CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08550/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ura specialein atti;-ricorrente--contro-[OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappres.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procuraspeciale in atti;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n.4690/2021,depositata il 25 giugno 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17.03.2026dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26473/2021Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 8550/2026Data pubblicazione 06/04/2026RILEVATO CHECon sentenza del 20 febbraio 2020, il Tribunale di Roma rigettava ladomanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] srl nei confronti dellaBanca [OSCURATO:SOCIETA] (già banca Toscana) avente ad oggetto l’accertamentodell’illegittima applicazione, in ordine al rapporto di conto correnteintercorso tra le parti, di interessi usurari, anatocismo illegittimo ecommissioni di massimo scoperto non pattuite, con rideterminazione delsaldo, e la condanna della convenuta alla ripetizione dell’indebito e alrisarcimento del danno.Con sentenza del 25.6.2021 la Corte territoriale dichiarava inammissibilel’appello della società attrice, sia per difetto di specificità dei motivi, siaperché con essi erano state introdotte tematiche nuove, osservando inparticolare che: alla elencazione dei motivi non era seguita una chiaraindividuazione delle parti della sentenza cui si riferivano, né un ordinatosviluppo della parte argomentativa critica; in particolare, circa il primomotivo, esso era generico, avendo il Tribunale motivato chiaramente suldifetto di allegazione e di prova (che aveva reso superflua la richiestac.t.u.); il secondo motivo era del tutto disancorato dalla motivazione dellasentenza circa la verifica che il contratto di conto corrente del 3.5.2006contenesse la puntuale indicazione delle condizioni economicheconcordate, con riguardo ai tassi d’interesse, alle c.m.s. e alle spese delconto; l’appellante non aveva mai dedotto l’inesistenza dell’affidamento;parimenti inammissibile era la doglianza sulla commissione denominata“corrispettivo su accordato”; non era stata censurata la parte dellamotivazione sulla genericità delle allegazioni relative allo jus variandi intema di usura (avendo peraltro il Tribunale argomentatosull’insussistenza dell’usura originaria); non era specifico il motivoconcernente l’anatocismo, avendo al riguardo il Tribunale ritenutogeneriche le doglianza formulate senza adeguate allegazioni.Numero registro generale 26473/2021Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 8550/2026Data pubblicazione 06/04/2026La [OSCURATO:PERSONA] srl ricorre in cassazione, avverso la suddettasentenza d’appello, affidandosi a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] concontroricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione dell’art. 342 cpc, per aver la Corted’appello ritenuto inammissibile l’appello per difetto di specificità deimotivi, avendo invece l’appellante chiaramente individuato le questioni ei punti contestati, sviluppando doglianze idonee a contrastare le ragioniformulate dal Tribunale.In particolare, la ricorrente assume che: la richiesta di c.t.u. era stataspecifica, mentre il Tribunale non aveva esplicitato i motivi per i qualiriteneva l’istanza non necessaria; era stata chiaramente espressa ladoglianza sulla mancata verifica dei tassi usurari e sulla variazione dellepattuizioni economiche; il giudice di secondo grado non aveva tenutoconto delle nullità rilevabili d’ufficio segnalate.Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 345 cpc, per aver la Corted’appello ritenuto che l’appellante avesse introdotto domande nuove,mentre si trattava delle stesse domande oggetto del primo grado (inordine alle censure di usura, superamento dei tassi-soglia, illegittimitàdelle c.m.s., ed anatocismo).Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 61 cpc per non aver la Corted’appello ammesso la c.t.u., senza aver verificato le specifiche censure dinullità proposte in primo grado e reiterate quali motivi d’appello.Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 1418, 1421, cc, 345 cpc,in relazione agli artt. 117 Tub e 1284 cc, per aver la Corte territorialeritenuto inammissibili i motivi riguardanti l’inesistenza dell’affidamentodel conto corrente e la mancata corrispondenza tra i tassi indicati incontratto e quelli risultanti dagli estratti-conto, in quanto allegazionicontenute nella citazione introduttiva del giudizio, trascritta in ricorso.Numero registro generale 26473/2021Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 8550/2026Data pubblicazione 06/04/2026Il quinto motivo denunzia violazione degli artt. 1325, 1346, 1418, 1421,cc, 346 cpc, 117, 117 bis Tub, per aver la Corte d’appello qualificato comecircostanze nuove le allegazioni dell’appellante inerenti alla nullità dellecommissioni applicate dalla banca, in quanto non pattuite, e nondeterminate circa i criteri di calcolo.Il sesto motivo denunzia violazione degli artt. 1815 cc, 644 cp, 1 l. n.108/96, anche in relazione agli artt. 1418 cc e 345 cpc, per aver la Corteterritoriale affermato che il motivo d’appello sul superamento dei tassi-soglia fosse non specifico, senza tener conto che nella citazione di primogrado era stato fatto riferimento all’usura da jus variandi, come accertatodal consulente di parte.Il settimo motivo denunzia violazione degli artt. 1283 cc, 12° Tub, anchein relazione agli artt. 1418, 1421, cc, e 345 cpc, per aver la Corted’appello ritenuto che fosse non specifico il motivo concernentel’illegittimità dell’anatocismo, lamentando altresì che il Tribunale nonaveva redatto adeguata motivazione.Il primo motivo è inammissibile.La ricorrente non ha adeguatamente dimostrato di aver formulato motivispecifici d’appello, limitandosi a riportare le doglianze proposte insecondo grado, senza rapportarle alla motivazione della sentenza diprimo grado, sviluppando la critica delle argomentazioni adottate.Al riguardo, va osservato che, ove il giudice d'appello abbia dichiaratoinammissibile uno dei motivi di gravame, ritenendolo privo di specificità,la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro talesentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato nella parterelativa alla dichiarata inammissibilità, ha l'onere di denunziare l'errorein cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrare cheil motivo d'appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti richiestidell'art. 342 c.p.c. (Cass., n. 18776/2023).Numero registro generale 26473/2021Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 8550/2026Data pubblicazione 06/04/2026L’apprezzamento di specificità dei motivi di appello presuppone, nel casodi specie, la specifica indicazione della motivazione della sentenza diprimo grado onde poter svolgere il relativo scrutinio: in violazione dell’art.366, comma 1, n. 6 cpc, tale onere processuale, non risulta assolto, nénell’elenco in calce al ricorso risulta indicata la specifica produzione dellasentenza di primo grado.Invero, il requisito della specificità dei motivi di appello non può esseresoddisfatto da un mero e generico richiamo agli atti di primo grado, cheprescinda dal contenuto argomentativo della sentenza impugnata,essendo necessaria una contrapposizione argomentativa rivolta alcontenuto della decisione impugnata. Al riguardo, seppure - stantela mancanza nell'appello di un principio di autosufficienza - deve ritenersiammissibile anche una integrazione dei motivi mediante un rinviocircostanziato ai singoli atti del processo (che si presumono noti), è pursempre necessario che l'insieme degli elementi forniti dall'appellante, odirettamente o "per relationem", si contrapponga al contenuto delladecisione impugnata e consenta la individuazione non solo dell'ambito del"devolutum" ma anche delle ragioni del gravame (Cass., n. 26192/2005;n. 2320/2023).L’inammissibilità dell’appello non ha consentito l’instaurazione delrapporto processuale, da cui l’impossibilità dell’invocato rilievo d’ufficiodelle nullità denunciate che richiede necessariamente il contraddittoriosulla questione sollevata previa indicazione alle parti, sulla base di unrapporto processuale che sia stato instaurato mediante un rituale atto diimpugnazione.Il secondo motivo è infondato.Va rilevato che la ratio decidendi in termini di inammissibilità per novitàdella allegazione riguarda il terzo e il quarto motivo di appello.Numero registro generale 26473/2021Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 8550/2026Data pubblicazione 06/04/2026Circa il terzo motivo (novità della questione dell’affidamento) non risultaproposta alcuna censura; circa il quarto motivo, l’atto di citazionetrascritto affronta la questione di diritto relativa alla c.m.s. ed in generead oneri non previsti, ma è solo con il motivo di appello che viene dedottoil fatto (pertanto nuovo) dell’applicazione della commissione“corrispettivo su accordato” e quello della difformità fra quanto previstodal contratto e quanto applicato.Gli altri motivi sono da ritenere assorbiti.Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il primo motivo, rigetta il secondo edichiara assorbiti gli altri, condannando la parte ricorrente al pagamento,in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquidain euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]