CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 gennaio 2025
Cassazione n. 04544/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 15661-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., r appresentat a e difesa da ll’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce a l ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e GIUSEPPE RUFFINIper procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.-[OSCURATO:PERSONA] E IMPERIA, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 2084/2020 del TRIBUNALE DI MILANOdepositato il 10/3/2020; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 14/1/2025;Ric. 2020n. 15661,Sez. 1, C.C. del 14 gennaio 2 0 2 5 [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il giudice delegato al [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha dichiarato inammissibile la domanda di ammissione alrelativo stato passivo proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di rappresentante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha proposto opposizione allo stato passivo. 1.3. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto l’opposizione. 1.4. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che la domanda d ’ insinuazione proposta dalla banca il 18/1/2018 conteneva l’errata indicazione “del foro” e “del nome del fallimento errata”nonché l’indicazione di una causa petendi e di un petitum “incongruenti ed errati rispetto alla verifica in corso”, ha, in sostanza, ritenuto che: -la norma prevista dall’art. 93 n. 2 e n.3 l.fall. esclude l’ammissibilità di tale domanda sul rilievo che “nella fase sommaria della verifica” esiste “un regime particolare” per cui “i casi ordinari di nullità della citazione non possono essere sanati ai sensi dell’art. 164 c.p.c., ma producono inammissibilità, cui fa da contraltare la riproponibilità della domanda corretta; - “ la omessa o imprecisa ed equivoca indicazione del petitum e della causa petendi”, in quanto “diretta ad un soggetto non esistente dinanzi al foro interessato” e relativa “a rapporti inesistenti con il fallimento”, non impedisce, dunque, la riproposizione della domanda “salvo il limite temporale della richiesta ultratardiva”; - la domanda “ esatta e corretta” che la banca ha depositato il 27/3/2018, avendo mutato il petitum, la causa petendied il soggetto debitore, non può che essere, di conseguenza, ritenuta “integralmente nuova”; - tale domanda, peraltro , essendo “ ultratardiva ”, è, a Ric. 2020n. 15661,Sez. 1, C.C. del 14 gennaio 2 0 2 5 sua volta, inammissibile in quanto depositata con “ritardo” imputabile alla stessa istante, avvertita del fallimento con avviso inviato già in data 14/4/2017, senza, per contro, che sussistano gli estremi della richiesta rimessione in termini essendo emersa la “negligenza grave” e, dunque, “imperdonabile ” “ di chi ha inviato la domanda sbagliata al fallimento sbagliato, di fronte al Tribunale sbagliato e con riferimento a contratti e importi sbagliati, dopo ben 305 giorni dall’avviso”. 1.5. Il tribunale, quindi, ha rigettato l’opposizione. 1.6. La AMCO-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di cessionaria del credito con atto in data 15/12/2019, con ricorso notificato il 10/6/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto. 1.7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 1.8. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con controricorso, ha dichiarato di aderire alle conclusioni esposte dal ricorrente e ne ha chiesto l’accoglimento. 1.9. La ricorrente e il Fallimento hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con l’unico motivo articolato , la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 101, ultimo comma, l.fall. e 151, comma 2°, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnat o nella parte in cui il tribunale ha ritenuto l’inammissibilità della domanda d’ammissione proposta dalla banca il 27/3/2018, omettendo, tuttavia, di considerare che l a società istante, rispetto alla prima domanda del 18/1/2018, era caduta in un errore materiale scusabile e facilmente rilevabile dal curatoreed aveva, quindi, il diritto alla rimessione in termini.Ric. 2020n. 15661,Sez. 1, C.C. del 14 gennaio 2 0 2 5 2.2. Il ricorso, intanto, è ammissibile. La sospensione dei termini per il compimento degli atti processuali, disposta dagli artt. 83, comma 2, del d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, e 36, comma 1, del d.l. n. 23/2020, conv. in l. n. 40/2020, tra il 9/3/2020 e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha, infatti, comportato che, a fronte di un decreto comunicato il 10/3/2020, il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, così come previsto dall’art. 99, comma 12°, l.fall., è scaduto solo (mercoledì) 10/6/2020, per cui il ricorso, notificato, come detto, proprio il 10/6/2020, è senz’altro tempestivo. 2.3. Il motiv o articolato è , tuttavia, inammissibil e. Questa Corte ha, infatti, ritenuto che - la rimessione in termini èistituto che, in ragione del suo essere attuazione dei “principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo”, ben puòtrovare applicazione non solo con riguardo alla decadenza dai poteri processuali interni al giudizio, ma anche a situazioni esterne al suo svolgimento, come il termine annuale dal decreto di esecutività dello stato passivo per la proposizione di una domanda tardiva d ’ ammissione allo stato passivoa norma dell’art. 101, commi 1° e 4° , l.fall. ; - la concreta applicazione dell’istituto della rimessione in termini presuppone, tuttavia, l’espletamento di due necessarie verifiche: a) la prima attiene all’effettiva presenza di un “fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volont̀ della parte ” istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato (Cass. n. 11029 del 2023), “riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non gì un’impossibilit̀ relativa, né tantomeno una mera difficoltà”, e che si collochi, pertanto, del tutto al di fuori della sua sfera di controllo (cfr. Cass. SU n. 4135 del 2019, in motiv.; Cass. SU n. 27773 del 2020; Cass. n. 19384 del 2023; Cass. n. 25228 del 2023; Cass. n. 18435 del 2024);Ric. 2020n. 15661,Sez. 1, C.C. del 14 gennaio 2 0 2 5 b) la seconda attiene all’“immediatezza della reazione”, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del “fatto ostativo”, e cioè come prontezza dell’attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si ècos̀ venuta a determinare (cfr., Cass. SU n. 4135 del 2019; Cass. n. 11029 del 2023; Cass. n. 22342 del 2021; Cass. n. 25289del 2020; Cass. n. 32296 del 2023). 2.4. Il decreto impugnato si è, con ogni evidenza, attenuto ai principi esposti: lì dove, in particolare,ha dichiarato l’inammissibilità della domanda d’ammissione al passivo proposta dall’istante in quanto ultratardiva ed , in ragione dell’inescusabilità dell’errore in quanto imputabile al la “negligenza grave” della stessa, ha escluso che l’opponente avesse il diritto alla rimessione in termini (rispetto, evidentemente, al termine annuale dal decreto di esecutività). 3. Il ricorso è, dunque, inammissibile. 4. Lespese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Nulla, invece, per le spese nel rapporto tra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha dichiaratamente aderito alle conclusioni della prima. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al Fallimento le spese di lite, Ric. 2020n. 15661,Sez. 1, C.C. del 14 gennaio 2 0 2 5 che liquida in €. 18.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ