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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 21241/2026

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25 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Bari ha confermato ladecisione con cui il Tribunale di Trani aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reatocui all’art. 3 della l. n. 110 del 1975 e, per l’effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi 8di reclusione ed euro 400,00 di multa, operata la riduzione per il rito abbreviato.2.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite il difensore, propone ricorso percassazione, denunciando due motivi di impugnazione, riferiti il primo al denegatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il secondo alla quantificazione deltrattamento sanzionatorio.3.

Nessuna delle censure dedotte supera il vaglio di ammissibilità perchémanifestamente infondate e reiterative di doglianze adeguatamente risolte dai Giudici dimerito.

3.1. Il primo motivo di ricorso, che pur formalmente denunciando i vizi di cui all’art. 606lett. b) ed e) cod. proc. pen., nella sostanza censura solo la motivazione della sentenzaimpugnata è manifestamente infondato.Come è noto il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.,è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con lemassime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento.Orbene l’apparato argomentativo della sentenza impugnata non presenta alcun vizioriconducibile a tale tipo di vizio avendo i Giudici di appello motivato sull’invocata attenuante,escludendone il riconoscimento, in considerazione dell’assenza di elementi positivivalorizzabili a tal fine, non potendo nemmeno valorizzarsi quale segno di ravvedimento laconsegna dell’arma alterata senza resistenza perché eseguita non spontaneamente ma inadempimento di un obbligo imposto dal Prefetto.Si tratta di argomenti solidi sul piano logico oltre che in linea, sul piano giuridico, conl'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità in forza del quale per giustificare ildiniego delle attenuanti generiche è sufficiente fare riferimento, da parte del giudice di meritoall'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr. Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Guarnieri,Rv. 283489 – 01).3.2. il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è interamente versato in fatto.E' principio consolidato che in tema di determinazione della pena e di bilanciamento dicircostanze , il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione èinsindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati rilevanti aifini della dosimetria della pena.Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha rilevato, in modo logico e coerente, chela dosimetria della pena era stata correttamente determinata dal Tribunale attribuendoadeguata rilevanza alla gravità del fatto e alla personalità del reo.3.3.

Le censure del ricorrente si pongono in chiave meramente confutativa nonindicando specifici elementi di valutazione non presi in considerazione.4.

In definitiva, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementidella somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Bari ha confermato ladecisione con cui il Tribunale di Trani aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reatocui all’art. 3 della l. n. 110 del 1975 e, per l’effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi 8di reclusione ed euro 400,00 di multa, operata la riduzione per il rito abbreviato.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite il difensore, propone ricorso percassazione, denunciando due motivi di impugnazione, riferiti il primo al denegatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il secondo alla quantificazione deltrattamento sanzionatorio.3. Nessuna delle censure dedotte supera il vaglio di ammissibilità perchémanifestamente infondate e reiterative di doglianze adeguatamente risolte dai Giudici dimerito. 3.1. Il primo motivo di ricorso, che pur formalmente denunciando i vizi di cui all’art. 606lett. b) ed e) cod. proc. pen., nella sostanza censura solo la motivazione della sentenzaimpugnata è manifestamente infondato.Come è noto il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.,è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con lemassime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento.Orbene l’apparato argomentativo della sentenza impugnata non presenta alcun vizioriconducibile a tale tipo di vizio avendo i Giudici di appello motivato sull’invocata attenuante,escludendone il riconoscimento, in considerazione dell’assenza di elementi positivivalorizzabili a tal fine, non potendo nemmeno valorizzarsi quale segno di ravvedimento laconsegna dell’arma alterata senza resistenza perché eseguita non spontaneamente ma inadempimento di un obbligo imposto dal Prefetto.Si tratta di argomenti solidi sul piano logico oltre che in linea, sul piano giuridico, conl'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità in forza del quale per giustificare ildiniego delle attenuanti generiche è sufficiente fare riferimento, da parte del giudice di meritoall'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr. Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Guarnieri,Rv. 283489 – 01).3.2. il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è interamente versato in fatto.E' principio consolidato che in tema di determinazione della pena e di bilanciamento dicircostanze , il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione èinsindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati rilevanti aifini della dosimetria della pena.Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha rilevato, in modo logico e coerente, chela dosimetria della pena era stata correttamente determinata dal Tribunale attribuendoadeguata rilevanza alla gravità del fatto e alla personalità del reo.3.3. Le censure del ricorrente si pongono in chiave meramente confutativa nonindicando specifici elementi di valutazione non presi in considerazione.4. In definitiva, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementidella somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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