale, insuscettibile di essere sottoposta al controllo di legittimità, i profili di doglianza articolati nel motivo, oltre a ripetere i vizi di manifesta infondatezza rilevati nel corso del giudizio di appello, si segnalano per la loro a-specificità, in quanto solo apparentemente si prestano a criticare la sentenza di secondo grado limitandosi invece a riproporre le stesse censure sollevate in precedenza e motivatamente disattese, e soprattutto tracimano nel merito, perché sottopongono al giudice di legittimità rilievi tipicamente fattuali risolti con adeguata e logica motivazione dai giudici del merito.

4.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Si censura il difetto di motivazione e la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio e la violazione di legge rispetto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Ampiamente giustificato è il decisum della Corte territoriale che ha riconosciuto come "del tutto generici appaiono i motivi relativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

L'appellante, pur richiamando alcuni dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., non allega alcun elemento specifico afferente le condizioni di vita del soggetto, che invero non risultano in alcun modo emerse nel corso del processo.

Centrale deve dirsi altresì il ruolo rivestito, essendo lo Schiavone unitamente al Santilli il materiale esecutore delle alterazioni dei valori bollati o comunque il fornitore degli stessi ai legali, secondo modalità abituali ciò che conferma il carattere ricorrente della condotta.

La sanzione è stata determinata nel minimo ed aumentata in misura davvero esigua (dieci giorni di reclusione) per ciascuna delle alterazioni riscontrate, pur emergendo ulteriori attività in cui era coinvolto il prevenuto".

Pertanto, non possono che ribadirsi, anche nei confronti dello Schiavone, le valutazioni operate in via generale ai paragrafi

3.4.1. e

3.4.2. che precedono.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la conda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti rispettivamente da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 8261/20 in data 14/07/2021 della Corte di appello di Napoli, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alla memoria con conclusioni del 06/12/2022, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Natale e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di Schiavone ed Amoroso; udita la discussione della difesa dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai rispettivi motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 18/06/2019, appellata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena da infliggersi a quest'ultimo, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 648-bis, terzo comma, cod. pen., in anni due, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 5.800 di multa, con revoca dell'interdizione dai pubblici uffici irrogata all'Ambrosio e all'Amoroso e conferma nel resto della pronuncia di primo grado. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, per i motivi che di seguito vengono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato è stato condannato per il delitto di riciclaggio (capo 24) consistito nell'aver concorso, nell'espletamento delle funzioni di cassiere presso la [OSCURATO:PERSONA], filiale di Noia, alla sostituzione delle utilità provenienti dalla commissione di falsi sinistri, attraverso operazioni inerenti al versamento degli assegni di indennizzo, intestati ai soggetti asseritamente danneggiati, direttamente sul conto del coimputato avv. [OSCURATO:PERSONA] o il versamento sul medesimo conto di somme provenienti da libretti di deposito all'uopo irregolarmente accesi. Il ricorrente lamenta quanto segue. Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 11, commi 1 e 3 e 12 lett. a) e c) cod. proc. pen. Il presente procedimento andava trasmesso al pubblico ministero presso il tribunale di Roma, attesa l'esistenza di un legame finalistico tra il reato di riciclaggio contestato e il delitto associativo di competenza dell'autorità giudiziaria romana. La riconosciuta impossibilità di ravvisare un unitario disegno criminoso tra l'associazione ed i reati fine, appare del tutto non condivisibile, atteso che lo stesso capo d'imputazione contesta all'Ambrosio proprio l'unitario disegno criminoso con il delitto associativo, così come non si condivide la richiamata condizione che il giudice verifichi puntualmente che i reati fine siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, che rappresenta un tema mai posto in discussione perché obliterato, sin dalla sua genesi, come "condotta perdurante" nei capi di imputazione addebitati al prevenuto. Secondo motivo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alle precise richieste difensive di cui all'atto di gravame, e segnatamente: -sull'assenza dell'elemento psicologico del dolo; -sull'assenza del reato presupposto, quantomeno sulla impossibile previsione della provenienza delittuosa degli assegni circolari; -sull'errato addebito al prevenuto di due operazioni bancarie, quantomeno sotto l'aspetto dell'esistenza di una prassi bancaria che consentiva le operazioni bancarie contestate; -sulla riscontrata riconducibilità ad altri impiegati bancari di alcuni segmenti della condotta circa l'apertura dei libretti di deposito a risparmio, nonché sull'esistenza di una prassi in tal senso consentita ed incentivata dall'istituto bancario; -sulla mancata acquisizione o addirittura inesistenza del libretto di deposito a risparmio intestato a tale [OSCURATO:PERSONA]; -sul versamento degli assegni non trasferibili su conto corrente dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], previa autorizzazione dell'intestatario dell'assegno, quantomeno sotto l'aspetto dell'esistenza di una prassi consentita in tal senso dall'istituto bancario. Terzo motivo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla misura eccessiva del trattamento sanzionatorio ed al conseguente diniego di riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Si è in tal senso omesso di considerare l'assenza di vantaggio economico per l'imputato, la sua incensuratezza, il suo ottimo comportamento processuale, la prognosi favorevole tenuto conto delle sue dimissioni dall'istituto bancario sin dal 14/06/2011. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato è stato condannato alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 16.000 di multa per i delitti di usura continuata di cui ai capi 19) e 21). Il ricorrente lamenta quanto segue. Primo motivo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Si è in presenza di motivazione di fatto apparente o comunque per relationem, ammissibile solo ove non si esaurisca in una condivisione passiva del percorso logico ed argomentativo tracciato da altro giudice attraverso il ricorso a generiche formule di stile. Secondo motivo: vizio di motivazione per aver omesso l'esame dei motivi di impugnazione inerenti alle doglianze mosse circa la valutazione dell'esame del maresciallo Terracciano, arricchita da valutazioni soggettive e circostanze che sarebbero dovute rimanere neutre, come ad esempio il calcolo dei potenziali interessi. Terzo motivo: erronea applicazione della legge penale e relativo vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 644 cod. pen. (capi 21 e 24). La sentenza di secondo grado ha omesso di rispondere ai dubbi posti con i motivi di appello in ordine alla riconosciuta sostanziale dichiarazione di inattendibilità delle persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: ci si duole, in pratica, del giudizio effettuato da entrambe le sentenze di merito che hanno fatto propria l'ipotesi, senza indicare però la sussistenza di specifici e riconoscibili elementi, che i testi abbiano reso scientemente il falso, ponendo detta circostanza come base del proprio convincimento. Quarto motivo: erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. con riferimento all'art. 133 cod. pen. I giudici di merito non hanno offerto le ragioni del corretto esercizio del loro potere discrezionale, essendo stata omessa adeguata motivazione sull'esistenza di circostanze atte a giustificare una sensibile riduzione della sanzione penale, avuto riguardo al comportamento tenuto dall'imputato. 5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 10 (artt. 81 cpv., 453 e 459 cod. pen.) e condannato alla pena di anni due, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 1.400 di multa. Il ricorrente lamenta quanto segue. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione anche per travisamento delle emergenze processuali avuto riguardo agli elementi di prova ed al contenuto delle intercettazioni telefoniche e alla mancata risposta alle doglianze difensive. L'approccio argomentativo dell'opzione decisoria confermativa si è tradotto in una sostanziale "rinunzia alla motivazione". Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In relazione al primo, si è in presenza di motivazione meramente apparente; in relazione alla seconda, si censura un evidente travisamento delle emergenze processuali in fatto di responsabilità penale e carattere della condotta, ove evocata solo genericamente e senza alcun riferimento alle ragioni per le quali la specifica condotta in concreto rivesta tale carattere.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono tutti inammissibili. 2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. Il ricorrente rileva la violazione di norme processuali con riferimento alla mancata declaratoria di incompetenza territoriale ex art. 11 cod. proc. pen. in conseguenza della ritenuta connessione fra il delitto di riciclaggio contestato ed il reato associativo per il quale - in altro procedimento - lo spostamento era stato disposto per il coinvolgimento di giudici di pace in servizio nel distretto di Napoli. La sentenza impugnata dà atto del fatto che, pur emergendo contatti con alcuni degli associati, le condotte dell'Ambrosio lo pongono in relazione unicamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], uno dei legali coinvolti nell'attività truffaldina, nell'interesse del quale convergono le operazioni realizzate. In particolare, pur se viene riconosciuto che l'Ambrosio "sia consapevolmente coinvolto in plurime operazioni bancarie irregolari per favorire la definitiva apprensione delle liquidazioni erogate dalle compagnie assicuratrici", non emergono elementi per ritenere che sussista la connessione finalistica di cui all'art. 12 lett. c) cod. proc. pen. tra i reati commessi dal prevenuto ed il delitto associativo, in quanto le attività criminose dell'Ambrosio "non sono commesse per attuare il delitto associativo, in quanto lo stesso deriva dall'accordo degli associati ed è già di per sé perfetto ed operante, con o senza la consumazione dei delitti in parola". Ed ancora: "... non potendosi attribuire al predetto una iniziale adesione volitiva alla realizzazione dell'articolato programma criminoso, che si snodava in plurime condotte delittuose ... certamente il suo apporto prescinde dalla realizzazione se non dalla conoscenza del complessivo e risalente programma, in cui, a tutto voler concedere, si sarebbe inserito in un momento di gran lunga successivo ...". Del resto, come riconosciuto dalla giurisprudenza indicata dagli stessi giudici della sentenza impugnata, tale rapporto di connessione non può ravvisarsi in linea di principio tra i reati riconducibili al programma di azione criminale di un'associazione per delinquere ed il delitto associativo. Ed invero, da un lato sarebbe errato sostenere che i singoli episodi in cui il programma si manifesta sono stati commessi per eseguire il reato associativo, perché questo, a seguito dell'accordo degli associati, è già di per sè perfetto ed operante, con o senza la consumazione dei delitti in parola; e, dall'altro, il reato associativo sorge per attuare un programma criminoso aperto e globale e non un singolo o singoli reati, sicché l'accordo trascende i suoi momenti esecutivi e non può dirsi immediatamente diretto ad eseguire proprio quel reato o quei reati nella loro storicità (Sez. 6, n. 2526 del 01/07/1999, Novella, Rv. 214928). E detta conclusione è ancora più auto-evidente nel comportamento dell'Ambrosio, le cui condotte riciclatorie si sono concentrate in pochi mesi del 2010. Infine è - ancora una volta - la stessa sentenza impugnata che ricorda che, in tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacchè l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di quei fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza (Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, Bianco, Rv. 275519; nello stesso senso, Sez. 2, . 3889 del 22/12/2022, dep. 2023, Lanzara, non mass.). 2.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Il ricorrente lamenta il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di riciclaggio ed alla omessa valutazione di argomenti esposti nell'atto di appello. Va premesso come non rientri nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame. Fermo quanto precede, le sopra esposte doglianze difensive non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato come il ricorrente avesse reiteratamente posto in essere le operazioni in contestazione rispetto alle quali (v. pagg. 28-31 della sentenza impugnata) viene descritta la natura del tutto anomala ed in alcun modo giustificata, dandosi altresì atto come dalle captate intercettazioni sia emerso un diretto e confidenziale contratto tra l'Ambrosio e vari esponenti dell'attività truffaldina e sia stata manifestata da parte del primo una disponibilità che trascende in maniera significativa il rapporto lavorativo, così profilandosi in termini del tutto ragionevole la sua consapevolezza rispetto alla provenienza delittuosa del denaro. 2..3.10 Manifestamente infondato è il terzo motivo. Si censura il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio (assenza di vantaggio personale, incensuratezza, ottimo comportamento processuale) la cui ingiustificata eccessività ha impedito l'accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte territoriale, nel rideterminare la pena, è partita dal minimo edittale detentivo e da una misura prossima al minimo edittale per quella pecuniaria (il cui range è compreso tra 1.032 e 15.493 euro), valorizzando tutti i criteri di cui all'art.133 cod. pen. (nel dettaglio, la pena base è stata determinata in anni quattro di reclusione ed euro 2.250 di multa, si è quindi proceduto ad una prima riduzione ad anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.500 di multa ex art. 62-bis cod. pen., ad una seconda riduzione ad anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 1.200 di multa ex art. 648-bis, comma 3, cod. pen. e ad un aumento finale ex art. 81 cod. pen. di complessivi mesi sette, giorni dieci di reclusione ed euro 4.600 di multa per i ventisei episodi in continuazione, con determinazione finale pari, come si è visto, ad anni due, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 5.800 di multa). La determinazione della pena è del tutto congrua e la sua valutazione incensurabile in sede di legittimità. Va, infine, rilevato come l'entità complessiva della pena impedisce il riconoscimento della sospensione condizionale (Sez. 1, n. 39217 del 12/02/2014, Sforza, Rv. 260502, secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, la misura massima della pena cui fa riferimento l'art. 163 cod. pen. deve essere stabilita, nel caso di concorso di reati, con riguardo alla entità complessiva della pena risultante dalla sentenza di condanna e non in relazione alla pena applicata per ciascun reato, dovendo le pene concorrenti essere considerate come pena unica per ogni effetto giuridico, salvo che la legge disponga altrimenti). 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Del tutto generico è il primo motivo. Si censura il vizio di motivazione per aver la Corte territoriale operato un acritico rinvio alla sentenza di primo grado. Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie, il motivo è manifestamente infondato perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Va, peraltro, evidenziato come la Corte territoriale abbia operato un legittimo riferimento alla sentenza di primo grado, rispetto alla quale, tuttavia, non ha prestato passiva adesione, avendo, al contrario, ampiamente motivato circa la validità del ragionamento svolto in primo grado (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata "per relationem " alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata). 3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Si censura l'omessa valutazione di un'eccezione difensiva avente ad oggetto alcune valutazioni contenute nella deposizione resa dal maresciallo Terracciano. Rileva il Collegio come, con riguardo alla prova dichiarativa, non possa dirsi "specifica" la censura che contesti parti della testimonianza non rilevanti né rispetto al nucleo fondamentale dell'accusa, né con riguardo alla valutazione dell'attendibilità intrinseca del dichiarante, ovvero della sua capacità di reagire in modo coerente ed affidabile alle sollecitazioni dell'intervista giudiziale (Sez. 2, n. 19534 del 25/02/2020, Carrino, Rv. 279416). In ogni caso, il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato di aver fatto tempestiva opposizione alle eventuali domande comportanti delle valutazioni soggettive (ovvero alla verbalizzazione di risposte aventi contenuti valutativi) né ha dimostrato la decisività del portato di quelle dichiarazioni (di cui, nemmeno è stata fornita la prova della loro utilizzazione nella pretesa parte valutativa) rispetto al contenuto complessivo della deposizione. 3.3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il terzo motivo. Si censura il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei contestati delitti di usura con riguardo alla ritenuta inattendibilità delle persone offese che nel corso della deposizione avevano smentito di aver corrisposto interessi usurari.La Corte territoriale ha chiarito come la ricostruzione operata in ordine alle somme erogate ed agli interessi pattuiti risulti avallata da obiettiva ed indiscutibile documentazione acquisita, non essendo emersi elementi di qualsivoglia consistenza idonei ad inficiare la ricostruzione del rapporto economico intercorso tra le persone offese e l'Amoroso. Con riferimento alle dichiarazioni delle prime, la Corte territoriale, ne ha evidenziato la scarsa rilevanza riconoscendo come le persone offese fossero apparse "... chiaramente intenzionate anche in sede di indagini a dissimulare la reale natura della loro obbligazione, ciò che giustifica la scarsità (ma non assenza) di contestazioni nel corso del loro esame. Ed infatti, il procedimento non nasce da denunzie sporte dai predetti (ndr., le persone offese) bensì da quella di un diverso soggetto, [OSCURATO:PERSONA], relativa ad altro credito vantato dall'Amoroso. Il comportamento processuale dei predetti è perciò espressione di una totale sottomissione al creditore vuoi per motivi di timore personale (in epoca corrispondente alla denuncia del predetto Giannetti ed ai fatti in esame, il prevenuto ha riportato condanna per detenzione di armi illegali da sparo e minaccia nonché successivamente per il reato di cui all'art. 4 I. 110/1975) vuoi per esigenze di natura economica, non potendo rinunciare a quella fonte di finanziamento. Certo è che i due ammettono il rapporto debitorio per poi fornire descrizione delle modalità del tutto in contrasto come pure si sottolinea nella sentenza di primo grado, con i titoli emessi per importi cadenzati, di gran lunga superiori al capitale desumibile, anche consegnati da parenti e parzialmente compilati, senza indicazione del beneficiario e/o della scadenza, chiaramente funzionali alla successiva dispersione sui vari titoli delle plurime attività lecite e soprattutto illecite dell'Amoroso ..." (v. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata). 3.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo. Si censura la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed all'operato trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, in termini ampiamente consentiti dalla giurisprudenza (cfr., Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378; Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904) ha reso motivazione unitaria, basata sui medesimi indici negativi di valutazione, per respingere la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e confermare il trattamento sanzionatorio. In tal senso, si legge in sentenza: "... quanto al comportamento processuale, l'Amoroso si è difeso esponendo argomenti che, alla luce di quanto evidenziato, appaiono falsi ed addirittura imprudenti nella loro illogicità e nell'evidente finalità di tacere e minimizzare l'entità delle proprie attività ... fornendo sommaria quanto inverosimile giustificazione in ordine al possesso di numerosi assegni e titolarità di rapporti creditizi. Non sembra dunque che tale atteggiamento costituisca una peculiare connotazione positiva in grado di incidere sull'entità della sanzione. La pena è stata determinata nel minimo ed aumentata per la continuazione in misura certamente contenuta, in relazione ai fatti ed alla personalità dell'imputato, quale emerge dagli elementi sin qui esaminati e dalla condotta antecedente e successiva ai fatti, non essendo perciò suscettibile di riduzione". 3.4.1. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nella fattispecie, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). In tal senso, la Corte territoriale ha sostanzialmente valorizzato, come elemento decisivo e, di per sé, ampiamente sufficiente a sostegno del proprio decisum, l'assenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento dell'ulteriore beneficio (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125). 3.4.2. Infine, la medesima giurisprudenza di legittimità riconosce come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientri nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. Si censura l'assenza di motivazione ed il travisamento delle emergenze processuali in ordine alla ritenuta sussistenza della commissione da parte del ricorrente del contestato delitto di contraffazione dei bolli.Al cospetto di una doppia conforme motivazione dei giudici del merito del tutto congrua e priva di vizi di manifesta illogicità, come tale, insuscettibile di essere sottoposta al controllo di legittimità, i profili di doglianza articolati nel motivo, oltre a ripetere i vizi di manifesta infondatezza rilevati nel corso del giudizio di appello, si segnalano per la loro a-specificità, in quanto solo apparentemente si prestano a criticare la sentenza di secondo grado limitandosi invece a riproporre le stesse censure sollevate in precedenza e motivatamente disattese, e soprattutto tracimano nel merito, perché sottopongono al giudice di legittimità rilievi tipicamente fattuali risolti con adeguata e logica motivazione dai giudici del merito. 4.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Si censura il difetto di motivazione e la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio e la violazione di legge rispetto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ampiamente giustificato è il decisum della Corte territoriale che ha riconosciuto come "del tutto generici appaiono i motivi relativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L'appellante, pur richiamando alcuni dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., non allega alcun elemento specifico afferente le condizioni di vita del soggetto, che invero non risultano in alcun modo emerse nel corso del processo. Centrale deve dirsi altresì il ruolo rivestito, essendo lo Schiavone unitamente al Santilli il materiale esecutore delle alterazioni dei valori bollati o comunque il fornitore degli stessi ai legali, secondo modalità abituali ciò che conferma il carattere ricorrente della condotta. La sanzione è stata determinata nel minimo ed aumentata in misura davvero esigua (dieci giorni di reclusione) per ciascuna delle alterazioni riscontrate, pur emergendo ulteriori attività in cui era coinvolto il prevenuto". Pertanto, non possono che ribadirsi, anche nei confronti dello Schiavone, le valutazioni operate in via generale ai paragrafi 3.4.1. e 3.4.2. che precedono. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la conda
Sentenza Cassazione n. 08387/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris