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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 febbraio 2023

Cassazione n. 11245/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE di APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Nicola LETTIERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Letta la memoria di replica dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della ricorrente, in data 01/02/2023, con cui si insiste per l'accoglimento, in particolare, con il primo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Terni - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole, quale amministratrice di fatto ( che si occupava della parte amministrativa) della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 30/11/2011, di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale( capi A e B) e per avere ritardato il fallimento (capo C)- ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato sub C), e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha rideterminato, per i residui reati, la pena in anni tre di reclusione, e individuato la durata delle pene accessorie fallimentari in anni quattro.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a tre motivi. 2.1.Con il primo, denuncia violazione dell'art. 238 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello fondato la propria decisione sui medesimi elementi già vagliati nel corso del giudizio a carico dei coimputati amministratori formali della fallita, definito con sentenza passata in giudicato, mai acquisita dalla Corte di appello.

2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato travisamento della prova con riguardo al ruolo di amministratrice di fatto della ricorrente, per come desunto dalle dichiarazioni testimoniali del curatore.

Si sostiene che questi, nel riferire quanto appreso dall'amministratrice formale della società, - la madre dell'odierna imputata- mai avrebbe affermato che la amministratrice formale della società (Gorello) e madre dell'imputata avesse chiamato in causa la propria figlia, accusandola della gestione di fatto della società; piuttosto, il curatore aveva espresso il proprio convincimento della estraneità della anziana donna rispetto alla amministrazione della società.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia la contraddittorietà della motivazione con riferimento allo scrutinio di attendibilità dei testimoni Balducci e Casucci, ex dipendenti della fallita.

Secondo la Difesa ricorrente, infatti, dette testimonianze avrebbero dovuto essere valutate con molta cautela alla luce del ruolo avuto dagli stessi nell'affitto della società [OSCURATO:SOCIETA]. che secondo il curatore aveva avuto una finalità distrattiva.

D'altro canto, gli altri testimoni (Ricciardi, Pagnotta, Baglioni) non avevano confermato il ruolo gestorio della ricorrente, la quale, invece, si limitava a compilare le scritture contabili sulla base delle indicazioni della madre.

3. Il difensore della ricorrente ha depositato, in data 01/02/223, memoria di replica alle conclusioni del P.G. evidenziando come la sentenza della Corte di appello di Perugia emessa nei confronti dei coimputati non risulti mai acquisita ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen, essendovene solo menzione nell'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato, giacchè, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la decisione non si fonda affatto sulla sentenza irrevocabile emessa nei confronti dei coimputati e non acquisita formalmente; invece, la Corte di appello si riferisce agli elementi fattuali valutati dal Tribunale, i quali avevano condotto il primo giudice a conclusioni analoghe a quelle poi raggiunte anche nel giudizio abbreviato celebratosi nei confronti dei coimputati.

In particolare, la Corte di appello evoca le conclusioni a cui era giunto il curatore fallimentare, alla luce delle dichiarazioni della madre dell'imputata, dei dipendenti della fallita e del commercialista della società, riportate nella relazione e ribadite durante l'esame dibattimentale, a proposito del ruolo gestionale svolto dalla ricorrente con riguardo alla parte amministrativa.

2. Gli altri due motivi sono tesi inammissibilmente a una ricostruzione alternativa del compendio probatorio, senza confrontarsi effettivamente con la razionale motivazione di cui è corredata la sentenza impugnata che, peraltro, integra con quella di primo grado, una situazione di c.d. doppia conforme, in ordine alla quale, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

La c.d.

"doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.

2.1. La Corte di appello ha affrontato specificamente il tema, devoluto, del ruolo della ricorrente, quale amministratrice di fatto della società fallita, indicando le fonti di prova, tutte dichiarative, e tutte concordanti nel senso del pieno coinvolgimento della Maccabruno nell'amministrazione della società.

Allo stesso modo è stato condotto pienamente lo scrutinio della attendibilità dei testi, già dipendenti della società.

Con tale motivazione la Difesa ricorrente omette di confrontarsi esibendo una tesi meramente contestativa della decisione, anche con riguardo al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dei testi, dipendenti della società.

E, tuttavia, il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cessazione.

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.3.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE di APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Nicola LETTIERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria di replica dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della ricorrente, in data 01/02/2023, con cui si insiste per l'accoglimento, in particolare, con il primo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Terni - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole, quale amministratrice di fatto ( che si occupava della parte amministrativa) della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 30/11/2011, di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale( capi A e B) e per avere ritardato il fallimento (capo C)- ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato sub C), e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha rideterminato, per i residui reati, la pena in anni tre di reclusione, e individuato la durata delle pene accessorie fallimentari in anni quattro. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a tre motivi. 2.1.Con il primo, denuncia violazione dell'art. 238 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello fondato la propria decisione sui medesimi elementi già vagliati nel corso del giudizio a carico dei coimputati amministratori formali della fallita, definito con sentenza passata in giudicato, mai acquisita dalla Corte di appello. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato travisamento della prova con riguardo al ruolo di amministratrice di fatto della ricorrente, per come desunto dalle dichiarazioni testimoniali del curatore. Si sostiene che questi, nel riferire quanto appreso dall'amministratrice formale della società, - la madre dell'odierna imputata- mai avrebbe affermato che la amministratrice formale della società (Gorello) e madre dell'imputata avesse chiamato in causa la propria figlia, accusandola della gestione di fatto della società; piuttosto, il curatore aveva espresso il proprio convincimento della estraneità della anziana donna rispetto alla amministrazione della società. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia la contraddittorietà della motivazione con riferimento allo scrutinio di attendibilità dei testimoni Balducci e Casucci, ex dipendenti della fallita. Secondo la Difesa ricorrente, infatti, dette testimonianze avrebbero dovuto essere valutate con molta cautela alla luce del ruolo avuto dagli stessi nell'affitto della società [OSCURATO:SOCIETA]. che secondo il curatore aveva avuto una finalità distrattiva. D'altro canto, gli altri testimoni (Ricciardi, Pagnotta, Baglioni) non avevano confermato il ruolo gestorio della ricorrente, la quale, invece, si limitava a compilare le scritture contabili sulla base delle indicazioni della madre. 3. Il difensore della ricorrente ha depositato, in data 01/02/223, memoria di replica alle conclusioni del P.G. evidenziando come la sentenza della Corte di appello di Perugia emessa nei confronti dei coimputati non risulti mai acquisita ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen, essendovene solo menzione nell'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, giacchè, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la decisione non si fonda affatto sulla sentenza irrevocabile emessa nei confronti dei coimputati e non acquisita formalmente; invece, la Corte di appello si riferisce agli elementi fattuali valutati dal Tribunale, i quali avevano condotto il primo giudice a conclusioni analoghe a quelle poi raggiunte anche nel giudizio abbreviato celebratosi nei confronti dei coimputati. In particolare, la Corte di appello evoca le conclusioni a cui era giunto il curatore fallimentare, alla luce delle dichiarazioni della madre dell'imputata, dei dipendenti della fallita e del commercialista della società, riportate nella relazione e ribadite durante l'esame dibattimentale, a proposito del ruolo gestionale svolto dalla ricorrente con riguardo alla parte amministrativa. 2. Gli altri due motivi sono tesi inammissibilmente a una ricostruzione alternativa del compendio probatorio, senza confrontarsi effettivamente con la razionale motivazione di cui è corredata la sentenza impugnata che, peraltro, integra con quella di primo grado, una situazione di c.d. doppia conforme, in ordine alla quale, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. 2.1. La Corte di appello ha affrontato specificamente il tema, devoluto, del ruolo della ricorrente, quale amministratrice di fatto della società fallita, indicando le fonti di prova, tutte dichiarative, e tutte concordanti nel senso del pieno coinvolgimento della Maccabruno nell'amministrazione della società. Allo stesso modo è stato condotto pienamente lo scrutinio della attendibilità dei testi, già dipendenti della società. Con tale motivazione la Difesa ricorrente omette di confrontarsi esibendo una tesi meramente contestativa della decisione, anche con riguardo al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dei testi, dipendenti della società. E, tuttavia, il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cessazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa del
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