CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 35243/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36439/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro p.t. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t.. -INTIMATI- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 818/2019, depositata in data 23.10.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.9.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Bella ha accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il verbale di accertamento relativo a sanzioni pecuniarie per violazione dell'art. 187, comma ottavo, CDS e al provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, ritenendo inattendibili gli esiti dell'alcoltest eseguiti sul conducente. L'appello del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e della Prefettura di Potenza è stato dichiarato tardivo poiché, trovando applicazione il rito ordinario, era stato proposto con ricorso - anziché con citazione - notificato oltre il termine fissato dall'art. 327 c.p.c.. Il tribunale di Potenza ha compensato le spese in considerazione del contrasto giurisprudenziale esistente tra i giudici di merito circa l'operatività del principio di ultrattività del rito nel giudizio di appello in materia di sanzioni, contrasto risolto dalla Corte di cassazione a sezioni unite dopo la proposizione dell'impugnazione. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in tre motivi. Il Ministero della difesa e la Prefettura di Potenza sono rimasti intimati. 2. La notifica del ricorso al Ministero della difesa e alla Prefettura di Potenza è stata irregolarmente eseguita presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato. Data l'inammissibilità del ricorso e l'esito del presente giudizio di legittimità non è necessario regolarizzare il contraddittorio: la rinnovazione si tradurrebbe in un adempimento inutile, in contrasto con le esigenze di durata ragionevole del giudizio (Cass. 16141/2019; Cass. 12515/2018). 3. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 92 c.p.c, come modificato dal d.l. 132/2014 e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., lamentando che la compensazione sia stata disposta in carenza dei presupposti giustificativi e senza dar conto delle ragioni della decisione. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 91,92, 112,115,116, 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che il contrasto interpretativo circa le modalità di proposizione dell'appello in materia di sanzioni stradali era stato risolto dalle Sezioni unite prima che fosse proposta l'impugnazione, non configurandosi comunque, alla stregua della nuova formulazione del secondo comma dell'artt. 92 c.p.c., le condizioni per compensare le spese di giudizio, dovendosi invece applicare il principio di soccombenza, come già deciso dal tribunale in casi analoghi. Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 112, 96, comma primo e terzo, 91, 92 e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., asserendo che il tribunale avrebbe dovuto valutare anche l'infondatezza - nel merito - dell'appello e regolare le spese tenendo conto che la tardività dell'impugnazione era stata eccepita dal ricorrente. Era giustificata anche la richiesta di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata, avendo l'appellante proposto l'impugnazione con piena consapevolezza della palese infondatezza delle proprie tesi difensive. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. Il giudizio di primo grado è stato proposto nel 2008 e pertanto soggiaceva alla formulazione dell'art. 92 c.p.c., nel testo all'epoca vigente, per cui la compensazione poteva esser disposta in caso di soccombenza reciproca o in presenza di altri giusti motivi, non occorrendo la ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente enunciate in motivazione, come invece previsto dalla modifica introdotta dall'art. 45, comma undicesimo, L. 69/2009, per i soli processi instaurati, in primo grado, dopo il 4.7.2009 (Cass.11284/2015) o le restrittive condizioni previste dal d.l. 132/2014. Legittimamente il tribunale ha ritenuto che la sussistenza di un contrasto interpretativo circa il rito applicabile all'appello in tema di sanzioni e alle forme di proposizione dell'impugnazione, integrasse i presupposti applicativi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c.. Ed in effetti, poiché l'appello risulta incardinato nel maggio 2010, l'intervento delle Sezioni unite, che risale al novembre 2010, è sopravvenuto nella pendenza del giudizio di secondo grado. In ogni caso - nel regime processuale applicabile ratione temporis- l'effettiva sussistenza dei motivi addotti a giustificazione della compensazione rientra nel novero degli apprezzamenti rimessi al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione.Nello specifico, la pronuncia enuncia in modo logico ed esaustivo le ragioni delle decisione assunta, avendo dato rilievo proprio ai dubbi interpretativi esistenti al momento dell'impugnazione circa le modalità di introduzione del gravame, profilo quest'ultimo che è risultato decisivo per la decisione della causa, definita con una pronuncia in rito proprio in applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni unite con sentenza 23285/2010. Attese le ragioni della decisione, il tribunale non doveva valutare anche nel merito la fondatezza del gravame ed inoltre le ragioni di compensazione, fondate sulla non imputabilità dell'errore sul rito, escludevano - per implicito - anche la configurabilità, sotto il profilo soggettivo, della speciale responsabilità processuale prevista dall'art. 96 c.p.c.. Il ricorso è quindi inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo i resistenti svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della