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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00920/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 14939-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO della GIUSTIZIA; - intimato - avverso la sentenza n. 23681/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/12/2019; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Tribunale di Roma che ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione di estinzione della procedura esecutiva, in quanto si verteva in tema di intervento del creditore in procedura di espropriazione presso terzi, in contrasto con le disposizioni introdotte dall'art. 6, comma 6, del d.l. n. 35 del 08/04/2013 conv. con modif. in 1. n. 64 del 06/06/2013.

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui all'art.375 cod. proc. civ.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso prospetta questione di diritto di particolare rilevanza, della quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette il ricorso alla pubblica udienza e lo rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 19 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] "dente i dfTOSITATA IN CANCELLERiA .uogi, 1 3 GEN 2022 IL CANCOLLii,-+A ' WERE rITTP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 14939-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO della GIUSTIZIA; - intimato - avverso la sentenza n. 23681/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/12/2019; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Tribunale di Roma che ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione di estinzione della procedura esecutiva, in quanto si verteva in tema di intervento del creditore in procedura di espropriazione presso terzi, in contrasto con le disposizioni introdotte dall'art. 6, comma 6, del d.l. n. 35 del 08/04/2013 conv. con modif. in 1. n. 64 del 06/06/2013. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui all'art.375 cod. proc. civ. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso prospetta questione di diritto di particolare rilevanza, della quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. Rimette il ricorso alla pubblica udienza e lo rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 19 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] "dente i dfTOSITATA IN CANCELLERiA .uogi, 1 3 GEN 2022 IL CANCOLLii,-+A ' WERE rITTP
Sentenza Cassazione n. 00920/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris