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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 ottobre 2024

Cassazione n. 28617/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.31509 /2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE],rappresentate e difes e dall’avv . [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via E. Morosini n. 16 ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE],rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n. 51 controricorrenti nonché contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n. 51 controricorrente [OSCURATO:PERSONA]: petizione di eredità R.G.31509/2019 C.C. 15-10-2024 nonché contro [OSCURATO:PERSONA], c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] controricorrente avverso la sentenza non definitiva n. 727/2018 della Corte d’appello di Palermo depositata il 28-3-2018 e la sentenza definitiva n. 561/2019 della Corte di appello di Palermo depositata il 18-3-2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15- 10-2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha citato avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] era deceduta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nubile, senza figli e senza lasciare ascendenti e fratelli o altri parenti prossimi né testamento, per cui l’eredità si devolveva ex art. 572 cod. civ. ai parenti prossimi; l’attrice e il convenuto [OSCURATO:PERSONA], in quanto primi cugini e perciò parenti di quarto grado erano gli unici eredi legittimidi [OSCURATO:PERSONA], perché erano tutti nipoti ex filio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26-3-1848 e di [OSCURATO:PERSONA].

Ha lamentato che le convenute Maria e [OSCURATO:PERSONA], figlie di [OSCURATO:PERSONA], defunto cugino di primo grado della de cuius per parte di madre, con dichiarazione del 17-3-2010 avevano accettato l’eredità con beneficio di inventario e avevano fatto redigere l’inventario, così come aveva accettato l’eredità con beneficio di inventario [OSCURATO:PERSONA], a sua volta figlio di un cugino di primo grado della defunta.

Quindi ha chiesto che unici chiamati all’eredità ed eredi di [OSCURATO:PERSONA] fossero dichiarati la stessa attrice e [OSCURATO:PERSONA], quali parenti di quarto grado, per la quota della metà ciascuno e che le convenute fossero condannate al rilascio in favore dell’attrice dei beni da loro appresi e alla corresponsione dei frutti civili dalla data di redazione dell’inventario.

Si sono costituite Maria e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda,in quanto l’attrice non aveva dato prova della sua qualità di erede.

Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], aderendo alla domanda attorea e rivendicando per sé la metà dei beni dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA].

Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], dichiarando poi in comparsa conclusionale di non opporsi alle domande attoree.

Con sentenza n. 1915/2013 depositata il 30-4-2013 il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda, qualificata come petizione di eredità, sulla base dell’assunto che non fosse stata fornita la prova che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero cugini della defunta. 2.[OSCURATO:PERSONA],Santo e [OSCURATO:PERSONA], figli ed eredi di [OSCURATO:PERSONA] deceduto nelle more del giudizio, hanno proposto separati appelli, poi riuniti. 2.1.Con sentenza non definitiva n. 727/2018 depositata il 28-3- 2018 la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato che gli appellanti erano eredi di [OSCURATO:PERSONA], ha accertato la composizione dell’asse ereditario, ha condannato Maria e [OSCURATO:PERSONA] a consegnare i beni agli appellanti, rimettendo la causa in istruttoriaper la determinazione dei frutti civili.

La sentenza, premesso che non era contestata la qualità di parenti di quinto grado delle sorelle Blando ma soltanto la qualità di parenti di quarto grado di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato che dagli atti prodotti in primo grado -atti di nascita estratti dai registri dello stato civile del comune di nascita di tutti i soggetti interessati- risultava che: la de cuius era figlia di [OSCURATO:PERSONA], nato nel 1885;l’attrice appellante era figlia di [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1888; [OSCURATO:PERSONA] dante causa degli appellanti Santo e [OSCURATO:PERSONA] era figlio di [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1876; Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA] e Santo (nato nel 1876) Restivo erano tutti figli di [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1848 e di [OSCURATO:PERSONA].

Ribadito che queste discendenze risultavano dagli atti di nascita, in quanto dagli atti dello stato civile risultavano esattamente i nominativi del padre e della madre di ognuno, ha dichiarato che le incongruenzesegnalate in primo grado non erano sufficientia smentire quanto desumibile dagli atti di nascita; in particolare, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] risultasse da una parteconiugato con [OSCURATO:PERSONA] e non con [OSCURATO:PERSONA] non confutava il dato che Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano tutti figli di [OSCURATO:PERSONA]; non era significativa la discrepanza del nome della moglie di [OSCURATO:PERSONA], Giuseppa o Giuseppina; lecircostanze che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] potessero essere persone diverse rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA] figlio di [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1888non erano state provat e .

Ha aggiunto che l ’ufficiale dello stato civile del Comune di Gangi aveva attestato con dichiarazione del 2-2-2011 che [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1876, [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1885 e [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1888 erano figli dello stesso padre e della stessa madre e la rilevanza della dichiarazione non era scalfita dalla precedente dichiarazione di data 5-1-2010, con la quale lo stesso ufficiale di stato civile aveva dichiarato che i soggetti erano presumibilmente figli dello stesso padre e della stessa madre.

Di conseguenza ha concluso che l’azione di petizione dell’eredità doveva essere accolta, che i beni ereditari da restituire erano quelli elencati nell’inventario, che ai sensi dell’art. 535 cod. civ. doveva essere accolta anche la domanda relativa ai frutti civili relativamente all’immobile caduto in successione, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale e perciò dal 16-9-2010, dovendosi ritenere la buona fede delle eredi apparenti nel possesso dei beni ereditari.2.2.Con sentenza definitiva n.561/2019 depositata il 18- 3- 2019 la Corte d’appello di Palermo ha condannato Maria e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento a favore degli appellanti dei frutti civili in ragione di Euro 550,00 al mese da settembre 2010, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, compensando le spese di lite di entrambi i gradi e ponendo a carico delle appellate Blando le spese di c.t.u. 3.Avverso entrambe le sentenz e, a seguito di riserva di ricorso contro la sentenza non definitiva ex art. 361 cod. proc. civ., Maria e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con distinti controricorsi e con unico controricorso hanno resistito Santo e [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio tutte le parti con esclusione di [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria illustrativa.

All’esito della camera di consiglio del 15 - 10 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo , intitolato “ illegittimità della sentenza per violazione degli art. 533-535 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c.”, le ricorrenti, dopo avere richiamato i principi relativi alla petizione di eredità, svolgono una serie di censure che non risultano neppure pertinenti con l’intitolazione del motivo, sono inammissibili sotto vari profili e per il resto manifestamente infondate. 1.1.In primo luogo le ricorrenti lamentano che la sentenza non definitiva abbia attribuito a pag.3 ad [OSCURATO:PERSONA] lo stato di contumace, mentre lo stesso risultava costituito regolarmente e poi la sentenza definitiva abbia condannato le sole sorelle Blando alla restituzione dei frutti civili; evidenziano che anche [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato l’eredità con il beneficio di inventario e quindi avrebbe dovuto essere a sua volta condannato alle restituzioni, in quanto le sentenze non avevano richiamato documenti supportanti il possesso esclusivo dei beni ereditari in capo alle sole Blando. 1.1.1.L’erronea affermazione a pag. 3 della sentenza non definitiva che [OSCURATO:PERSONA] fosse contumace nel giudizio di appello configura un mero errore materiale privo di conseguenze.

Nell’intestazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] è esattamente indicato come costituito con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con elezione di domicilio presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; sull’erronea affermazione della sua contumacia contenuta nella parte relativa all’esposizione dei fatti di causa la sentenza non ha fondatoalcuna statuizione.

Non è configurabile alcuna violazione di legge nella pronuncia di condanna alla restituzione dei frutti civili solo a carico delle sorelle Blando, in quanto l’art. 535 cod. civ. pone l’obbligo di restituzione dei frutti a carico del possessore dei beni ereditari; la Corte d’appello ha condannato le Blando in quanto avevano il possesso dell’immobile, avendo accertato nella sentenza definitiva che erano loro ad averne le chiavi.

La circostanza che anche [OSCURATO:PERSONA] avesse a sua volta accettato l’eredità di [OSCURATO:PERSONA] non comporta in sé che egli avesse anche il possesso dei beni ereditari e gli argomenti delle ricorrentinon sono utili a veicolare in termini ammissibili nel giudizio di legittimità il fatto di tale possesso in capo ad [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.Di seguito le ricorrenti lamentano di essere state condannate alla restituzione dei frutti dalla data della domanda.

Evidenziano che in primo grado la domanda era stata formulata per ottenere i frutti dal 7- 5-2010, data di redazione dell’inventario e solo in appello era stata formulata la domanda nuova e inammissibile volta a ottenere la corresponsione dei frutti dalla data della domanda giudiziale, con la richiesta di c.t.u.

Aggiungono che le spese di c.t.u. avrebbero dovuto essere poste a carico della parte che l’aveva richiesta e che la c.t.u. non avrebbe potuto essere disposta,perché meramente esplorativa, in mancanza di elementi sul valore dell’immobile e sul possesso esclusivo delle Blando. 1.2.1.Le deduzioni sono inammissibili laddove confondono una serie di doglianze eterogenee, senza neppure evocare i motivi ex art.360 cod. proc. civ. sui quali sarebbero fondate.

E’ pacifico che il giudicante avrebbe potuto accogliere anche parzialmente la domanda -con il riconoscimento dei frutti dalla data di notificazione dell’atto di citazione anziché dalla data precedente di redazione dell’inventario e di immissione nel possesso-; quindi non è configurabile questione di proposizione di domanda nuova e inammissibile con riferimento alla riduzione della richiesta eseguita dalle partiin appello.

Il riparto delle spese di c.t.u. è stato eseguito dalla Corte d’appello facendo applicazione del principio generale della soccombenzae quindi si sottrae a qualsiasi censura.

Neppure la doglianza sul carattere esplorativo della consulenza d’ufficioha qualche fondamento, perch é secondo quanto risulta dalla sentenza definitiva impugnata la consulenza d’ufficio è stata disposta per determinare il valore locativo dell’immobile e perciò per acquisire dati tecnici necessari alla decisione e non per accertare fatti esonerando la parte dall’onere della prova. 2.Il secondo motivo è rubricato “ illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 565 c.c., 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3 e 4” e con esso le ricorrenti rilevano che lo stato familiare che costituisce titolo alla vocazione legittima deve essere provato con gli atti dello stato civile dai quali si desuma il rapporto di parentela.

Dichiarano che l’attrice, a supporto della sua domanda, aveva depositato estratti dell’atto di nascita solo di alcune delle persone e non la copia degli atti dello stato civile e aveva assunto di non avere potuto rinvenire la documentazione integrale, in quanto gli uffici di stato civile erano stato istituiti solo nel 1930 ; quindi sostiene che esattamente il Tribunale aveva rigettato la domanda e lamenta altresì che la sentenza non definitiva, nel ricostruire l’albero genealogico, abbia riportato solo gli anni di nascita delle persone coinvolte e non la data completa, non abbia considerato che [OSCURATO:PERSONA] era persona diversa da [OSCURATO:PERSONA], che risultava il matrimonio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che per [OSCURATO:PERSONA] risultava da una parte il matrimonio con [OSCURATO:PERSONA] e dall’altra con [OSCURATO:PERSONA], in date diverse, che l’ufficiale di stato civile aveva attestato che “presumibilmente” Giuseppe, Santo e [OSCURATO:PERSONA] erano figli dello stesso padre [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.Il motivoè inammissibile in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione da parte della sentenza impugnata della fattispecie astratta recata da una disposizione di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile in sede di legittimità solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. Sez. 1 13-10-2017 n. 24155 Rv. 645538-01, Cass. Sez.

L 11-1-2016 n. 195 Rv. 638425-01).

Nelle fattispecie si è completamente al di fuori della deduzione di una erronea ricognizione della fattispecie astratta perché le censur e , dietro lo schermo della violazione di legge, sono finalizzat e esclusivamente a sollecitare una ricostruzione dei fatti diversa da quella eseguita dalla Corte territoriale.

Infatti, l a sentenza non definitiva ha espressamente dichiarato che erano stati prodotti gli estratti degli atti di nascita di tutti i soggetti coinvolti e, sulla base del contenuto di tali estratti, è giunta alla conclusione che l’attrice [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano cugini e perciò parenti di quarto grado della de cuius [OSCURATO:PERSONA] , in quanto erano figli di tre fratelli; in questo modo la sentenza ha fatto applicazione del principio secondo il quale il rapporto di parentela con il de cuius deve essere provato tramite gli atti dello stato civile ex artt. 565 e 452 cod. civ.

Gli ulteriori argomenti delle ricorrenti, in quanto volti a contestare la lettura degli estratti degli atti di nascita eseguita dalla sentenza impugnata per giungere alla conclusione della prova del rapporto di parentela, non configurano violazione di legge e non possono neppure essere riqualificati quale motivo ex art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ.: nessuna delle deduzioni svolte dalle ricorrenti individua un fatto decisivo del quale la sentenza impugnata abbia omesso l’esame, perché la sentenza non definitiva ha analiticamente preso in considerazione le deduzioni riproposte nel ricorso, in ordine alle discrepanze sui nomi e sulle date e in ordine all’esistenza di una dichiarazionedell’ufficiale dello stato civile in termini di presunzione e le ha risolte, svolgendo l’accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed estraneo al sindacato di legittimità. 3.Ne consegue che il ricorso è interamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenzae sono liquidate in dispositivo, considerando la diversa attività svolta dai controricorrenti; inoltre, poiché i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno la medesima posizione processuale e lo stesso difensore, il quale ha depositato atti distinti di contenuto del tutto equivalenteper [OSCURATO:PERSONA] da una parte e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall’altra, in applicazione dell’art. 4 d.m. 55/2014nel teso attualmente in vigore, è riconosciuto compenso unico con il relativo aumento.

In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrent i alla rifusione delle spese di lite del g iudizio di legittimità, che liquida in Euro200,00 per esborsi e in Euro 8.8 00,00 complessivamente per compensi a favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in 200,00 per esborsi e inEuro 4.300,00 per compensi a favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.

Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.31509 /2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE],rappresentate e difes e dall’avv . [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via E. Morosini n. 16 ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE],rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n. 51 controricorrenti nonché contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n. 51 controricorrente [OSCURATO:PERSONA]: petizione di eredità R.G.31509/2019 C.C. 15-10-2024 nonché contro [OSCURATO:PERSONA], c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] controricorrente avverso la sentenza non definitiva n. 727/2018 della Corte d’appello di Palermo depositata il 28-3-2018 e la sentenza definitiva n. 561/2019 della Corte di appello di Palermo depositata il 18-3-2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15- 10-2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha citato avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] era deceduta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nubile, senza figli e senza lasciare ascendenti e fratelli o altri parenti prossimi né testamento, per cui l’eredità si devolveva ex art. 572 cod. civ. ai parenti prossimi; l’attrice e il convenuto [OSCURATO:PERSONA], in quanto primi cugini e perciò parenti di quarto grado erano gli unici eredi legittimidi [OSCURATO:PERSONA], perché erano tutti nipoti ex filio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26-3-1848 e di [OSCURATO:PERSONA]. Ha lamentato che le convenute Maria e [OSCURATO:PERSONA], figlie di [OSCURATO:PERSONA], defunto cugino di primo grado della de cuius per parte di madre, con dichiarazione del 17-3-2010 avevano accettato l’eredità con beneficio di inventario e avevano fatto redigere l’inventario, così come aveva accettato l’eredità con beneficio di inventario [OSCURATO:PERSONA], a sua volta figlio di un cugino di primo grado della defunta. Quindi ha chiesto che unici chiamati all’eredità ed eredi di [OSCURATO:PERSONA] fossero dichiarati la stessa attrice e [OSCURATO:PERSONA], quali parenti di quarto grado, per la quota della metà ciascuno e che le convenute fossero condannate al rilascio in favore dell’attrice dei beni da loro appresi e alla corresponsione dei frutti civili dalla data di redazione dell’inventario. Si sono costituite Maria e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda,in quanto l’attrice non aveva dato prova della sua qualità di erede. Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], aderendo alla domanda attorea e rivendicando per sé la metà dei beni dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA]. Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], dichiarando poi in comparsa conclusionale di non opporsi alle domande attoree. Con sentenza n. 1915/2013 depositata il 30-4-2013 il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda, qualificata come petizione di eredità, sulla base dell’assunto che non fosse stata fornita la prova che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero cugini della defunta. 2.[OSCURATO:PERSONA],Santo e [OSCURATO:PERSONA], figli ed eredi di [OSCURATO:PERSONA] deceduto nelle more del giudizio, hanno proposto separati appelli, poi riuniti. 2.1.Con sentenza non definitiva n. 727/2018 depositata il 28-3- 2018 la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato che gli appellanti erano eredi di [OSCURATO:PERSONA], ha accertato la composizione dell’asse ereditario, ha condannato Maria e [OSCURATO:PERSONA] a consegnare i beni agli appellanti, rimettendo la causa in istruttoriaper la determinazione dei frutti civili. La sentenza, premesso che non era contestata la qualità di parenti di quinto grado delle sorelle Blando ma soltanto la qualità di parenti di quarto grado di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato che dagli atti prodotti in primo grado -atti di nascita estratti dai registri dello stato civile del comune di nascita di tutti i soggetti interessati- risultava che: la de cuius era figlia di [OSCURATO:PERSONA], nato nel 1885;l’attrice appellante era figlia di [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1888; [OSCURATO:PERSONA] dante causa degli appellanti Santo e [OSCURATO:PERSONA] era figlio di [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1876; Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA] e Santo (nato nel 1876) Restivo erano tutti figli di [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1848 e di [OSCURATO:PERSONA]. Ribadito che queste discendenze risultavano dagli atti di nascita, in quanto dagli atti dello stato civile risultavano esattamente i nominativi del padre e della madre di ognuno, ha dichiarato che le incongruenzesegnalate in primo grado non erano sufficientia smentire quanto desumibile dagli atti di nascita; in particolare, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] risultasse da una parteconiugato con [OSCURATO:PERSONA] e non con [OSCURATO:PERSONA] non confutava il dato che Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano tutti figli di [OSCURATO:PERSONA]; non era significativa la discrepanza del nome della moglie di [OSCURATO:PERSONA], Giuseppa o Giuseppina; lecircostanze che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] potessero essere persone diverse rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA] figlio di [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1888non erano state provat e . Ha aggiunto che l ’ufficiale dello stato civile del Comune di Gangi aveva attestato con dichiarazione del 2-2-2011 che [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1876, [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1885 e [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1888 erano figli dello stesso padre e della stessa madre e la rilevanza della dichiarazione non era scalfita dalla precedente dichiarazione di data 5-1-2010, con la quale lo stesso ufficiale di stato civile aveva dichiarato che i soggetti erano presumibilmente figli dello stesso padre e della stessa madre. Di conseguenza ha concluso che l’azione di petizione dell’eredità doveva essere accolta, che i beni ereditari da restituire erano quelli elencati nell’inventario, che ai sensi dell’art. 535 cod. civ. doveva essere accolta anche la domanda relativa ai frutti civili relativamente all’immobile caduto in successione, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale e perciò dal 16-9-2010, dovendosi ritenere la buona fede delle eredi apparenti nel possesso dei beni ereditari.2.2.Con sentenza definitiva n.561/2019 depositata il 18- 3- 2019 la Corte d’appello di Palermo ha condannato Maria e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento a favore degli appellanti dei frutti civili in ragione di Euro 550,00 al mese da settembre 2010, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, compensando le spese di lite di entrambi i gradi e ponendo a carico delle appellate Blando le spese di c.t.u. 3.Avverso entrambe le sentenz e, a seguito di riserva di ricorso contro la sentenza non definitiva ex art. 361 cod. proc. civ., Maria e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con distinti controricorsi e con unico controricorso hanno resistito Santo e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio tutte le parti con esclusione di [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria illustrativa. All’esito della camera di consiglio del 15 - 10 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo , intitolato “ illegittimità della sentenza per violazione degli art. 533-535 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c.”, le ricorrenti, dopo avere richiamato i principi relativi alla petizione di eredità, svolgono una serie di censure che non risultano neppure pertinenti con l’intitolazione del motivo, sono inammissibili sotto vari profili e per il resto manifestamente infondate. 1.1.In primo luogo le ricorrenti lamentano che la sentenza non definitiva abbia attribuito a pag.3 ad [OSCURATO:PERSONA] lo stato di contumace, mentre lo stesso risultava costituito regolarmente e poi la sentenza definitiva abbia condannato le sole sorelle Blando alla restituzione dei frutti civili; evidenziano che anche [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato l’eredità con il beneficio di inventario e quindi avrebbe dovuto essere a sua volta condannato alle restituzioni, in quanto le sentenze non avevano richiamato documenti supportanti il possesso esclusivo dei beni ereditari in capo alle sole Blando. 1.1.1.L’erronea affermazione a pag. 3 della sentenza non definitiva che [OSCURATO:PERSONA] fosse contumace nel giudizio di appello configura un mero errore materiale privo di conseguenze. Nell’intestazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] è esattamente indicato come costituito con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con elezione di domicilio presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; sull’erronea affermazione della sua contumacia contenuta nella parte relativa all’esposizione dei fatti di causa la sentenza non ha fondatoalcuna statuizione. Non è configurabile alcuna violazione di legge nella pronuncia di condanna alla restituzione dei frutti civili solo a carico delle sorelle Blando, in quanto l’art. 535 cod. civ. pone l’obbligo di restituzione dei frutti a carico del possessore dei beni ereditari; la Corte d’appello ha condannato le Blando in quanto avevano il possesso dell’immobile, avendo accertato nella sentenza definitiva che erano loro ad averne le chiavi. La circostanza che anche [OSCURATO:PERSONA] avesse a sua volta accettato l’eredità di [OSCURATO:PERSONA] non comporta in sé che egli avesse anche il possesso dei beni ereditari e gli argomenti delle ricorrentinon sono utili a veicolare in termini ammissibili nel giudizio di legittimità il fatto di tale possesso in capo ad [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.Di seguito le ricorrenti lamentano di essere state condannate alla restituzione dei frutti dalla data della domanda. Evidenziano che in primo grado la domanda era stata formulata per ottenere i frutti dal 7- 5-2010, data di redazione dell’inventario e solo in appello era stata formulata la domanda nuova e inammissibile volta a ottenere la corresponsione dei frutti dalla data della domanda giudiziale, con la richiesta di c.t.u. Aggiungono che le spese di c.t.u. avrebbero dovuto essere poste a carico della parte che l’aveva richiesta e che la c.t.u. non avrebbe potuto essere disposta,perché meramente esplorativa, in mancanza di elementi sul valore dell’immobile e sul possesso esclusivo delle Blando. 1.2.1.Le deduzioni sono inammissibili laddove confondono una serie di doglianze eterogenee, senza neppure evocare i motivi ex art.360 cod. proc. civ. sui quali sarebbero fondate. E’ pacifico che il giudicante avrebbe potuto accogliere anche parzialmente la domanda -con il riconoscimento dei frutti dalla data di notificazione dell’atto di citazione anziché dalla data precedente di redazione dell’inventario e di immissione nel possesso-; quindi non è configurabile questione di proposizione di domanda nuova e inammissibile con riferimento alla riduzione della richiesta eseguita dalle partiin appello. Il riparto delle spese di c.t.u. è stato eseguito dalla Corte d’appello facendo applicazione del principio generale della soccombenzae quindi si sottrae a qualsiasi censura. Neppure la doglianza sul carattere esplorativo della consulenza d’ufficioha qualche fondamento, perch é secondo quanto risulta dalla sentenza definitiva impugnata la consulenza d’ufficio è stata disposta per determinare il valore locativo dell’immobile e perciò per acquisire dati tecnici necessari alla decisione e non per accertare fatti esonerando la parte dall’onere della prova. 2.Il secondo motivo è rubricato “ illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 565 c.c., 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3 e 4” e con esso le ricorrenti rilevano che lo stato familiare che costituisce titolo alla vocazione legittima deve essere provato con gli atti dello stato civile dai quali si desuma il rapporto di parentela. Dichiarano che l’attrice, a supporto della sua domanda, aveva depositato estratti dell’atto di nascita solo di alcune delle persone e non la copia degli atti dello stato civile e aveva assunto di non avere potuto rinvenire la documentazione integrale, in quanto gli uffici di stato civile erano stato istituiti solo nel 1930 ; quindi sostiene che esattamente il Tribunale aveva rigettato la domanda e lamenta altresì che la sentenza non definitiva, nel ricostruire l’albero genealogico, abbia riportato solo gli anni di nascita delle persone coinvolte e non la data completa, non abbia considerato che [OSCURATO:PERSONA] era persona diversa da [OSCURATO:PERSONA], che risultava il matrimonio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che per [OSCURATO:PERSONA] risultava da una parte il matrimonio con [OSCURATO:PERSONA] e dall’altra con [OSCURATO:PERSONA], in date diverse, che l’ufficiale di stato civile aveva attestato che “presumibilmente” Giuseppe, Santo e [OSCURATO:PERSONA] erano figli dello stesso padre [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.Il motivoè inammissibile in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione da parte della sentenza impugnata della fattispecie astratta recata da una disposizione di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile in sede di legittimità solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. Sez. 1 13-10-2017 n. 24155 Rv. 645538-01, Cass. Sez. L 11-1-2016 n. 195 Rv. 638425-01). Nelle fattispecie si è completamente al di fuori della deduzione di una erronea ricognizione della fattispecie astratta perché le censur e , dietro lo schermo della violazione di legge, sono finalizzat e esclusivamente a sollecitare una ricostruzione dei fatti diversa da quella eseguita dalla Corte territoriale. Infatti, l a sentenza non definitiva ha espressamente dichiarato che erano stati prodotti gli estratti degli atti di nascita di tutti i soggetti coinvolti e, sulla base del contenuto di tali estratti, è giunta alla conclusione che l’attrice [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano cugini e perciò parenti di quarto grado della de cuius [OSCURATO:PERSONA] , in quanto erano figli di tre fratelli; in questo modo la sentenza ha fatto applicazione del principio secondo il quale il rapporto di parentela con il de cuius deve essere provato tramite gli atti dello stato civile ex artt. 565 e 452 cod. civ. Gli ulteriori argomenti delle ricorrenti, in quanto volti a contestare la lettura degli estratti degli atti di nascita eseguita dalla sentenza impugnata per giungere alla conclusione della prova del rapporto di parentela, non configurano violazione di legge e non possono neppure essere riqualificati quale motivo ex art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ.: nessuna delle deduzioni svolte dalle ricorrenti individua un fatto decisivo del quale la sentenza impugnata abbia omesso l’esame, perché la sentenza non definitiva ha analiticamente preso in considerazione le deduzioni riproposte nel ricorso, in ordine alle discrepanze sui nomi e sulle date e in ordine all’esistenza di una dichiarazionedell’ufficiale dello stato civile in termini di presunzione e le ha risolte, svolgendo l’accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed estraneo al sindacato di legittimità. 3.Ne consegue che il ricorso è interamente rigettato. Le spese seguono la soccombenzae sono liquidate in dispositivo, considerando la diversa attività svolta dai controricorrenti; inoltre, poiché i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno la medesima posizione processuale e lo stesso difensore, il quale ha depositato atti distinti di contenuto del tutto equivalenteper [OSCURATO:PERSONA] da una parte e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall’altra, in applicazione dell’art. 4 d.m. 55/2014nel teso attualmente in vigore, è riconosciuto compenso unico con il relativo aumento. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrent i alla rifusione delle spese di lite del g iudizio di legittimità, che liquida in Euro200,00 per esborsi e in Euro 8.8 00,00 complessivamente per compensi a favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in 200,00 per esborsi e inEuro 4.300,00 per compensi a favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da p
Sentenza Cassazione n. 28617/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris