Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:F:2008:126
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA]

(Seconda Sezione) 9 ottobre 2008 Causa F‑49/06

[OSCURATO:PERSONA]

contro Corte dei conti delle Comunità europee «[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2005» Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione di non promuoverlo nel 2005, nonché di «ogni decisione connessa e/o conseguente», e la condanna della Corte dei conti a risarcirlo della totalità dei danni materiali e morali che avrebbe subito a seguito delle asserite irregolarità commesse dalla Corte dei conti.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Il ricorrente è condannato alla totalità delle spese.

Massime Procedura – Spese – Spese superflue o defatigatorie (Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 87, n. 3, secondo comma) In base all’art. 87, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado deve essere condannato a sopportare la totalità delle spese del procedimento il funzionario che ha dedotto motivi di ricorso particolarmente esorbitanti, basati su un numero elevato di congetture e insinuazioni, senza pertinenza con l’oggetto del ricorso né con altra argomentazione giuridica, e contenenti taluni passi delle memorie che hanno dovuto del resto essere soppressi a motivo del loro carattere diffamatorio. (v. punti 81 e 82)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione) 9 ottobre 2008 Causa F‑49/06 [OSCURATO:PERSONA] contro Corte dei conti delle Comunità europee «[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2005» Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione di non promuoverlo nel 2005, nonché di «ogni decisione connessa e/o conseguente», e la condanna della Corte dei conti a risarcirlo della totalità dei danni materiali e morali che avrebbe subito a seguito delle asserite irregolarità commesse dalla Corte dei conti. Decisione: Il ricorso è respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato. Il ricorrente è condannato alla totalità delle spese. Massime Procedura – Spese – Spese superflue o defatigatorie (Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 87, n. 3, secondo comma) In base all’art. 87, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado deve essere condannato a sopportare la totalità delle spese del procedimento il funzionario che ha dedotto motivi di ricorso particolarmente esorbitanti, basati su un numero elevato di congetture e insinuazioni, senza pertinenza con l’oggetto del ricorso né con altra argomentazione giuridica, e contenenti taluni passi delle memorie che hanno dovuto del resto essere soppressi a motivo del loro carattere diffamatorio. (v. punti 81 e 82)
Sentenza Corte di giustizia UE/2008 — Fons Iuris — Fons Iuris