CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27100/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte I (j) , ORDINANZA o C o, sul ricorso proposto da: i e 5 P(19 [OSCURATO:PERSONA] s.coop.r.I., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via degli Scialoja n.6 Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Trastevere n. 259. Controricorrente avverso la sentenza n.566 della Corte di appello di Bologna, depositata il 4. 4. 2016.R.G. N. 20170/2016. La Corte, letto il ricorso proposto, con atto notificato il 28. 7. 2016, dalla società coop. a r.l. [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna n. 566 del 4. 4. 2016, notificata 11. 6. 2016; letto il controricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la ricorrente società [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, in data 18 maggio 2021, atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente e dal proprio difensore, con in calce l'accettazione della rinuncia firmata dal controricorrente e dal suo procuratore; che, essendo stata la rinunzia accettata, non deve farsi luogo alla pronuncia sulle spese; visto l'art. 391 cod. proc. civ. P. T. M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, 19 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio ERTO