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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 30348/2022

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seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14 marzo 2022 emessa dal Tribunale di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna gli ha applicato la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 4.400,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Deduce due motivi di ricorso di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 1.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza delle contestate condotte di cessione. 1.2 Violazione dell'art. 163 cod. pen. nella parte in cui è stata esclusa la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena sulla base di precedenti remoti risultanti dal certificato del casellario giudiziale.

2. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per l'assorbente rilievo che è stata proposta per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. 3.All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 200 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14 marzo 2022 emessa dal Tribunale di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna gli ha applicato la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 4.400,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Deduce due motivi di ricorso di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 1.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza delle contestate condotte di cessione. 1.2 Violazione dell'art. 163 cod. pen. nella parte in cui è stata esclusa la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena sulla base di precedenti remoti risultanti dal certificato del casellario giudiziale. 2. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per l'assorbente rilievo che è stata proposta per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. 3.All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 200 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30348/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris