CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 luglio 1970
Cassazione n. 28082/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto generiche e assertive, in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M