CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 12915/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 712-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. BORGATTI N 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in 3946 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 346, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA A R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 6104/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/11/2015 R.G.N. 1057/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad essere assunto alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - società subentrata a [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. a r.I., precedente datrice di lavoro del Verrano, nell'appalto presso il cantiere Sicta di Napoli - Aeroporti di Capodichino - e condannato la società al pagamento delle retribuzioni maturate dal 1.10.2011 all'effettiva assunzione; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di sei motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; [OSCURATO:SOCIETA] a s.r.l. non ha svolto attività difensiva; il procuratore di parte ricorrente ha depositato nota con allegata sentenza di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intervenuta in data 16 giugno 2017; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. e dell'art.1372 cod. civ. censurando la declaratoria di inammissibilità del motivo di gravame con il quale essa società aveva eccepito la inapplicabilità nei propri confronti del contratto collettivo sulla cui base il Verrano aveva rivendicato il diritto ad essere assunto dalla società subentrata nell'appalto della ex datrice di lavoro [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; 2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 4 c.c.n.l. Multiservizi censurando la sentenza impugnata per avere escluso l'applicabilità dell'art. 4 lett. B del c.c.n.l. il quale per l' ipotesi di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali non prevedeva alcuna garanzia di assunzione dei lavoratori impiegati dal precedente appaltatore; contesta l'interpretazione fatta propria dal giudice di appello secondo i il quale, in sintesi, la garanzia dell'assunzione permaneva anche nell' ipotesi, in concreto ricorrente, di aggiudicazione dell'appalto per un corrispettivo inferiore a quello precedente 3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 4 c.c.n.l. Multiservizi e violazione dell'art. 41 Cost.; sostiene che la interpretazione della disposizione collettiva fatta propria dalla sentenza impugnata si poneva in contrasto con i limiti del sindacato giurisdizionale sulla iniziativa privata ex art. 41 Cost.; 4. con il quarto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo; sostiene che l'esclusione nello specifico dei presupposti del ricorrere dell'ipotesi di cui alla lett. B) dell'art. 4 c.c.n.l. riposava su due errori di fatto nei quali era incorsa la sentenza impugnata ritenendo: a) che la società subentrante si fosse rifiutata di assumere il Verrano; b) che era mancato ogni accordo con le organizzazioni sindacali; 5. con il quinto motivo deduce violazione dell'art. 39 Cost. e dell'art. 4 c.c.n.l. Multiservizi censurando la sentenza impugnata per avere " travolto" l'accordo 10.11.20 sottoscritto tra le parti in sede sindacale e non messo in discussione sotto l'aspetto formale, in esecuzione dell'art. 4 lett. B) tra le oo.ss. e la società ; rispetto a tale accordo la Cda poteva limitarsi a dichiararne la nullità o inefficacia solo se impugnato ma non poteva entrare nel merlo della negoziazione riservata esclusivamente alle parti sociali; 6. con il sesto motivo deduce violazione dell'art. 2697 cod. civ. censurando in sintesi la valutazione di genericità del richiamo in sede di ricorso in appello delle istanze istruttorie formulate nel grado precedente; invoca la giurisprudenza di legittimità secondo il quale nel rito del lavoro l'appellante che impugna in toto la sentenza di primo grado non ha l'onere di reiterare le istanze istruttorie (Cass.3376/2011); 7. preliminarmente si rileva che la sentenza dichiarativa del fallimento della odierna ricorrente, successiva alla notifica del ricorso per cassazione risulta ininfluente in quanto nel giudizio di cassazione è esclusa la operatività dell'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. trattandosi di procedimento dominato dall'impulso di ufficio (ex plurimis, Cass.3630/2021, Cass 27143/2017); 8. il primo motivo di ricorso è inammissibile; 8.1. il giudice di appello ha respinto il motivo di gravame con il quale la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva reiterato l'eccezione di inapplicabilità nei propri confronti del contratto collettivo Multiservizi rilevando che l'appellante si era limitata ad invocare l'efficacia solo inter partes e non erga omnes del contratto collettivo senza in alcun modo censurare il percorso logico giuridico alla base della statuizione di rigetto in primo grado dell'eccezione. Ha quindi osservato che, come condivisibilmente affermato dalla sentenza di primo grado, dalla corrispondenza intercorsa tra tutte le parti prima del giudizio nonché dalla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 4 del c.c.n.l. Multiservizi emergeva un comportamento concludente nel senso dell'applicabilità del detto contratto collettivo; 8.2. tale accertamento non è validamente incrinato dalle censure articolate con il motivo in esame che si limitano a ribadire la non appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla associazione datoriale stipulante il contratto collettivo Multiservizi senza confrontarsi con le ragioni alla base del diverso accertamento fattuale in punto di concreta adesione allo stesso prestato dalla odierna ricorrente e senza investire la valutazione di complessiva genericità del motivo di appello sul punto articolato, valutazione che nell'economia della motivazione si configura quale autonoma rado decidendi; 9. il secondo ed il terzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente per intrinseca connessione, sono infondati; 9.1. il giudice di appello con articolata argomentazione ha fatto propria la interpretazione di primo grado dell'art. 4 del c.c.n.l. Multiservizi secondo la quale la modifica (in senso peggiorativo per l'appaltante) del corrispettivo dell'appalto non realizzava le condizioni che a mente dell'art. 4 cit. integravano il ricorrere dell'ipotesi di cui alla lettera B) che prevedeva in presenza di modifica delle condizioni dell'appalto solo la convocazione dell'impresa subentrante per un incontro con la r.s.a. e le organizzazioni sindacali al fine di << armonizzzare le mutate esigenze tecnico -organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali... » ma non l'obbligo di assunzione dei lavoratori impiegati nell'appalto precedente; per i giudici di merito, infatti, la previsione collettiva implicava che solo quelle modifiche che si erano tradotte in un mutamento organizzativo, mutamento della cui dimostrazione era onerata l'impresa subentrante, determinavano il ricorrere dell'ipotesi in questione determinando il venir meno dell'obbligo di assunzione a carico della subentrante; 9.2. tale interpretazione è condivisa dal Collegio nell'esercizio del sindacato in funzione "paranomofilattica" demandato al giudice di legittimità sui contratti e accordi collettivi nazionali alla luce della nuova formulazione del n. 3, comma 1, dell'art. 360 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 del d.gs. n. 40 del 2006, (Cass. n. 26738/2014, Cass. n. 6335/2014, Cass. Sez. Un. n. 20075/2010);9.3. nella ricostruzione del contenuto negoziale della clausola in discussione occorre muovere innanzitutto dall'obiettivo che i soggetti stipulanti si prefiguravano nel dettare la disciplina in tema di avvicendamento di imprese nell'appalto con riferimento alla "sorte" dei dipendenti della impresa cessata; ebbene, le parti collettive, in apertura dell'art. 4 c.c.n.l. , dichiarano espressamente di voler tenere conto da un lato delle caratteristiche strutturali del settore, caratterizzato dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto con conseguenti frequenti cambi di gestione fra imprese e dell'attività delle imprese e, dall'altro, <<dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione». Alla luce di tale dichiarata finalità ed in particolare della avvertita esigenza di garantire una tutela effettiva e concreta dei livelli di occupazione, la clausola sub B) dell'art. 4, che prevede << in caso si cessazione di appalto con modificazione di termini, modalità e prestazioni contrattuali,...» (esclusivamente) l'obbligo per la impresa subentrante di attivare una procedura di confronto con la rappresentanza sindacale aziendale e con le organizzazioni sindacali per un esame della situazione, non si presta ad essere interpretata, come propugnato dalla odierna ricorrente, nel senso che ogni modifica rispetto alle condizioni del precedente appalto determini il venir meno della garanzia dell'obbligo di assunzione per i dipendenti dell'impresa cessata, come previsto dalla clausola sub A); una siffatta interpretazione, oltre a prestarsi obiettivamente ad agevolare pratiche elusive in quanto basterebbe una modifica anche minima delle condizioni contrattuali del precedente appalto per determinare il venir meno dell'obbligo di assunzione a carico dell'impresa subentrante, appare intrinsecamente irragionevole; se, infatti, le modifiche delle condizioni del precedente appalto non sono tali da comportare significative ricadute sulle relative modalità di espletamento e quindi sulla organizzazione del lavoro non vi è ragione di escludere il permanere dell'obbligo di assunzione, che rappresenta la garanzia primaria nella realizzazione degli obiettivi di tutela dei livelli complessivi della occupazione che le parti collettive si erano prefigurate; tale interpretazione trova puntuale riscontro testuale nella medesima clausola sub B) nella quale il confronto tra le parti sociali è dichiaratamente previsto « al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livello occupazionale», con chiara indicazione, quindi, che solo in presenza di una diversa modalità di produzione del servizio connessa alle complessive modifiche delle condizioni di appalto si determina il venir meno dell'obbligo di assunzione e la sua sostituzione con l'obbligo di confronto sindacale per ricercare possibili soluzioni occupazionali; alla luce di tale ricostruzione si rivela inconferente la deduzione di violazione dell'art. 41 Cost., posto che nello specifico si è in presenza di un obbligo volontariamente assunto dalla società con l'adesione prestata al contratto collettivo; né il precetto dell'art.41 Cost. in tema di libera iniziativa imprenditoriale si configura quale limite all'accertamento giudiziale avente ad oggetto il corretto adempimento dell'obbligo, volontariamente assunto, gravante sulla società ai sensi della richiamata pattuizione collettiva; 10. il quarto motivo di ricorso è inammissibile; le censure articolate non si confrontano con le effettive ragioni alla base della decisione fondate sulla considerazione che l'accordo raggiunto dalla società con i sindacati in sede di procedura attivata ai sensi della lett. B) dell'art. 4 c.c.n.l., accordo prevedente l'assunzione del Verrano per un'ora al giorno, non poteva vincolare il lavoratore che non lo aveva sottoscritto, nonché con l'ulteriore affermazione che l'appellante non aveva contestato la sentenza di primo grado in punto di rilevata incompatibilità dell'accordo in questione con le previsioni del contratto collettivo che prevedevano un minimo di 14 ore lavorative a settimana con un minimo di due giornaliere; 11. le censure formulate con il quinto motivo di ricorso, incentrate sul carattere vincolante (per il lavoratore) dell'accordo sindacale raggiunto in sede di procedura attivata ai sensi della lett. B) dell'art.4 c.c.n.l. sono in parte assorbite dalla considerazione che nello specifico l'obbligo di assunzione discendeva direttamente dall'art. 4 lett. A) del c.c.n.I., ed in parte affette da genericità perché si limitano apoditticamente ad affermare che l'accordo con le organizzazioni sindacali non richiedeva anche l'adesione del lavoratore, trascurando di considerare che nello specifico venivano in rilievo diritti del lavoratore dei quali in assenza di specifico mandato le organizzazioni sindacali non potevano disporre ( Cass. n. 6150/1990); 12. il sesto motivo di ricorso è inammissibile in quanto le censure articolate, incentrate sulla contestazione della valutazione di genericità del richiamo operato in appello alle istanze istruttorie formulate in prime cure, non investono l'affermazione della Corte distrettuale - che costituisce il perno del ragionamento decisorio sviluppato dal giudice d'appello-, secondo la quale tali istanze erano inidonee a provare la modifica organizzativa che avrebbe in ipotesi giustificato il venir meno dell'obbligo di assunzione ai sensi dell'art. 4, lett. A) del c.c.n.l. Multiservizi e rispetto alla quale si configurava come insufficiente il riferimento al fatto che grazie all'esubero di lavoratori la [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto offrire un corrispettivo inferiore ; 13. in assenza di precedenti di legittimità concernenti la interpretazione degli obblighi ex art. 4 c.c.n.l. Multiservizi a carico della impresa subentrante nell'appalto e la peculiarità della disciplina giustificano la compensazione delle spese di lite; 14. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.1