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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 dicembre 2022

Cassazione n. 13315/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 21/04/2022 del Tribunale di L'Aquila, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 21 aprile 2022 il Tribunale di L'Aquila ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena su concorde richiesta delle parti per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. La difesa dell'imputato ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

Con il primo deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. perché il Giudice aveva omesso di valutare gli elementi utili per il proscioglimento.

Con il secondo eccepisce la violazione di legge per omessa motivazione sulla confisca del denaro.

L L [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato limitatamente alla confisca.

La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art.129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102-01) Nel caso di specie, il Giudice ha assolto l'onere motivazionale con riferimento al verbale di arresto, al verbale di sequestro, alla relazione orale dell'operante nell'udienza di convalida, all'interrogatorio dell'arrestato, mentre l'imputato non ha allegato alcun elemento per la sua assoluzione.

Quanto alla confisca, va ribadito che non è sufficiente motivare il provvedimento che la dispone affermando che il denaro è certo provento del reato, trattandosi di confisca facoltativa (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324 - 01), perché l'ablazione deve essere giustificata con la motivazione in merito all'esistenza di un nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi (Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399-01).

In assenza di adeguata motivazione sulla confisca, la sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di L'Aquila.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di L'[OSCURATO:PERSONA] deciso, il 22 dicembre 2022 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 21/04/2022 del Tribunale di L'Aquila, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 21 aprile 2022 il Tribunale di L'Aquila ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena su concorde richiesta delle parti per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. La difesa dell'imputato ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. perché il Giudice aveva omesso di valutare gli elementi utili per il proscioglimento. Con il secondo eccepisce la violazione di legge per omessa motivazione sulla confisca del denaro. L L [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato limitatamente alla confisca. La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art.129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102-01) Nel caso di specie, il Giudice ha assolto l'onere motivazionale con riferimento al verbale di arresto, al verbale di sequestro, alla relazione orale dell'operante nell'udienza di convalida, all'interrogatorio dell'arrestato, mentre l'imputato non ha allegato alcun elemento per la sua assoluzione. Quanto alla confisca, va ribadito che non è sufficiente motivare il provvedimento che la dispone affermando che il denaro è certo provento del reato, trattandosi di confisca facoltativa (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324 - 01), perché l'ablazione deve essere giustificata con la motivazione in merito all'esistenza di un nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi (Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399-01). In assenza di adeguata motivazione sulla confisca, la sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di L'Aquila. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di L'[OSCURATO:PERSONA] deciso, il 22 dicembre 2022 Il Consigliere este
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