CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 aprile 2025
Cassazione n. 26868/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1565/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9224/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Salerno esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] tesa al riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, con la sentenza della Corte di appello di Salerno in data 12 novembre 2020, irrevocabile il 7 ottobre 2021 di condanna alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa, per il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. ela sentenza della Corte di appello di Salerno in data 11 aprile 2023, irrevocabile il 12 luglio 2024, di condanna alla pena di dieci mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 635 cod. pen. Ritenuto più grave il reato di cui alla prima sentenza, ha indicato in sei mesi di reclusione la porzione di pena per il reato giudicato con la seconda, rideterminando la pena unica complessiva in tre anni, due mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa, così come in esito a provvedimento di correzione di errore materiale in data 3 marzo 2025. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, per mezzo del suo difensore e, con un unico motivo, deduce violazione dell’art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione avrebbe individuato la porzione di aumento per il reato giudicato con la sentenza della Corte di appello di Salerno, irrevocabile il 12 luglio 2024, unificato ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen., senza rendere una specifica e adeguata motivazione. Ciò avrebbe fatto, in spregio ai principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, anche nel massimo consesso. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 9 aprile 2025, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che deduce censure infondate, dev'essere rigettato. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26868/2025 Roma, lì, 22/07/2025 2. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, deve individuare quello più grave - cioè, ai sensi dell'art.187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave - e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli eventualmente già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030). Si è specificato che, nello svolgimento di tale operazione, il giudice, titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216). Inoltre, è stato chiarito che quando, operata la scelta della pena base nel rispetto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il giudice intenda confermare l'entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già considerati satellite rispetto a quello più grave, in relazione a cui è stata individuata la pena base (conferma in sé rispettosa del limite affermato da Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 - 01), può farlo motivando sul punto anche con il richiamo delle ragioni che avevano fondato la medesima dosimetria in sede di cognizione. 3. Nel caso qui in esame, dall'ordinanza impugnata emerge che il giudice dell'esecuzione non si è sottratto all'onere motivazionale concernente la porzione di aumento irrogata per il reato ritenuto unificato ex art. 81, comma 2, cod. proc. pen, avendo in proposito fatto adeguato riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., disposizione espressamente richiamata nel provvedimento. Si tratta di una motivazione del tutto congrua, posto che, se è innegabile che – come anticipato in premessa – «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez. u. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) è altrettanto incontrovertibile – come la stessa Corte ha precisato allorquando ha espresso detto principio di diritto – che «il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene». Sicché, venendo all'ordinanza in oggetto d'impugnazione, a fronte di un aumento affatto contenuto, quale quello di sei mesi di reclusione operato dal Giudice dell'esecuzione, la relativa, pur sintetica, motivazione risulta assolutamente rispondente alla finalità per le quali è previsto il relativo obbligo, ossia il controllo del corretto uso del potere discrezionale attribuito al giudice per la determinazione e la ragionevolezza della pena. Osserva, peraltro il Collegio, come la doglianza del ricorrente non tenga in adeguata considerazione che la pena complessiva è comunque priva del doveroso aumento della porzione di pena pecuniaria che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto irrogare come chiarito da Sez. U, Sentenza n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01, secondo cui «In tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod.pen.». Nel caso che ci occupa, come si legge al § 6.2. della sentenza Sez. U Giglia, citata, «se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave». Sicché la pena oggetto di censura in realtà è errata per difetto, vizio non emendabile in assenza di impugnazione da parte dell’Accusa. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 06/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]