CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 gennaio 2026
Cassazione n. 22099/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p., e di rigettare nel resto il ricorso; udite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che in data 22 dicembre 2025 ha emesso nei suoi confronti la misura coercitiva degli arresti domiciliari. Secondo il Tribunale del riesame, il ricorrente, nella qualità di impiegato presso la camera mortuaria del [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, sarebbe gravemente indiziato della commissione del delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione (capo 1) e di ventisette delitti di corruzione per l'esercizio della funzione (capo 2), in quanto avrebbe ricevuto indebitamente, «per la gestione regolare o accelerata delle salme», somme di danaro, rispettivamente di cinquanta o di cento euro, da titolari delle imprese di onoranze funebri. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, ha proposto ricorso avverso questa ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo il difensore ha eccepito l'inosservanza dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame ha illegittimamente rigettato la richiesta di dichiarare l'inefficacia della misura cautelare, in conseguenza della mancata trasmissione, nel termine perentorio di cui al quinto comma di tale disposizione, dei verbali di interrogatorio preventivo dei coindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mineo, Milani, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale prima, all'udienza del 16 gennaio 2026, ha disposto il rinvio della trattazione per l'acquisizione di queste dichiarazioni, ritenendole implicitamente rilevanti, e, di seguito, ha omesso di dichiarare l'inefficacia della misura cautelare per violazione del termine perentorio di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame, inoltre, erroneamente ha escluso che le dichiarazioni rese dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], titolare di un'impresa di onoranze funebri, possano costituire un elemento favorevole, in quanto le stesse non erano mere asserzioni difensive, ma il riscontro a quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] nel proprio interrogatorio preventivo. L'affermazione secondo la quale le dazioni delle somme di danaro oggetto dell'imputazione cautelare erano giustificate dall'espletamento di prestazioni che esulavano dai compiti del personale in servizio presso la struttura sanitaria, infatti, era idonea ad escludere il pactum sceleris e, in particolare, il mercimonio della funzione pubblica. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che quello offerto dai ricorrenti e dei colleghi coindagati 2era un servizio reso alle famiglie dei defunti, su loro espressa delega, posto che l'accesso alla camera mortuaria, per disposizione dei vertici del [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, era loro inibito. Il Pubblico Ministero ha, peraltro, l'obbligo di garantire la piena discovery e di trasmettere al Tribunale del riesame tutto il materiale investigativo sino ad allora raccolto e non solo quello discrezionalmente prescelto, in violazione del disposto dell'art. 358 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo il difensore ha censurato l'erronea applicazione dell'art. 318 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del giudizio di gravità indiziaria in ordine al reato di corruzione per l'esercizio della funzione. In particolare, il difensore ha contestato la qualifica di incaricato di pubblico servizio attribuita all'indagato e la natura corruttiva delle dazioni di danaro, in quanto sarebbero state mere regalie d'uso, di modico valore e prive di connessione sinallagmatica con le mansioni svolte dall'indagato. Secondo il contratto collettivo di lavoro e l'art. 8 del regolamento interno dell'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo, il personale tecnico ausiliario che opera presso la camera mortuaria deve garantire la ricomposizione della salma, previa verifica delle condizioni igieniche della stessa, e deve provvedere alla sua vestizione, ove non eseguita dai parenti. [OSCURATO:PERSONA], quale operatore tecnico ausiliario, pur essendo un mero custode della camera mortuaria, ha concretamente svolto le mansioni della distinta figura lavorativa del necroforo, assente nella pianta organica del [OSCURATO:PERSONA] di Palermo. L'indagato, dunque, avrebbe ricevuto somme di danaro a titolo di regalia per l'espletamento di un compito, la vestizione della salma, non di sua competenza e svolto per mero spirito di umanità, in sostituzione dei parenti del defunto o del personale delle imprese funebri. La somma di danaro ricevuta, dunque, non era sinallagmaticamente connessa all'esercizio della sua funzione, in quanto era un mero compenso per la vestizione dei cadaveri ed esulava dalla sfera di competenza (o, comunque, di influenza) dell'indagato; ad avviso del difensore, dunque, non sussisterebbero gli estremi oggettivi e soggettivi del delitto contestato in fase cautelare. Il compenso ricevuto era giustificato dal maggiore impegno richiesto agli operatori per la preparazione e la consegna delle salme prima delle ventiquattro ore dal decesso, da eseguirsi simultaneamente alla preparazione del rilascio di altre salme. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. e il vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria del reato di associazione per delinquere. 3Il Tribunale del riesame, mediante «l'utilizzo circolare della prova» e con motivazione meramente apodittica, ha considerato l'associazione a delinquere permanente nell'attualità, pur essendo i reati fine contestati commessi dal 2 gennaio 2024 all'8 marzo 2024. Si sarebbe, peraltro, in presenza di una mera realizzazione concorsuale dei delitti scopo, non essendo ravvisabile alcuna divisione di ruoli tra gli indagati, né alcuna struttura organizzativa, pur minimale; il Tribunale del riesame, peraltro, ha illogicamente considerato lo spogliatoio quale sede operativa dell'associazione, ma questo è un locale della sede di lavoro, non di esclusivo appannaggio degli indagati. L'apposizione della lettera "E", posta accanto alle generalità del defunto, sul registro cartaceo, in via preventiva rispetto al caricamento sul portale, indicava che la pratica era stata evasa e non già che il pagamento era stato ricevuto. Difetterebbe, inoltre, il dolo specifico, in quanto gli indagati sono convinti di aver posto in essere prestazioni non dovute contrattualmente anche pro bono, a beneficio di salme di immigrati, di persone sole e di enti benefici. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente ha eccepito l'inosservanza degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva, nonché alla adeguatezza e proporzionalità della misura degli arresti domiciliari a fronte di condotte poste in essere nei primi mesi del 2024. La motivazione del Tribunale del riesame in ordine alle esigenze cautelari sarebbe apodittica e stereotipata. Ad avviso del difensore, sarebbe, infatti, insussistente l'attualità del pericolo di reiterazione dei reati, in considerazione del tempo trascorso dalle condotte illecite (circa due anni), dell'intervenuta sospensione cautelativa dal servizio di [OSCURATO:PERSONA], del suo stato di incensuratezza, della sua età avanzata, dell'essere l'indagato prossimo alla pensione, dell'applicazione nei confronti di altri coindagati della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici o servizi, peraltro per fatti analoghi a quelli contestati al ricorrente. 3. Con istanza depositata in data 23 aprile 2026 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 5 maggio 2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., e di rigettare nel resto il ricorso. 4CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con il primo motivo il difensore ha eccepito l'inosservanza dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia della misura cautelare, in conseguenza della mancata trasmissione, nel termine perentorio di cui al quinto comma di tale disposizione, dei verbali di interrogatorio preventivo dei coindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mineo, Milani, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il motivo è infondato. L'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. sancisce che, nel procedimento di riesame avverso una misura cautelare personale, «il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini». L'art. 2, comma 1, lett. i), della legge 9 agosto 2024, n. 114 ha, peraltro, esteso questo obbligo di trasmissione «in ogni caso» alle dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nel c.d. interrogatorio preventivo. L'inosservanza dell'obbligo di tempestiva trasmissione di questi atti è espressamente sanzionata dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. con la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva. Questa Corte ha già statuito che, in tema di impugnazioni cautelari, anche nei casi in cui è previsto l'interrogatorio preventivo, non sono ricompresi nel novero degli atti che devono essere trasmessi necessariamente al tribunale del riesame i verbali degli interrogatori resi dai coindagati, salvo che contengano elementi concreti favorevoli all'indagato, la cui valenza, tuttavia, deve essere specificamente indicata nel ricorso (Sez. 6, n. 23350 del 04/04/2025, Nicolosi, Rv. 288244 — 01). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro, l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. impone l'obbligo di trasmissione da parte dell'autorità procedente al tribunale del riesame, soltanto quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all'indagato e non si limiti alla mera contestazione delle 5accuse (Sez. 6, n. 12151 del 12/03/2025, A., Rv. 287715 - 01, in motivazione, la Corte ha precisato che detta valenza dell'atto, idonea a comportare la caducazione della misura cautelare, deve essere specificatamente indicata dalla parte nel ricorso al tribunale del riesame; Sez. 4, n. 12896 del 13/02/2019, Fusco, Rv. 275574). Il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto, dopo avere acquisito i verbali di interrogatorio preventivo dei coindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non erano stati trasmessi ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., ha correttamente escluso che il loro contenuto fosse oggettivamente favorevole alla posizione dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]. I coindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono, infatti, avvalsi della facoltà di non rispondere (anche se quest'ultimo ha reso dichiarazioni spontanee irrilevanti per il [OSCURATO:PERSONA], spiegando di non prestare più attività lavorativa presso l'impresa Alfano), mentre [OSCURATO:PERSONA], pur ammettendo le consegne di denaro da parte degli impresari funebri, le ha ricondotte causalmente a prestazioni che esorbitavano dai compiti degli operatori della camera mortuaria. L'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] è, peraltro, un contributo informativo che non può essere ritenuto oggettivamente favorevole all'indagato, in quanto si risolve in una mera negazione delle accuse. La valutazione del carattere favorevole dell'atto, operata dal Tribunale del riesame di Palermo si sottrae, dunque, al sindacato di legittimità, in quanto la sua motivazione è effettiva, congrua e non manifestamente illogica. Le dichiarazioni del coimputato, peraltro, accreditano il versamento delle somme quali mere regalie d'uso per la vestizione delle salme, ma l'ipotesi di accusa, confermata dal Tribunale del riesame, è incentrata sulla «gestione regolare o accelerata delle salme» e, dunque, sulla vendita della funzione in occasione degli adempimenti amministrativi necessari per consentire l'uscita della salma dalla camera mortuaria del [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato l'erronea applicazione dell'art. 318 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio dell'indagato e della configurabilità del reato di corruzione per l'esercizio della funzione. 5. Il motivo è infondato. 5.1. Il motivo è inammissibile, quanto al vizio della motivazione denunciato, in quanto si risolve nella proposizione di una lettura alternativa, mediante produzione di regolamenti, contratti collettivi, delibere interne e stralci di deposizioni, delle risultanze indiziarie considerate nell'ordinanza impugnata, non 6consentita nel giudizio di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è , riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). 5.2. Il vizio di violazione di legge denunciato è, peraltro, insussistente. A seguito della legge 26 aprile 1990, n. 86, il legislatore ha, infatti, delineato la nozione di pubblico ufficiale (art. 357 cod. pen.) e di incaricato di un pubblico servizio (art. 358 cod. pen.) secondo una concezione oggettivo-funzionale, che ha inteso superare il riferimento, presente nella disciplina previgente, al «rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione», e che si incentra sul regime giuridico dell'attività concretamente esercitata. Ne discende che, ai fini del riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale «agli effetti della legge penale», non deve aversi riguardo alla natura dell'ente da cui lo stesso dipende, né alla tipologia del relativo rapporto di impiego, né ancora all'esistenza di un formale rapporto di dipendenza con lo Stato o con l'ente pubblico, ma deve valutarsi esclusivamente la natura dell'attività effettivamente espletata dall'agente, ancorché lo stesso sia un soggetto "privato". Il criterio oggettivo-funzionale della nozione di «pubblico ufficiale» impone, dunque, un'attenta valutazione dell'attività concretamente esercitata dal soggetto, la ricerca e l'individuazione della disciplina normativa alla quale essa è sottoposta, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, e la verifica della presenza dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell'art. 357 cod. pen., id est la constatazione che, nel suo svolgimento, l'agente abbia concorso alla formazione o alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitato poteri autoritativi o certificativi (Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, Rv. 211190; Sez. 6, n. 1943 del 13/01/1999, Mascia ed altro, Rv. 213910). Parimenti l'art. 358 cod. pen. definisce «incaricato di un pubblico servizio» colui il quale, a qualunque titolo, presta un servizio pubblico, a prescindere da qualsiasi rapporto d'impiego con un determinato ente pubblico. La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che il legislatore del 1990, nel delineare la nozione di incaricato di pubblico servizio, ha privilegiato il criterio oggettivo - funzionale, utilizzando la locuzione «a qualunque titolo» ed eliminando ogni riferimento, contenuto invece nel testo previgente dell'art. 358 cod. pen., al rapporto d'impiego con lo Stato o altro ente pubblico (Sez. 6, n. 53578 del 21/10/2014, Cofano, Rv. 261835). 7Il comma secondo del medesimo art. 358 cod. pen. esplicita il concetto di servizio pubblico, ritenendolo formalmente omologo alla funzione pubblica di cui al precedente art. 357 cod. pen., ma caratterizzato dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (poteri deliberativi, autoritativi o certificativi). Il parametro di delimitazione esterna del pubblico servizio è, dunque, identico a quello della pubblica funzione ed è costituito da una regolamentazione di natura pubblicistica, che vincola l'operatività dell'agente o ne disciplina la discrezionalità in coerenza con il principio di legalità, senza lasciare spazio alla libertà di agire quale contrassegno tipico dell'autonomia privata (Sez. 6, n. 53578 del 21/10/2014, Cofano, Rv. 261835; Sez. 6 n. 39359 del 07/03/2012, Ferrazzoli, Rv. 254337). Agli effetti della legge penale, dunque, l'esercizio della pubblica funzione o del pubblico servizio da parte dell'agente deve essere escluso quando l'attività svolta dal soggetto sia regolata in forma privatistica, anche se ne è parte una persona giuridica pubblica o una società partecipata quasi totalitariamente da un ente pubblico. La parte finale del secondo comma dell'art. 358 c.p. sancisce, inoltre, che sono escluse dall'ambito applicativo della nozione di incaricato di pubblico servizio lo «svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale». L'attività di incaricato di pubblico servizio, sul piano contenutistico, si differenzia, dunque, da quella del pubblico ufficiale, per la ricorrenza di due requisiti negativi, in quanto manca l'esercizio dei poteri autoritativi, certificativi e di manifestazione della volontà della pubblica amministrazione propri della pubblica funzione, con la quale è in rapporto di accessorietà e complementarietà, e non ricomprende le attività che si risolvono nello svolgimento di «svolgimento di semplici mansioni di ordine» o in «prestazione d'opera meramente materiale». La , giurisprudenza riconosce la ricorrenza dello «svolgimento di semplici mansioni di ordine» nell'attività di natura prevalentemente applicativa, priva di autonomia decisionale e di discrezionalità; compiti, cioè, dai quali esuli qualunque profilo intellettuale, di autonomia e di discrezionalità, tipico invece delle mansioni di concetto (ex plurimis: Sez. 6, n. 20127 del 30/04/2025, Casertano, Rv. 288089 - 01). La «prestazione d'opera meramente materiale» viene, invece, ravvisata soprattutto dal dispiegamento di energia fisica e nelle prestazioni il cui espletamento richiede nozioni e conoscenze elementari, tali che il medesimo contributo alla realizzazione delle finalità pubbliche possa essere indifferentemente fornito da altri rimedi strumentali sostitutivi della prestazione personale (ex plurimis: Sez. 3, n. 26427 del 25/02/2016, B., Rv. 267298 - 01). 5.3. Il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione di questi principi 8di diritto, in quanto ha rilevato, con motivazione congrua, che l'indagato deve essere considerato un incaricato di pubblico servizio, in quanto le mansioni svolte in concreto dal medesimo coincidevano con il novero delle attività ordinariamente svolte dagli operatori tecnici obitoriali addetti alle camere mortuarie. La camera mortuaria accoglieva le salme delle persone decedute in ospedale o di quelle che dovevano essere sottoposte ad esame autoptico e l'attività degli operatori tecnici era essenzialmente volta al disbrigo degli adempimenti connessi alla registrazione delle salme e alla loro custodia, oltre che alla compilazione del certificato necroscopico. L'addetto alla camera mortuaria, dunque, non svolgeva compiti meramente materiali, quali la vestizione della salma, su incarico dei familiari o delle imprese funebri, ma svolgeva anche funzioni amministrative, relative all'osservazione della salma nelle ventiquattro ore successive al decesso, alla chiusura della cartella necroscopica, alla consegna della documentazione all'impresa funebre, alla ricezione delle autorizzazioni per il trasporto e il seppellimento della salma, alla compilazione del verbale di consegna e alla trasmissione della cartella necroscopica. La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha rilevato che gli operatori obitoriali rivestono la qualità di incaricati di pubblico servizio, in quanto le loro mansioni non si esauriscono in prestazioni meramente manuali o d'ordine, ma implicano conoscenze del regolamento di polizia mortuaria, che realizzano un'attività di collaborazione, complemento ed integrazione delle funzioni pubbliche devolute alle autorità sanitarie competenti (ex plurimis: Sez. 6, n. 32369 del 09/06/2009, Testa, Rv. 245192 - 01; Sez. 6, n. 27933 del 23/04/2008, Bellia, Rv. 241315 - 01; Sez. 6, n. 21335 del 26/02/2007 Maggiore, Rv. 236626 - 01). Parimenti, il necroforo riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, considerato che egli svolge attività urgenti di pertinenza della P.A., disciplinata da norme di diritto pubblico e da compiere senza ritardo per evidenti ragioni sanitarie; dette attività, infatti, non si esauriscono in prestazioni meramente manuali o in semplici mansioni d'ordine, ma comprendono anche mansioni che implicano conoscenza e applicazione delle relative normative, le quali, sia pure a livello esecutivo, possono, per alcuni versi, essere classificate come attività di collaborazione, complemento e integrazione delle funzioni pubbliche devolute alle autorità sanitarie competenti (Sez. 6, n. 36526 del 22/09/2006, Fusco, Rv. 235201 - 01). 5.4. La motivazione del provvedimento impugnato è giuridicamente corretta e priva di vizi logici, nei limiti propri della delibazione cautelare, anche in punto di qualificazione dei pagamenti ricevuti dall'indagato alla stregua di dazioni corruttive indebitamente ricevute per il compimento di atti ricompresi nel pubblico servizio 9svolto. Il ricorrente e i colleghi coindagati, nella valutazione non illogica del Tribunale del riesame, hanno gestito le procedure per la cura e il rilascio, anche accelerato.delle salme, in cambio di somme di danaro dai titolari delle imprese di onoranze funebri, di volta in volta incaricate dalle famiglie dei defunti. Le somme di danaro non erano donativi d'uso ma un corrispettivo per la - «gestione della salma» o per il suo «rilascio anticipato», quale compenso per il «favore manifestato dall'indagato nello svolgimento delle sue funzioni», e, dunque, per il compimento di atti rientranti nelle loro mansioni di ufficio, secondo quanto previsto dall'art. 318 cod. pen. 5.5. Il Tribunale, inoltre, una volta ritenuto provato, nei limiti delibatori propri della cognizione cautelare, l'accordo sinallagmatico avente natura corruttiva, correttamente ha rilevato l'irrilevanza dell'argomentazione difensiva relativa al modico valore delle singole dazioni monetarie. La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, chiarito che, in tema di corruzione, la dazione di regalie di modico valore non è scriminata ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in quanto tale disposizione, di valenza deontologica, consente al pubblico agente soltanto di accettare modici donativi d'uso, occasionalmente effettuati e non correlati all'esercizio delle sue funzioni o del suo servizio, prevedendo, per converso, la rilevanza disciplinare dell'accettazione di donativi collegati allo svolgimento dell'attività dell'ufficio (Sez. 6, n. 1620 del 11/11/2025 (dep. 14/01/2026), Selmi, Rv. 289204 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non fosse scriminata la condotta dei ricorrenti, i quali avevano corrisposto, in due occasioni, la somma di cinquanta euro ad un operatore obitoriale, affinché compisse l'atto del proprio ufficio, consistente nella vestizione delle salme). 6. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. e il vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria del reato di associazione per delinquere. 7. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella proposizione di una lettura alternativa delle risultanze processuali, non consentita nel giudizio di legittimità. Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 10280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il Tribunale del riesame ha, peraltro, desunto, con motivazione puntuale e non manifestamente illogica, la stabilità dell'accordo criminoso tra gli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la sua finalizzazione all'attuazione in forma collettiva di un programma delittuoso di realizzazione di sistematici delitti di corruzione da plurimi elementi indiziari: - il numero elevato e sistematico dei reati fine; - la comunanza di intenti e l'interscambiabilità dei ruoli rivestiti da ciascuno dei quattro indagati, sia nelle richieste di denaro formulate agli imprenditori del settore delle onoranze funebri, che nella percezione delle somme di denaro loro indebitamente consegnate e nelle concrete attività svolte nei locali ove prestavano servizio; - l'esistenza di una cassa comune alimentata dagli indebiti pagamenti, che veniva periodicamente distribuita tra i sodali, indipendentemente dai turni di servizio e dalla presenza in ufficio; - la concordata predisposizione di un tariffario delle prestazioni e di consolidate modalità operative nella richiesta e nella riscossione dei compensi; - la consapevolezza dell'apporto garantito da ciascun sodale, reso palese anche dal ricorso al plurale («noi») nelle conversazioni intercettate. Il Tribunale del riesame ha rilevato, con motivazione non certo illogica, che il contenuto delle numerose conversazioni intercettate e le immagini acquisite attraverso le registrazioni del sistema di videoripresa, hanno consentito di verificare che le dazioni di danaro erano sistematiche e non sorrette da spirito di liberalità, in quanto erano sollecitate dall'indagato, anche sulla base di un preciso tariffario predeterminato e oggetto, in alcuni casi, di accesa negoziazione con gli impresari funebri. Gli esiti delle videoriprese, inoltre, hanno permesso di appurare che [OSCURATO:PERSONA], per ricevere in consegna banconote da cinquanta o cento euro, si appartava nella stanza adibita a spogliatoio con i titolari o i dipendenti delle imprese funebri incaricati dalle famiglie, consapevole del carattere illecito del suo comportamento. Dalle risultanze investigative è, inoltre, emerso che le dazioni monetarie elargite dagli impresari venivano contabilizzate dai corrotti, che provvedevano poi alla loro successiva distribuzione. 8. Con il quarto motivo il ricorrente ha eccepito l'inosservanza degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva, nonché alla adeguatezza e proporzionalità della misura degli arresti donniciliari a fronte di condotte poste in essere nei primi mesi del 2024. 9. Il motivo è fondato. 11Il provvedimento impugnato è privo di motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari. In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (ex plurimis: Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 - 01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767- 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566-01; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122-01). Il Tribunale del riesame, pur motivando adeguatamente sulla concretezza del pericolo di reiterazione del reato, desunto logicamente dalle modalità delle condotte illecite accertate e dalla loro reiterazione nel tempo, ha omesso di argomentare sulla loro attualità e di valutare se le stesse permangano (e con quale intensità), pur a fronte della delimitazione cronologica di tutte le condotte al periodo gennaio-febbraio del 2024, dell'intervenuta sospensione dal servizio del [OSCURATO:PERSONA], dell'età e dello stato di incensuratezza dell'indagato, dell'applicazione nei confronti degli altri colleghi di lavoro di altrettante misure coercitive. La motivazione dell'ordinanza impugnata è, inoltre, carente in relazione al sindacato sull'adeguatezza e proporzionalità a tutelare le esigenze cautelari ravvisate nel caso di specie di eventuali misure meno afflittiva degli arresti domiciliari, quale ad esempio la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici o servizi prevista dall'art. 289 cod. proc. pen. 10. Alla stregua di tali rilievi, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio, quanto all'attualità delle esigenze cautelari e alla proporzionalità e all'adeguatezza della misura coercitiva applicata, al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che si uniformerà ai principi di diritto sopra indicati. P. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] L.. v\-„. [OSCURATO:PERSONA] 16611) 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa t ppina Cirimele 13