Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15364/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; N. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, i riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 29.02.2024, riconcsciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena anche nei confronti dgiatiiiegMihaj, in qualità di imputato in concorso, in anni 2 e nesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa, per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lament indo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in rel3zione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. 3.

La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo cc ito della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza ir Ipugnata (pag. 7 e 8).

Il motivo proposto richiama "l'apporto minimale 311'azione realizzata", laddove nella sentenza impugnata si dà ampiamente :onto del contributo concorsuale non certo minimo del Mihaj nella detenzi me dello stupefacente.

La Corte territoriale ha infatti richiamato il compo tamento assunto dall'imputato in occasione della perquisizione domiciliare ffettuata dagli agenti operanti, rilevando che, nel corso dell'operazione, il Mil aj aveva tentato di eludere le indagini, posizionandosi dinanzi all'armadio i cui era occultata la droga; inoltre, all'interno del suddetto armadio er ino stati rinvenuti degli oggetti personali appartenenti al Mihakj.

Detti lementi, considerati unitamente alla disponibilità dell'immobile, hanno corre :tamente indotto la Corte territoriale a sostenere non solo il pieno coinvc lgimento dell'imputato nella condotta delittuosa, ma anche il significativo c )ntributo concorsuale da questi fornito.

Va ribadito che, in tema di applicazi me della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all' Id. 114 cod.pen.,non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata dal correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessz rio che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell' "iter" criminoso (Sez.6, n.34539 del 23/06/2021 Ud. (dep. 16/09/2021) Rv. 281857; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012 Ud. (dep. 09/01/2013) Rv. 254051).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proco ssuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma a la Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 c Dd. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarne nto delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Ca 3sa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; N. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, i riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 29.02.2024, riconcsciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena anche nei confronti dgiatiiiegMihaj, in qualità di imputato in concorso, in anni 2 e nesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa, per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lament indo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in rel3zione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. 3. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo cc ito della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza ir Ipugnata (pag. 7 e 8). Il motivo proposto richiama "l'apporto minimale 311'azione realizzata", laddove nella sentenza impugnata si dà ampiamente :onto del contributo concorsuale non certo minimo del Mihaj nella detenzi me dello stupefacente. La Corte territoriale ha infatti richiamato il compo tamento assunto dall'imputato in occasione della perquisizione domiciliare ffettuata dagli agenti operanti, rilevando che, nel corso dell'operazione, il Mil aj aveva tentato di eludere le indagini, posizionandosi dinanzi all'armadio i cui era occultata la droga; inoltre, all'interno del suddetto armadio er ino stati rinvenuti degli oggetti personali appartenenti al Mihakj. Detti lementi, considerati unitamente alla disponibilità dell'immobile, hanno corre :tamente indotto la Corte territoriale a sostenere non solo il pieno coinvc lgimento dell'imputato nella condotta delittuosa, ma anche il significativo c )ntributo concorsuale da questi fornito. Va ribadito che, in tema di applicazi me della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all' Id. 114 cod.pen.,non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata dal correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessz rio che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell' "iter" criminoso (Sez.6, n.34539 del 23/06/2021 Ud. (dep. 16/09/2021) Rv. 281857; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012 Ud. (dep. 09/01/2013) Rv. 254051). 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proco ssuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma a la Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 c Dd. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarne nto delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Ca 3sa delle ammende. Così deciso in Roma
Sentenza Cassazione n. 15364/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris