CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29387/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrenti):Comune di Sant'[OSCURATO:PERSONA] AbateAssociazione FAI [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di annullare con rinvio lasentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, dichiarando nelresto inammissibile il ricorso;sentite le conclusioni del difensore della parte civile costituita Comune diSant'[OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarareinammissibile il ricorso ovvero di rigettarlo, o in ulteriore subordine di annullaresenza rinvio la sentenza con rideterminazione del trattamento sanzionatorio; inogni caso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;sentite le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eGianluigi [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso conconseguente l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 25/11/2025 la Corte di appello di Napoli, decidendosull'appello proposto dall'imputato, in parziale riforma della sentenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ridotto ad anni 6 di reclusioneed euro 5.000 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agliartt. 110, 81, 629, secondo coma, 416bis.1 cod. pen. a lui contestati ai capi a),b) e d), confermando nel resto la sentenza impugnata.Secondo le conformi sentenze di merito il [OSCURATO:PERSONA], in concorso conManolo [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato), tra il dicembre del 2019 e il maggiodel 2020, con minaccia implicita derivante dall'essere esponente di spicco di unnoto clan camorristico della zona da poco scarcerato dopo una lunga detenzione,avrebbe costretto il commerciante di auto [OSCURATO:PERSONA] a consegnargli, intempi diversi, due autovetture che l'imputato avrebbe utilizzato senza pagarealcun corrispettivo - fatti di cui ai capi a) e b) -. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA], sempre conil concorso del [OSCURATO:PERSONA], e con le medesime modalità intimidatorie di cui si èdetto, avrebbe costretto l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] ad assumere nella suaimpresa, per il periodo estivo degli anni 2020 e 2021, numerosi facchini e operaidella cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] di fatto riconducibile all'imputato e alla sua compagna.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite i suoi difensori, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc.pen., l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione con la quale la Corteterritoriale ha rigettato l’istanza della difesa di disporre la rinnovazionedell’istruttoria in appello mediante perizia finalizzata alla trascrizione di alcuneintercettazioni rispetto alle quali si era contestata la trascrizione effettuata dallapolizia giudiziaria.2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc.pen., che la Corte territoriale ha omesso di motivare in relazione al motivo diappello con il quale si era dedotto che il Giudice di primo grado aveva, a suavolta, omesso di motivare sulla memoria difensiva (con allegati) depositata insede di giudizio abbreviato.2.3. Con il terzo motivo si denuncia cumulativamente, ai sensi dell’art. 606lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge penale e processualenonché vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilitàdell’imputato per il reato di estorsione di cui al capo A). Il difensore evidenziache i Giudici di merito avevano ritenuto sussistente il reato di estorsione indifetto dell’elemento costitutivo della minaccia. La conclusione cui era giunta laCorte territoriale sul punto era illogica e contraddittoria in quanto non avevatenuto conto del racconto della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], il quale sia nel corsodella sua deposizione testimoniale sia nelle confidenze fatte agli ufficiali di p.g.(riportate nelle annotazioni in atti) non aveva mai riferito di aver subito minacce(anche implicite) dal [OSCURATO:PERSONA] e di aver accettato la richiesta dell’autovetturasolo per cortesia e solidarietà. La difesa evidenzia inoltre che anche dalleintercettazioni in atti non emerge alcuna forma di intimidazione. Illogica eraaltresì la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenutoche il [OSCURATO:PERSONA] era stato costretto a consegnare l’auto in quanto la consegnadel veicolo e della targa all’imputato gli arrecavano un danno economicorilevante. Si era altresì desunta la prova dell’azione intimidatoria del Fontanelladall’intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra quest’ultimo e il [OSCURATO:PERSONA], la quale era inrealtà un mero sfogo in quanto l’imputato si era risentito in quanto il Longobardiaveva messo in dubbio la sua serietà. Rileva infine la difesa che alla semplicerichiesta avanzata dall’imputato al [OSCURATO:PERSONA] era stata attribuito il significato diuna pretesa estorsiva solo perché il [OSCURATO:PERSONA] era stato appartenente ad un clandi camorra (cd clan [OSCURATO:PERSONA]) la cui attuale esistenza ed operatività non erastata neppure accertata.2.4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. b), c), d), ede) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione allaaffermazione di responsabilità dell’imputato per l’estorsione di cui al capo b). Sicontesta la sussistenza del reato di estorsione sulla base di argomentisostanzialmente sovrapponibili a quelli articolati nel primo motivo. La difesa,inoltre, denuncia l’illogicità della motivazione nella parte in cui i Giudici di appellohanno ritenuto che la Fiat 500 sia stata ottenuta dal [OSCURATO:PERSONA] in sostituzionedella BMW incidentata con le stesse modalità di cui al capo a), valorizzando ilfatto che il veicolo non poteva essere sub-noleggiato. Il difensore lamenta che,sul punto, la Corte ha omesso di valutare: a) le dichiarazioni della persona offesae dello stesso imputato i quali hanno dichiarato che il veicolo era stato noleggiatocon regolare contratto; b) la circostanza che l’auto si trovava nella disponibilitànon del [OSCURATO:PERSONA] ma della di lui compagna già prima del sinistro che avevacoinvolto la BMW; c) le ricevute prodotte in giudizio attestanti il regolarepagamento del canone di locazione del veicolo.2.5. Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. b), c), d), ede) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione allaaffermazione di responsabilità dell’imputato per l’estorsione di cui al capo d).L’estorsione, a detta della difesa, è stata ritenuta nonostante non fosse emersala prova di condotte intimidatorie finalizzate a costringere l’imprenditore Russoad assumere gli operai della cooperativa della compagna del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nel corso della sua deposizione testimoniale, aveva riferito di averricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] una mera proposta/offerta contrattuale che avevaaccettato perché la reputava conveniente. Tali dichiarazioni così come leconversazioni intercettate tra il [OSCURATO:PERSONA] e i suoi congiunti nelle quali gli stessiconfermavano di non essere stati minacciati dal [OSCURATO:PERSONA] non erano statevalutate dalla Corte di appello. I Giudici di merito non avevano poi consideratoche il [OSCURATO:PERSONA] non aveva subito alcun danno dalla assunzione dei lavoratori dellacooperativa.2.6. Il sesto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen.violazione dell’art. 629 cod. pen. in relazione al capo d). Secondo la difesa iGiudici di merito hanno erroneamente qualificato i fatti di cui al capo d) comeestorsione, anziché come violenza privata, nonostante la persona offesa Russonon avesse subito alcun danno patrimoniale dall’azione dell’imputato. Ed invero, ilavoratori della cooperativa assunti erano necessari al [OSCURATO:PERSONA], le prestazionilavorative sono state regolarmente svolte e non è stata individuata alcunacondizione o clausola contrattuale sfavorevole per l’impresa della persona offesa.2.7. Con il settimo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e)cod. proc. pen., violazione dell’art. 416bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione inordine alla ritenuta aggravante del metodo mafioso. La difesa rileva che nel casoin esame l’aggravante è stata ritenuta nonostante non vi sia stata alcuna formadi minaccia o intimidazione tipica delle organizzazioni mafiose. L’aggravantesarebbe stata quindi illegittimamente ritenuta solo per il fatto che il Fontanellaera stato un appartenente ad un clan camorristico (la cui esistenza all’epoca deifatti non era stata neppure accertata) e per l’atteggiamento di paura manifestatodalle persone offese.2.8. L’ottavo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. c) ed e) cod. proc.pen., violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione inordine all’aumento di pena applicato per l’aggravante del metodo mafioso.2.9. Con il nono motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle3. Il 23/06/2026 il difensore della parte civile Comune di Sant'[OSCURATO:PERSONA] depositato memoria.4. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza contrattazione orale su istanza del difensore dell'imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato solo in relazione al trattamentosanzionatorio, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati. Per il resto il ricorsonon è meritevole di accoglimento perché i motivi dedotti risultano, per lo più,versati in fatto e non specifici, in quanto, da un lato, meramente riproduttivi diprofili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, e,dall'altro, non contenenti specifica critica delle argomentazioni e delle ragioni difatto e di diritto a base della sentenza impugnata.2. Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto il rigetto della richiesta dirinnovazione dell'istruttoria in appello, è generico e comunque manifestamenteinfondato. La Corte territoriale ha motivato in maniera ampia, e tutt'altro cheillogica, le ragioni del rigetto dell'istanza difensiva, evidenziando che leintercettazioni di cui si contestava la trascrizione effettuata dalla p.g. erano stateriascoltate in appello e il loro contenuto risultava chiaro e conforme allatrascrizione, sicché non vi era bisogno di disporre la perizia richiesta dalla difesa;motivazione con la quale la difesa non si confronta minimamente. Peraltro, ilricorso risulta del tutto generico atteso che non sono state neppure indicate qualierano le censure rivolte alla trascrizione effettuata dagli operanti, qualisarebbero le discordanze riscontrate tra queste ultime e i file audio e quale ladecisività di tali discordanze. E’ poi appena il caso di aggiungere che il giudizio diprimo grado, nel caso di specie, si è svolto nelle forme del rito abbreviatocondizionato alla sola escussione delle persone offese, e che, secondo l'oramaiconsolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio abbreviato di appello leparti, non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove ma hanno solo lafacoltà di sollecitare il potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice"ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3,cod. proc. pen., essendo rimessa a quest'ultimo la valutazione dell'assolutanecessità dell'integrazione probatoria richiesta e non potendo riconoscersi alleparti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e piùampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado(Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585 - 01).3. Il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto l'omessa motivazione deiGiudici di merito sul contenuto della memoria difensiva depositata in primogrado, è generico. Giova premettere che, come più volte ribadito da questaCorte, e contrariamente a quanto sembra ritenere la difesa del ricorrente,l'omessa considerazione da parte del giudice di una memoria o di una richiestadifensiva, non comporta, per ciò solo, una nullità della sentenza per violazionedel diritto di difesa, ma può solo determinare un vizio della motivazione per lamancata valutazione delle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo alle questionidevolute con l'impugnazione (Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv.277667 – 01). Nel caso in esame il motivo di ricorso risulta del tutto generico inquanto la difesa non indica neppure quale sarebbe il contenuto della memoriaasseritamente pretermessa, quale la sua rilevanza o decisività, e quindi la suaidoneità a disarticolare il provvedimento impugnato.4. Il terzo, quarto e quinto motivo possono essere esaminaticongiuntamente attesa l'intima connessione dei profili di doglianza ad essisottesi, investendo tutti e tre, con argomenti sostanzialmente analoghi, il puntodella decisione relativo alla configurabilità del delitto di estorsione ed inparticolare dell'esistenza di una condotta intimidatoria ascrivibile all'odiernoricorrente.Giova premettere che i motivi sono stati proposti ai sensi ai sensi dell’art.606 lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen., denunciando cumulativamenteviolazioni di legge sostanziale, processuale e vizi di motivazione.4.1. In realtà nessuno dei tre motivi è riconducibile al vizio di inosservanza oerronea applicazione della legge penale. Ed infatti, il vizio di violazione di leggesostanziale, previsto dall'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., sussiste sono quando sideduce che al fatto storico, così come ricostruito dal giudice di merito, è stataapplicata una norma giuridica diversa da quella che lo disciplina (o per errataindividuazione della norma applicabile o per errata interpretazione della stessa,con conseguente erronea delimitazione del suo campo di applicazione). Da ciòconsegue che quando il ricorrente prospetta un fatto concreto diverso da quelloricostruito dal giudice, per poi invocare l'applicazione allo stesso di una normadiversa da quella individuata dal giudice di merito, si è completamente al di fuoridel vizio di violazione di legge, in quanto si chiede in realtà alla Corte dicassazione di effettuare un nuovo giudizio di fatto (vale a dire una nuovaricostruzione della fattispecie concreta) che esula dai compiti del Giudice dilegittimità. Nel caso in esame, la difesa contesta il fatto storico accertato dallaCorte territoriale (ed in particolare l'esistenza di una minaccia penalmenterilevante), sicché è evidente che solo apparentemente si denuncia una violazionedi legge per invocare in realtà una diversa ricostruzione dei fatti.4.2. Quanto poi alla dedotta inosservanza di legge processuale (art. 606lett. c) e alla violazione del diritto alla prova contraria (art. 606 lett. d), i motivisono del tutto generici e indeterminati non essendo state neppure indicate qualisiano le norme processuali (stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità,inammissibilità o decadenza) che sarebbero state violate, né è dato comprenderedalla lettura del ricorso quale sarebbe la prova decisiva richiesta dalla difesa chei Giudici di merito si sarebbero rifiutati di assumere.4.3. Resta quindi da valutare i motivi dedotti solo nella parte in cui gli stessidenunciano presunti vizi di motivazione della sentenza impugnata ai sensidell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.Ciò detto, giova premettere e ribadire che il controllo sulla motivazionerimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamenteapprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicitàdell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine chene ha giustificato l'utilizzo (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01). Sono quindi precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi difatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dalricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacitàesplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01).Alla luce dei principi sopra esposti, nessuno dei motivi di ricorso in punto diresponsabilità supera il vaglio di ammissibilità. Ed infatti, le censure della difesa– più che criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato –,si limitano a prospettare una lettura alternativa delle prove assunte e asollecitarne un diverso apprezzamento da parte di questa Corte, ponendosi così ilmotivo dedotto al di fuori di quelli consentiti.4.3.1. La sentenza impugnata, preso atto che non vi era prova del fatto cheil [OSCURATO:PERSONA] aveva esplicitamente minacciato le vittime, ha tuttavia ritenutosussistente il reato di estorsione richiamando due istituti pacificamentericonosciuti dalla giurisprudenza di legittimità, vale a dire quelli della minacciaimplicita e della estorsione ambientale. Questa Corte ha infatti più volteaffermato che in tema di reati contro la persona o il patrimonio, la minacciapenalmente rilevante, oltre che palese, esplicita e determinata, può esseremanifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata,indiretta e indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea a incuteretimore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanzeconcrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ealle condizioni ambientali in cui questa versa (ex plurimis Sez. 2, n. 27649 del09/03/2021, Salvia, Rv. 281467 – 01). Per estorsione "ambientale" si intendeinvece quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggettinotoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in undeterminato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quellazona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminaledell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata conlinguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timoree a coartare la volontà della vittima (Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014,Bonasorta, Rv. 261632 – 01). Ciò detto i Giudici di merito hanno ritenuto chesussistessero nel caso in esame i presupposti di tali forme di intimidazione,valorizzando puntuali elementi oggettivi desunti anche dal contenuto delleintercettazioni in atti, vale a dire: 1) il fatto che le vittime non avevano alcuninteresse concreto ad assecondare le richieste del [OSCURATO:PERSONA] e che anzil'esecuzione delle prestazioni da questo richieste rappresentavano per loro(soprattutto per il [OSCURATO:PERSONA]) un serio pregiudizio alla loro attività, esponendolia sanzioni, a inadempimenti contrattuali verso terzi, se non addirittura allaimpossibilità di proseguire la loro attività economica; 2) la circostanza che nonavendo le vittime particolari rapporti personali con l'imputato era del tuttoinverosimile che le stesse avessero agito per spirito di liberalità o di solidarietànei suoi confronti; 3) il fatto che entrambe le persone offese, vuoi nelleconversazioni intercettate vuoi nelle confidenze fatte ad amici, congiunti e/oforze dell'ordine, avevano riferito di essersi trovati nella impossibilità di opporsialle pretese dell'imputato, vista la sua caratura criminale (a loro ben nota), eavevano manifestato il timore che avevano di tale soggetto e la paura di esporsia sue ritorsioni ove avessero cercato di ostacolarlo. I Giudici di merito hanno poievidenziato che il [OSCURATO:PERSONA], in numerose conversazioni intercettate con ilcoimputato [OSCURATO:PERSONA] (che era la sua longa manus e il suo braccio operativo,essendo all'epoca il ricorrente limitato nella sua libertà di azione in quantosorvegliato speciale), aveva manifestato propositi tutt'altro che pacifici neiconfronti delle persone offese. Al riguardo sono state valorizzate: laconversazione del 21/02/2020 nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] prospetta alMartinez la necessità di date una lezione al [OSCURATO:PERSONA] (appellato con insulti diogni genere), usando la non equivoca espressione “perché lo devi primaschiattare con la testa dentro al muro”, solo perché quest'ultimo si era azzardatoa chiedere la restituzione della BMW che gli aveva messo a disposizionegratuitamente o quanto meno della relativa targa prova che gli era necessariaper lavorare; la conversazione nella quale il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], utilizzandouna tipica espressione del gergo camorristico, parlano della necessità di fare alRusso “una imbasciata” ovvero quelli in cui quest'ultimo di fronte alla richiestadel [OSCURATO:PERSONA] di assumere gli operai della CDC gli aveva risposto “... [OSCURATO:PERSONA] nonci sono problemi, quanti ne vuoi io me ne prendo”, dimostrando che l'assunzioneprescindeva dalle sue esigenze aziendali e rispondeva solo alla necessità diassecondare la volontà dell'imputato, alla quale evidentemente non era incondizione di opporsi. Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, iGiudici di merito non hanno affatto omesso di valutare le dichiarazioni rese dallepersone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (escusse in sede di rito abbreviatocondizionato), le quali avevano entrambe negato di aver subito minacce eavevano anzi riferito di aver spontaneamente accettato le richieste delche non vi era ragione per la quale i due imprenditori avrebbero dovutoacconsentire a rendere prestazioni dalle quali non ritraevano alcun vantaggio maanzi subivano un pregiudizio), ma anche perché platealmente contraddette dalcontenuto delle intercettazioni in atti, nelle quali le due vittime avevano fattodichiarazioni in ordine al loro rapporto col [OSCURATO:PERSONA] di contenuto opposto (ocomunque non conciliabile) con quello delle dichiarazioni rese durante ilprocesso.Quella della sentenza impugnata è una motivazione congrua e fondata sufatti aderenti alle risultanze probatorie acquisite e correttamente valutate; unamotivazione nella quale non è dato riscontrare profili di contraddittorietà omanifesta illogicità e dunque non censurabile in questa sede.Nel complesso, le numerose censure prospettate dalla difesa più checriticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato odenunciare violazioni di specifiche norme di legge processuale o sostanziale – silimitano a prospettare una lettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarneun diverso apprezzamento da parte di questa Corte, ponendosi così il motivodedotto al di fuori di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen.Venendo all'esame specifico delle censure articolate, occorre infatti rilevarequanto segue.4.3.2. Quanto al capo a) oggetto del terzo motivo di ricorso:- si è già detto che la Corte territoriale ha adeguatamente valutato, inmaniera non illogica, le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], dandoconto delle ragioni per le quali era irrilevante il fatto che lo stesso non avessemai detto di essere stato minacciato e quelle per cui era inverosimile che lostesso avesse concesso gratuitamente le auto al [OSCURATO:PERSONA] solo per cortesia esolidarietà; sul punto la difesa si limita a chiedere una diversa valutazione di talidichiarazioni, senza prospettare elementi di illogicità in quella fatta dai Giudici dimerito;- la difesa contesta l'interpretazione data dalle sentenze di merito alleconversazioni intercettate evidenziando che dalle stesse non emergerebbe néche il [OSCURATO:PERSONA] aveva subito minacce né che lui o il Sabatino avevano pauradel [OSCURATO:PERSONA] e fornendo di tali intercettazioni una possibile lettura alternativa,senza però indicare le ragioni per le quali l’interpretazione dei Giudici di meritosarebbe fondata su criteri illogici o inaccettabili; sul punto è appena il caso dievidenziare che, come costantemente ribadito da questa Suprema Corte, inmateria di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessaall'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazionedel contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacatoin sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità edirragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L.,Rv. 286599-01, secondo la quale, in tema di intercettazioni, l'individuazione delcontesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti,onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone allequali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria delgiudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata sucriteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto);- la difesa contesta che la consegna del veicolo e della targa di prova alcon argomenti inconsistenti che nulla dicono in ordine al dato di fatto che lapersona offesa ha concesso per mesi e gratuitamente al [OSCURATO:PERSONA] un'auto delsuo autosalone, privandosi della possibilità di venderla o noleggiarla, e si èaltresì privato di una targa prova che, contrariamente a quanto dedotto dalladifesa e come emerge dalle intercettazioni, gli era necessaria per lavorare (senzaconsiderare che l'uso che veniva fatto della targa era in totale contrasto con ledisposizioni del Codice della Strada in materia e lo esponeva anche a sanzioniamministrative e al ritiro della targa stessa); la difesa poi non considera chel'auto era stata sì restituita ma solo perché resa inutilizzabile a causa del sinistrosubito;- quanto all'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella quale il Fontanellamanifesta al [OSCURATO:PERSONA] la necessità di punire il [OSCURATO:PERSONA] con azioni violente, ladifesa prospetta una mera lettura alternativa della conversazione (peraltroabbastanza fantasiosa).In conclusione, il terzo motivo di ricorso risulta interamente versato in fattononché meramente reiterativo dei motivi di gravame, in quanto incentrato sullamera riproposizione di una versione alternativa dei fatti che la Corte di appelloha disatteso con motivazione congrua.4.3.3. Quanto al capo b) (oggetto del quarto motivo), la difesa riproponecensure sostanzialmente sovrapponibili a quelle del terzo motivo. Sul puntooccorre solo aggiungere quanto segue:- in ordine alle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale cheavallerebbero la versione dell'imputato si è già detto in precedenza;- nel contestare l'affermazione del Tribunale, secondo la quale il Longobardiaveva subito un danno dal concedere la Fiat 500L all'imputato in quanto siesponeva a negative conseguenze contrattuali essendo il veicolo non noleggiabilea terzi, la difesa neppure si confronta con le sentenze di merito le quali sul puntorichiamano e riportano l'intercettazione nella quale il fratello del Longobardipaventa i problemi economici cui la persona offesa sarebbe andata incontroconcedendo indebitamente a terzi l'uso della vettura;- la versione difensiva secondo la quale la Fiat 500 non era in uso alregolarmente onorato da quest'ultima, è stata smentita dalla Corte di appellosulla base di argomenti sufficienti – vale a dire l'intercettazione in cui lo stessoimputato dice ad altra persona che l'auto l'aveva avuta lui e la constatazione chele ricevute prodotte in giudizio dalla difesa per dimostrare il pagamento deicanoni del noleggio altro non erano che scritture private prive di data certa e disottoscrizione –; argomenti con i quali il ricorrente neppure si confronta.Anche il quarto motivo è dunque versato in fatto e privo della necessariaspecificità.4.3.4. Quanto all'estorsione sub d) (oggetto del quinto motivo) la difesareitera censure analoghe a quelle di cui si è già detto, incentrate sulledichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale, sulle quali, comedetto, la Corte di appello ha ampiamente motivato. Quanto invece alleintercettazioni telefoniche e ambientali del [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi congiunti valorizzatecome elemento a carico dalle sentenze di merito (in quanto nelle stessel'imprenditore manifesta apertamente paura e il disprezzo che nutre verso ileffettuare le assunzioni richieste), la difesa articola censure generiche, volteunicamente a prospettare una diversa interpretazione del contenuto delle stesse,senza però in alcun modo denunciare l'illogicità dell'interpretazione accolta daiGiudici di merito e senza dedurre che gli stessi avevano utilizzato criteriinterpretativi inaccettabili o avevano utilizzato criteri accettabili ma in modoscorretto. Peraltro, va evidenziato che le intercettazioni in questione risultanopiuttosto eloquenti e difficilmente equivocabili.5. Il sesto motivo di ricorso, avente ad oggetto la qualificazione giuridica deifatti di cui al capo d), è infondato. L'argomento dedotto dalla difesa – secondo laquale non vi era prova che il [OSCURATO:PERSONA] avesse subito un effettivo danno patrimonialea causa dell'assunzione dei lavoratori della cooperativa del [OSCURATO:PERSONA] (e quindinon poteva esserci estorsione ma al più violenza privata) – è stato disattesodalla Corte di appello facendo corretta applicazione dei principi di diritto, che quisi intende ribadire, più volte affermati da questa Corte di cassazione nellamateria de qua. Si è infatti condivisibilmente affermato che nel delitto diestorsione c.d. contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo siaimposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o conaltri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nelfatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione dellapropria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessieconomici nel modo da lui ritenuto più opportuno (Sez. 1, n. 13105 del30/01/2026, Comberiati, Rv. 289741 – 01; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013,analoga a quella in esame, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata cheaveva qualificato come minaccia aggravata invece che come tentata estorsionela richiesta di assunzione di un dipendente attuata con modalità violente eminacciose di tipo mafioso). Nel caso in esame, come correttamente rilevato daiGiudici di merito, le circostanze dedotte dal ricorrente – vale a dire che il Russoavrebbe comunque dovuto assumere degli operai a condizionieconomico/contrattuali non dissimili da quelle alle aveva assunto i lavoratoridella cooperativa riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] – non sono in alcun modo idonee adescludere il reato di estorsione, una volta accertato che la libertà diautodeterminazione della vittima in ordine alla gestione della sua azienda erastata pregiudicata dalla condotta intimidatoria dell'imputato.6. Il settimo motivo di ricorso, avente ad oggetto l'aggravante del metodomafioso, è infondato.Dalle sentenze di merito emerge infatti che l'attività estorsiva è stataconsumata in una zona presidiata storicamente da organizzazioni di stampocamorristico, le quali esercitano un controllo capillare del territorio (circostanzaincontestata). Si è poi evidenziato come dalle intercettazioni in atti e dallo stessocontegno processuale (alquanto reticente) tenuto dalle vittime è emerso un climadi assoggettamento degli operatori economici taglieggiati, comprovato, da unlato, dal fatto le prestazioni estorte sono state eseguite dalle persone offese asemplice richiesta (senza necessità di minacce esplicite da parte degli imputati esenza opposizione alcuna delle vittime), e, dall'altro, dal fatto che nessuno risultaaver mai sporto denuncia. Le estorsioni sono state poi perpetrate da soggettipregiudicati anche per associazione mafiosa (a cominciare dall'odiernoricorrente) e dunque da persone ben conosciute sul territorio come appartenentiai clan locali. La Corte territoriale ha altresì valorizzato alcune intercettazioninelle quali il [OSCURATO:PERSONA] e il suo sodale facevano chiaramente riferimento adazioni tipiche delle organizzazioni criminali del luogo impiegando anche terminigergali tipici delle stesse – quali ad esempio “l'imbasciata” che doveva esserefatta al [OSCURATO:PERSONA] per indurlo ad assumere gli operai della CDC, il “mettersi adisposizione” delle vittime, l'ordine dato dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] dare unasevera lezione, con tanto di “botta”, al [OSCURATO:PERSONA] per indurlo a “portarerispetto” –. Sulla base di tali elementi i Giudici di merito hanno quindi ritenutosussistente l'aggravante dell'uso del metodo mafioso, sul presupposto che nellasituazione sopra descritta era evidente che le persone offese avessero la chiarapercezione della provenienza dell'attività delittuosa di cui erano vittime da uncontesto di criminalità organizzata di tipo camorristico e quindi percepissero lamaggiore forza di intimidazione delle azioni di cui erano vittime.Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica nonché conforme aiprincipi più volte affermati da questa Corte, la quale ha chiarito che in tema diestorsione, è configurabile l'aggravante del metodo mafioso anche a fronte di unmessaggio intimidatorio "silente", in quanto privo di un'esplicita richiesta, nelcaso in cui la consorteria abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da renderesuperfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specificicomportamenti violenti o minacciosi (ex plurimis Sez. 2, n. 51324 del18/10/2023, Rizzo, Rv. 285669 – 01; Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, DiCaprio, Rv. 277182 – 01; Sez. 5, n. 42651 del 03/10/2024, Ponticelli, Rv.287238 – 01). Si è altresì precisato che ai fini della configurabilitàdell'aggravante del "metodo mafioso", di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., èsufficiente, in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica,che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale dellaconsorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n.34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950 – 01, fattispecie relativa al delittodi usura, in cui la Corte ha affermato che la notoria appartenenza del correo a unclan camorristico storico, la spregiudicatezza delle richieste usurarie provenientidagli indagati e l'utilizzo di espressioni tipiche dell'agire mafioso, consentissero diritenere integrato "il metodo delinquenziale mafioso").Risulta quindi privo di pregio l'argomento della difesa, secondo il qualel'aggravante in esame si potrebbe ritenere integrata solo in presenza di azioniviolente o intimidatorie particolarmente efferate ed eclatanti, in quanto soloqueste sarebbero manifestazione tipica del metodo mafioso. Privo di pregio èanche l'altro argomento difensivo secondo il quale l'aggravante non sussiste inquanto non sarebbe stata accertata l'operatività del clan [OSCURATO:PERSONA] all'epoca deifatti né la perdurante appartenenza allo stesso dell'odierno ricorrente. Alriguardo è sufficiente evidenziare che, secondo il costante e condivisibileorientamento della giurisprudenza di legittimità, a differenza della circostanzaaggravante dell'agevolazione mafiosa, la circostanza dell'utilizzo del metodomafioso non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art.416-bis cod. pen., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso amodalità della condotta che richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggettopassivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo; essa èpertanto configurabile con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito diun'associazione criminale comune, nonché nel caso di reati posti in essere dasoggetti estranei al reato associativo (ex plurimis Sez. 6, n. 41772 del13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103 - 01 Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023,Bisogni, Rv. 285018 – 02).7. L'ottavo motivo di ricorso è invece fondato.Il giudice di primo grado: ha ritenuto più grave l'estorsione di cui al capo d)ed ha quantificato la pena base in anni 9 di reclusione ed euro 9.000 di multa;ha applicato per l'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. un aumento dipena di anni 1 ed euro 1.000 (peraltro inferiore a quello minimo di 1/3 previstodalla norma); ha poi applicato per la recidiva di cui all’art.99, quarto comma,cod. pen. l'aumento di anni 1 ed euro 1.000 (anch'esso inferiore a quello fino a1/3 che sarebbe stato possibile ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen.); atale pena base sono stati poi aggiunti gli aumenti per la continuazione per leestorsioni di cui ai capi a) e b), quantificati ai sensi dell'art. 81, quarto comma,cod. pen., in anni complessivi anni 4 ed euro 4.000; la pena complessiva (anni15 ed euro 15.000) è stata poi ridotta di un terzo per il rito.La Corte di appello invece: ha sensibilmente ridotto la pena base per il capod) ad anni 5 ed euro 3.000; ha aumentato per l'aggravante del metodo mafiosola pena di anni 1, mesi 8 ed euro 1.000 (vale a dire in misura pari ad un terzocome previsto dall'art. 416bis.1 cod. pen.); ha poi aumentato la pena per larecidiva di mesi 4 ed euro 500 (anche in questo caso in misura di molto inferiorea quanto consentito dall'art. 63, quarto comma, cod. pen.); ha aumentato lapena per la continuazione con i reati di cui ai capi a) e b) di anni 2 ed euro 3.000(e quindi in misura inferiore all'aumento minimo di 1/3 che era invece impostodall'art. 81, quarto comma, cod. pen. essendo stati i reati commessi da soggettocui era stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.); hapoi ridotto la pena complessiva (anni 9 ed € 6000) per il rito.Ciò detto, sebbene il trattamento sanzionatorio complessivo sia statosensibilmente ridotto (anche per effetto della non corretta applicazione di normein favor dell'imputato), risulta che l'aumento di pena per l'aggravante del metodomafioso è stato quantificato dalla Corte di appello, pur partendo da una penabase inferiore, in misura parti ad anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 1.000,laddove il Tribunale, muovendo da una pena base superiore, lo avevaquantificato (seppur erroneamente) in anni 1 ed euro 1.000. I Giudici di appello,sebbene non vi fosse stato sul punto appello della pubblica accusa, hanno quindiemendato l'errore di calcolo contenuto nella sentenza di primo grado (applicandol’aumento nella misura di 1/3 previsto dall’art. 416bis.1 cod. pen.), ma cosìfacendo hanno però applicato un aumento di pena più grave di quello applicatodal Tribunale. Vi è quindi stata, come dedotto dal ricorrente, una violazionedell'art. 597 cod. proc. pen.; ed infatti, secondo l'oramai consolidatoorientamento di questa Corte, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio inpeius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda solo l'entitàcomplessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla suadeterminazione (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA]. 232066 -01, che in applicazione del principio ha ad esempio affermato che il giudice diappello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irrogauna sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la penabase in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado; Sez. 2, n.17585 del 23/03/2023, Cordì, Rv. 284531 – 01, secondo la quale il giudiced'appello, in caso di accoglimento dell'impugnazione proposta dal solo imputatoin relazione alla sussistenza di un'aggravante, non può applicare, per lacircostanza residua, un aumento di pena superiore a quello operato dallasentenza di primo grado).Nel caso in esame, si deve dunque escludere che la Corte di appello, inmancanza di appello del PM, pur riducendo la pena base, potesse poi applicareper la ritenuta aggravante un aumento superiore a quello comminato per lastessa dal primo giudice, anche se quest'ultimo era stato a sua voltaerroneamente determinato in misura inferiore a quella minima imposta dallalegge.Ritiene tuttavia il Collegio che tale violazione di legge non imponel'annullamento con rinvio della sentenza, ben potendo questa Corte, ai sensidell'art. 620 lett. l), cod. proc. pen., procedere direttamente ad emendarel'errore in cui è incorso il Giudice di appello. Ed invero, risulta sufficientesostituire all'aumento per l'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen.illegittimamente quantificato dalla Corte territoriale in anni 1, mesi 8 ed euro aquello che era stato quantificato dal Giudice di primo grado (anni 1 ed euro1.000); ciò tanto più che, come detto, in alcun modo, in caso di annullamentocon rinvio, il Giudice del giudizio rescissorio investito della questione potrebbequantificare l'aumento in misura inferiore a quella da ultimo indicata, posto chetale quantificazione era già a sua volta frutto di un errore di calcolo favorevoleall'imputato. L'imputato, inoltre, non ha neppure un concreto interesse allarideterminazione dell'aumento di pena per la recidiva, posto che la Corte diappello, come detto, lo ha già quantificato in misura nettamente inferiore aquella che avrebbe consentito l'art. 63, quarto comma, cod. pen. La pena vadunque rideterminata nei seguenti termini: pena base per il più grave delitto dicui al capo d) aa 5 ed € 3000; aumentata per l'aggravante di cui all'art. 416bis.1cod. pen. di aa 1 ed € 1000 (invece di aa 1, mm 8 € 1000); aumentata per larecidiva reiterata qualificata di mm 4 ed € 500 (come statuito in appello);ulteriormente aumenta per la continuazione di aa 2 ed € 3000; la penacomplessiva così risultante, pari ad aa 8, mm 4 ed € 7500 va poi ridotta di 1/3per il rito abbreviato, nella pena finale di anni 5, mesi 6, giorni 20 € 5.000.8. Il nono motivo, con cui si lamenta la mancata concessione dellereiterativo del motivo di gravame sul quale i giudici di appello hanno fornitomotivazione adeguata e congrua, con la quale il difensore non si confronta. Edinvero, come più volte affermato da questa Corte, non essendo le attenuantigeneriche un diritto dell'imputato (neppure quando incensurato), il loro mancatoriconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza dielementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Guarnieri, Rv. 283489 – 01). Si è altresì precisato che al fine di ritenere oescludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prenderein considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da talevalutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). La sentenzaimpugnata, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, si è attenuta ai principidi diritto sopra esposti, avendo i Giudici evidenziato, da un lato, che mancavanoelementi positivi che giustificassero la concessione delle attenuanti, e, dall'altro,che doveva essere valorizzata (come ulteriore elemento ostativo) la biografiapenale dell'imputato. E' poi appena il caso di evidenziare che non possonocertamente integrare elementi positivi valutabili ai fini delle generiche quelliindicati (peraltro genericamente) dalla difesa, vale a dire il consenso dato alladefinizione accelerata del processo e il contributo dato dall'imputato con le suedichiarazioni alla ricostruzione dei fatti e simili. Ed invero, contrariamente aquanto dedotto dalla difesa, la decisione di avvalersi di facoltà processuali cosìcome attuare determinate strategie difensive, non possono di certo costituireelementi positivi valutabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche,trattandosi, a ben vedere, di semplici estrinsecazioni del diritto di difesa, peraltro(nel caso in esame) determinate per lo più da scelte utilitaristiche volte ad9. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinviolimitatamente al trattamento sanzionatorio che questa Corte ridetermina neitermini sopra indicati. Il ricorso deve invece essere rigettato nel resto.L'imputato va altresì condannato alla rifusione delle spese processualirelative al presente procedimento in favore della parte civile, liquidate come dadispositivo. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamentosanzionatorio che ridetermina in anni 5, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro5.000,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso dell'imputato. Condanna, inoltre,l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile Comune di Sant'[OSCURATO:PERSONA] che liquida incomplessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente