CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 22558/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO-7-- oato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. perì., la pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 14.000,00 dì multa in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto. 3. Il ricorso è inammissibile. Occorre rilevare come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Sebbene i motivi di ricorso riguardino aspetti per i quali è consentita la impugnazione della sentenza di patteggiamento, le ragioni dedotte risultano manifestamente infondate. La prospettazione difensiva sulla diversa qualificazione del fatto è palesemente contraddetta dalla parte descrittiva del capo d'imputazione e dal contenuto della pronuncia, in cui, l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, è accompagnata da ampi riferimenti alle risultanze in atti, che rendono conto in maniera compiuta dell'adeguatezza della valutazione espressa dal Tribunale. Non deve trascurarsi di considerare, in relazione a tale profilo, come la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo affermato che la qualificazione giuridica ritenuta nella sentenza di patteggiamento, corrispondente a quella oggetto del libero accordo tra le parti, può essere messa in discussione, con il ricorso per Cassazione solo quando risulti, con immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (così, ex multis, Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 02/04/2013, Rv. 254865 - 01). Tale interpretazione deve ritenersi tuttora valida: si è invero ribadito, anche a seguito della introduzione della I. 103/2017, che: "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 - 01). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il P sid nte [OSCURATO:PERSONA] DEPO