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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 14043/2023

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_________________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 21358del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70E30 E472N) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40D14 F912X) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Stefania(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72T65 H647P) rappresentatae difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocatoAlfonso Donnarumma (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68B14 L120G) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 522/2021, pubblicatain data 21 gennaio 20 21 ; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 18 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatti di causa Ric. n. 21358/2021– S ez. 3 - U d. 18 aprile 20 23 – Sentenza – Pagina 2 di 6 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso l’atto di precetto di pagamento dell’importo di € 9.967,20 notificatogli da [OSCURATO:PERSONA] (già coniuge dello stesso, separato e poi divorziato), sulla base di titolo giudiziale relativo a credito di mantenimento.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Latina, con con- danna dell’opponente al pagamento dell’importo di € 8.450,00 in favore dell’opposta.

La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado edin parziale accoglimento dell’opposizione, ha dichiarato la nullità dell’atto di precetto opposto per l’importo eccedente la somma di € 8.450,00.

Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di seimotivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].

È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con mo- dificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176,come successiva- mente modificato e prorogato.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Il ricorso è inammissibile.

Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassa- zione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, Sentenza n.

Ric. n. 21358/2021– S ez. 3 - U d. 18 aprile 20 23 – Sentenza – Pagina 3 di 6 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ).

La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez.

L , Sentenzan. 12761 del 09/07/20 04 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004).

Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

Nella parte dedicata al “Fatto” si afferma, nell’ambito di una esposizione confusa e non agevolmente intelligibile, che sa- rebbe stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., contestualmente, avverso l’atto di precetto e avverso la stessa sentenza emessa nel giudizio di separazione coniugale delle parti, che costituiva il titolo esecutivo.

Si afferma che era stato intimato il pagamento di € 9.967,20 per mantenimento e di € 5.400,00 per spese di lite (il che risulta, in verità, in contrasto Ric. n. 21358/2021– S ez. 3 - U d. 18 aprile 20 23 – Sentenza – Pagina 4 di 6 con quanto pare emergere dalla sentenza impugnata, in cui si afferma che il precetto era stato intimato per complessivi € 9.967,20).

Le ragioni dell’opposizione, poi, non sono chiarite in dettaglio in modo sufficientemente chiaro e circostanziato: nel ricorso si ri- chiama una eccezione di estinzione dell’obbligazione precettata per «intervenuto pagamento e/o compensazione», pur affer- mandosi che era oggetto di contestazione anche la stessa sen- tenza costituente il titolo esecutivo.

Non sono adeguatamente chiarite neanche le circostanze di fatto alla base del dedotto pagamento e/o della dedotta com- pensazione; quest’ultima pare genericamente riferita a «somme pagate in eccesso nel periodo precedente», senza più precise specificazioni.

Emerge poi che vi siano state contesta- zioni in ordine alla autenticità della sottoscrizione di determi- nate quietanze (alcune delle quali, parrebbe, prodotte solo in copia), ma non viene precisato esattamente su quali quietanze (data, importo ecc.) siano sorte questioni ed in quali esatti ter- mini.

Le ragioni poste a base della sentenza di primo grado, che si afferma di rigetto integrale delle domande proposte (sebbene nella sentenza impugnata si affermi che l’opposizione sarebbe stata in realtà parzialmente accolta dal tribunale), non sono sufficientemente chiarite: l’unico passaggio della sentenza di primo grado richiamato nel ricorso riguarda la non applicabilità all’opposizione all’esecuzione del regime della sospensione fe- riale dei termini, e non è neanche specificato che rilievo possa avere tale passaggio in relazione ai motivi del ricorso.

In definitiva, sulla base dell’esposizione del fatto contenuta nel ricorso non è possibile avere chiara e precisa contezza né del preciso oggetto né delle concrete ragioni poste a base delle do- mande proposte dal ricorrente nel giudizio di merito, delle di- fese reciproche edelle posizioni assunte in giudizio dalle parti, Ric. n. 21358/2021– S ez. 3 - U d. 18 aprile 20 23 – Sentenza – Pagina 5 di 6 nonché dell’esatto andamento della vicenda, sul piano sostan- ziale e su quello processuale; neanche è possibile individuare le esatte ragioni poste a base della decisione di primo grado e, quindi, le specifiche censure mosse in sede di gravame avverso le relative statuizioni.

Va sottolineato che, anche a volerlo ritenere possibile, le lacune espositive segnalate non potrebbero ritenersi sufficientemente colmate neanche prendendo in considerazione il contenuto delle censure sviluppate a sostegno dei singoli motivi del ri- corso.

Anzi, al contrario, proprio la mancanza di un quadro chiaro e preciso degli elementi necessari a ricostruire nei suoi esatti ter- mini la vicenda sostanziale e processuale alla base della con- troversia, impedisce in realtà a questa Corte di effettuare una adeguata valutazione della eventuale fondatezza nel merito delle censure di cui ai singoli motivi del ricorso i quali, di con- seguenza, finiscono per rivelarsi anch’essi privi della necessaria specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come indispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 2.500,00, oltre€ 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Ric. n. 21358/2021– S ez. 3 - U d. 18 aprile 20 23 – Sentenza – Pagina 6 di 6 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
_________________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 21358del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70E30 E472N) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40D14 F912X) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Stefania(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72T65 H647P) rappresentatae difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocatoAlfonso Donnarumma (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68B14 L120G) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 522/2021, pubblicatain data 21 gennaio 20 21 ; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 18 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatti di causa Ric. n. 21358/2021– S ez. 3 - U d. 18 aprile 20 23 – Sentenza – Pagina 2 di 6 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso l’atto di precetto di pagamento dell’importo di € 9.967,20 notificatogli da [OSCURATO:PERSONA] (già coniuge dello stesso, separato e poi divorziato), sulla base di titolo giudiziale relativo a credito di mantenimento. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Latina, con con- danna dell’opponente al pagamento dell’importo di € 8.450,00 in favore dell’opposta. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado edin parziale accoglimento dell’opposizione, ha dichiarato la nullità dell’atto di precetto opposto per l’importo eccedente la somma di € 8.450,00. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di seimotivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con mo- dificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176,come successiva- mente modificato e prorogato. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Il ricorso è inammissibile. Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassa- zione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. Ric. n. 21358/2021– S ez. 3 - U d. 18 aprile 20 23 – Sentenza – Pagina 3 di 6 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ). La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L , Sentenzan. 12761 del 09/07/20 04 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo. Nella parte dedicata al “Fatto” si afferma, nell’ambito di una esposizione confusa e non agevolmente intelligibile, che sa- rebbe stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., contestualmente, avverso l’atto di precetto e avverso la stessa sentenza emessa nel giudizio di separazione coniugale delle parti, che costituiva il titolo esecutivo. Si afferma che era stato intimato il pagamento di € 9.967,20 per mantenimento e di € 5.400,00 per spese di lite (il che risulta, in verità, in contrasto Ric. n. 21358/2021– S ez. 3 - U d. 18 aprile 20 23 – Sentenza – Pagina 4 di 6 con quanto pare emergere dalla sentenza impugnata, in cui si afferma che il precetto era stato intimato per complessivi € 9.967,20). Le ragioni dell’opposizione, poi, non sono chiarite in dettaglio in modo sufficientemente chiaro e circostanziato: nel ricorso si ri- chiama una eccezione di estinzione dell’obbligazione precettata per «intervenuto pagamento e/o compensazione», pur affer- mandosi che era oggetto di contestazione anche la stessa sen- tenza costituente il titolo esecutivo. Non sono adeguatamente chiarite neanche le circostanze di fatto alla base del dedotto pagamento e/o della dedotta com- pensazione; quest’ultima pare genericamente riferita a «somme pagate in eccesso nel periodo precedente», senza più precise specificazioni. Emerge poi che vi siano state contesta- zioni in ordine alla autenticità della sottoscrizione di determi- nate quietanze (alcune delle quali, parrebbe, prodotte solo in copia), ma non viene precisato esattamente su quali quietanze (data, importo ecc.) siano sorte questioni ed in quali esatti ter- mini. Le ragioni poste a base della sentenza di primo grado, che si afferma di rigetto integrale delle domande proposte (sebbene nella sentenza impugnata si affermi che l’opposizione sarebbe stata in realtà parzialmente accolta dal tribunale), non sono sufficientemente chiarite: l’unico passaggio della sentenza di primo grado richiamato nel ricorso riguarda la non applicabilità all’opposizione all’esecuzione del regime della sospensione fe- riale dei termini, e non è neanche specificato che rilievo possa avere tale passaggio in relazione ai motivi del ricorso. In definitiva, sulla base dell’esposizione del fatto contenuta nel ricorso non è possibile avere chiara e precisa contezza né del preciso oggetto né delle concrete ragioni poste a base delle do- mande proposte dal ricorrente nel giudizio di merito, delle di- fese reciproche edelle posizioni assunte in giudizio dalle parti, Ric. n. 21358/2021– S ez. 3 - U d. 18 aprile 20 23 – Sentenza – Pagina 5 di 6 nonché dell’esatto andamento della vicenda, sul piano sostan- ziale e su quello processuale; neanche è possibile individuare le esatte ragioni poste a base della decisione di primo grado e, quindi, le specifiche censure mosse in sede di gravame avverso le relative statuizioni. Va sottolineato che, anche a volerlo ritenere possibile, le lacune espositive segnalate non potrebbero ritenersi sufficientemente colmate neanche prendendo in considerazione il contenuto delle censure sviluppate a sostegno dei singoli motivi del ri- corso. Anzi, al contrario, proprio la mancanza di un quadro chiaro e preciso degli elementi necessari a ricostruire nei suoi esatti ter- mini la vicenda sostanziale e processuale alla base della con- troversia, impedisce in realtà a questa Corte di effettuare una adeguata valutazione della eventuale fondatezza nel merito delle censure di cui ai singoli motivi del ricorso i quali, di con- seguenza, finiscono per rivelarsi anch’essi privi della necessaria specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come indispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 2.500,00, oltre€ 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Ric. n. 21358/2021– S ez. 3 - U d. 18 aprile 20 23 – Sentenza – Pagina 6 di 6 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma
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