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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20839/2024

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la seguente Oggi, 28 MAG. 2024 SENTENZA Sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/08/194k Lual avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA], imputato in relazione a numerose violazioni del d.lgs. 81/2008, alla pena pecuniaria complessiva di euro 10.000,00 di ammenda in relazione ai capi di imputazione da a) ed e), e lo assolveva dal capo f).

2. Avverso il provvedimento l'imputato interponeva appello, convertito in ricorso, deducendo violazione di legge mancanza di motivazione.Ritiene il ricorrente che il giudice abbia valutato erroneamente le circostanze di fatto evidenziate dalla difesa, trascurando del tutto la tematica della delega di funzioni e dell'estinzione del reato a seguito del pagamento dell'ammenda da parte dell'amministrazione comunale (capi a, b, c e d).

Evidenzia il ricorrente come da un lato l'imputato si fosse trovato sprovvisto dei mezzi economici per far fronte alla disastrosa situazione trovata al momento della presa di possesso, e dall'altro che il pagamento tardivo della somma dovuta per estinguere le contravvenzioni non è in alcun modo addebitabile al ricorrente stesso ma alla lentezza della burocrazia.

Quanto al Capo e) lamenta l'omessa valutazione dei documenti prodotti dalla difesa, che aveva allegato anche il DVR redatto e depositato dal ricorrente, che aveva sostituito quello su cui ha fondato la sua decisione, erronea, il giudice.

Il giudice, inoltre, non ha tenuto in alcun conto la deposizione del teste Vassallo, all'epoca RSPP, che ha provveduto all'aggiornamento del DVR proprio su richiesta dell'Orrico.

Da ultimo lamenta che i reati fossero già estinti al momento della pronuncia della sentenza (condotta esaurita il 18/01/2011, carica ricoperta fino al 29/07/2011). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, con efficacia assorbente sugli altri profili, limitatamente all'ultimo profilo.

Ed infatti, alla data della pronuncia della sentenza di primo e unico grado, i reati contravvenzionali per cui si procedeva, contestati fino al 18 gennaio 2011, erano già estinti per intervenuta prescrizione.

Le Sezioni Unite della Corte (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01) hanno in proposito stabilito che "è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.”.

Si impone quindi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Oggi, 28 MAG. 2024 SENTENZA Sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/08/194k Lual avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA], imputato in relazione a numerose violazioni del d.lgs. 81/2008, alla pena pecuniaria complessiva di euro 10.000,00 di ammenda in relazione ai capi di imputazione da a) ed e), e lo assolveva dal capo f). 2. Avverso il provvedimento l'imputato interponeva appello, convertito in ricorso, deducendo violazione di legge mancanza di motivazione.Ritiene il ricorrente che il giudice abbia valutato erroneamente le circostanze di fatto evidenziate dalla difesa, trascurando del tutto la tematica della delega di funzioni e dell'estinzione del reato a seguito del pagamento dell'ammenda da parte dell'amministrazione comunale (capi a, b, c e d). Evidenzia il ricorrente come da un lato l'imputato si fosse trovato sprovvisto dei mezzi economici per far fronte alla disastrosa situazione trovata al momento della presa di possesso, e dall'altro che il pagamento tardivo della somma dovuta per estinguere le contravvenzioni non è in alcun modo addebitabile al ricorrente stesso ma alla lentezza della burocrazia. Quanto al Capo e) lamenta l'omessa valutazione dei documenti prodotti dalla difesa, che aveva allegato anche il DVR redatto e depositato dal ricorrente, che aveva sostituito quello su cui ha fondato la sua decisione, erronea, il giudice. Il giudice, inoltre, non ha tenuto in alcun conto la deposizione del teste Vassallo, all'epoca RSPP, che ha provveduto all'aggiornamento del DVR proprio su richiesta dell'Orrico. Da ultimo lamenta che i reati fossero già estinti al momento della pronuncia della sentenza (condotta esaurita il 18/01/2011, carica ricoperta fino al 29/07/2011). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, con efficacia assorbente sugli altri profili, limitatamente all'ultimo profilo. Ed infatti, alla data della pronuncia della sentenza di primo e unico grado, i reati contravvenzionali per cui si procedeva, contestati fino al 18 gennaio 2011, erano già estinti per intervenuta prescrizione. Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01) hanno in proposito stabilito che "è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.”. Si impone quindi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizion
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