CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 43148/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 4 e 6 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, 43-bis R.d. 1941 n.12, 11 d. Igs. 2017 n. 116, 33, 178 lett. a) cod. proc. pen. da parte del provvedimento con cui la Corte di appello di Bari, Misure di prevenzione, ha rigettato l'appello avverso il decreto col quale era applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, che, nel confermare la misura di prevenzione personale si sarebbe limitato a dedurre la pericolosità sociale del suddetto soltanto dai precedenti penali e giudiziari senza approfondirne l'attualità e senza specificare la categoria a cui sarebbe stato il medesimo ricondotto - oltre che manifestamente infondate, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Bari con il provvedimento impugnato. Invero, lo stesso, nel preambolo specifica che Notarangelo è condannato in via definitiva per spaccio di droga e reati satellite commessi il 6.2.17, nonché per furto aggravato del 4.8.16, è, inoltre, imputato per reati di armi commessi il 17.9.18 ed è stato poi condannato in primo grado a 10 anni di reclusione per associazione mafiosa, ricettazione, delitti di armi, delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 commessi dal giugno 2017 in poi, nonché a 13 anni e 6 mesi di reclusione per tentato omicidio, associazione mafiosa e delitti di armi commessi nell'ottobre 2019; infine, che è stato denunciato dalla Polizia penitenziaria di Siracusa per avere tentato di introdurre droga nel locale carcere. Aggiunge che Notarangelo è stato ritenuto pericoloso ai sensi degli artt. 1, lett. b-c) e 4 e che la doglianza secondo cui non sarebbero indicate le categorie di pericolosità che lo riguardano è smentita dal tenore testuale del provvedimento. Rileva che è evidente che i summenzionati gravi precedenti penali e giudiziari inducono a ritenere concreta e attuale la pericolosità ravvisata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13