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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10350/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ELDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PASSIVADott. [OSCURATO:PERSONA] relatoreDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G.

N. 5460/2025ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5460/2025 R.G., proposto“[OSCURATO:PERSONA] 80 [OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Roma, inpersona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, oveelettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]oma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio il 5 agosto 2024, n. 5129/15/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 12 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.Numero registro generale 5460/2025Numero sezionale 2331/2026Numero di raccolta generale 10350/2026Data pubblicazione 20/04/20261.

La “[OSCURATO:PERSONA] 80 [OSCURATO:SOCIETA].” ha propostoricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 5 agosto2024, n. 5129/15/2024, la quale, in controversiasull’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 4657 da partedi [OSCURATO:PERSONA] per l’omesso versamento dell’IMU relativaall’anno 2016, nella misura di € 125.850,75 (con i relativiaccessori), in relazione ad un fabbricato edificato dalla stessasu un terreno ricevuto in concessione (convenzione del 15marzo 2007) e compreso nel patrimonio indisponibile delmedesimo Comune, ha rigettato l’appello proposto dallamedesima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzadepositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il27 ottobre 2022, n. 11744/18/2022, con compensazione dellespese giudiziali.2.

Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario della contribuente –sul rilievo che: «Nel caso di specie, oltretutto, soccorre, nellaconfigurabilità di un diritto reale di godimento in favore dellaconcessionaria, quanto espressamente stabilito nell’art. 18,secondo periodo della stessa Convenzione/Concessione, ove èprevisto che “Rimane fermo il pieno possesso e la più ampiadisponibilità dell'area da parte della Concessionaria per i titolidi cui al Bando ed in particolare per la gestione della stessa eper l'utilizzo di tutte le attrezzature e servizi su di essa esistentie realizzati nonché per l’adempimento dell'obbligo dellamanutenzione ordinaria e straordinaria».3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.4.

Il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta didefinizione anticipata per manifesta infondatezza del ricorsoNumero registro generale 5460/2025Numero sezionale 2331/2026Numero di raccolta generale 10350/2026Data pubblicazione 20/04/2026per cassazione, rispetto alla quale la ricorrente ha chiesto ladecisione della causa.Secondo il giudice proponente, «non assume rilievo ai finidell'applicazione dell'imposta che le opere siano realizzate dallasocietà contribuente (concessionaria) e poi acquisite alpatrimonio indisponibile, atteso che sussiste il presuppostoapplicativo della norma anche se la concessione riguardi l'usodi immobili già esistenti di proprietà comunale».5.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

In talesede, essa ha richiamato ad adiuvandum la proposta didefinizione anticipata depositata il 3 giugno 2025, seguita daldecreto depositato il 2 settembre 2025, n. 24365, con il qualeè stata dichiarata l’estinzione del procedimento iscritto al n.14664/2024 R.G. dinanzi a questa Corte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunciaviolazione o falsa applicazione degli artt. 9, comma 1, del d.lgs.23 marzo 2011, n. 23, 822 ss. cod. civ., 934 ss. cod. civ.,1021 e 1140 cod. civ., per essere stato erroneamente ritenutodal giudice di appello che il concessionario di beni patrimonialiindisponibili possa essere soggetto passivo dell’IMU, pur nonessendo proprietario del fabbricato edificato sul suolo oggettodella concessione stessa.1.1 Il predetto motivo è infondato.1.2 Con riguardo all’ICI, l’art. 3, comma 2, del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, nel testo introdotto – con decorrenzadall’1 gennaio 2001 - dall'art. 18, comma 3, della legge 23dicembre 2000, n. 388, dispone che: «Nel caso di concessionesu aree demaniali soggetto passivo è il concessionario».In proposito, questa Corte ha affermato che, in tema di ICI,l'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nelNumero registro generale 5460/2025Numero sezionale 2331/2026Numero di raccolta generale 10350/2026Data pubblicazione 20/04/2026modificare l'art. 3, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, ha reso quest'ultimo, a partire dalla data di applicabilitàdella nuova disciplina (cioè, dall'annualità 2001), obbligato nonsolo sostanziale, in sede di rivalsa del concedente, ma ancheformale, facendo venir meno la necessità di accertare se laconcessione attributiva del diritto di costruire immobili suldemanio avesse effetti reali, con la conseguenza dellatassabilità degli immobili ai fini dell’ICI in capo alconcessionario, od obbligatori, con l'opposta conseguenzadell'intassabilità (Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2010, n. 24969;Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2018, n. 30361; Cass., Sez. 5^,4 aprile 2019, n. 9429; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2019, n.10006; Cass., Sez. 5^, 15 aprile 2019, n. 9978; Cass., Sez.5^, 15 dicembre 2020, n. 28563; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile2021, n. 9978; Cass., Sez. Trib., 13 aprile 2023, nn. 9906,9918, 9928, 9943, 9948 e 9951; Cass., Sez. Trib., 19 aprile2023, n. 10577; Cass., Sez. Trib., 12 novembre 2024, n.29225; Cass., Sez. Trib., 27 aprile 2025, n. 11007).Come è reso palese dal tenore letterale della disposizionenormativa, con decorrenza dall’1 gennaio 2001, la platea deisoggetti passivi dell’ICI è stata allargata con l’inserimentoanche del concessionario di area demaniale cheprecedentemente non era soggetto di imposta.

É, quindi,chiaro che il legislatore ha voluto riconoscere la soggettivitàpassiva ai fini dell'ICI anche al rapporto concessorio aventenatura obbligatoria, in quanto il concessionario che fossetitolare di un diritto reale di superficie sull’area demaniale siriteneva, secondo il precedente orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, già soggetto ad ICI (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2004, n. 22757; Cass., Sez. 5^,20 novembre 2009, n. 24498; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2010,Numero registro generale 5460/2025Numero sezionale 2331/2026Numero di raccolta generale 10350/2026Data pubblicazione 20/04/2026n. 15479; Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2010, n. 22972; Cass.,Sez. 5^, 19 novembre 2010, nn. 23408, 23409, 23410, 23411,23412 e 23413; Cass., Sez. 5^, 10 ottobre 2011, nn. 20786,20787, 20788, 20789, 20790, 20791, 20792, 20793 e 20794;Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2016, nn. 12797 e 12798).In definitiva, il concessionario è soggetto passivo del tributoindipendentemente dagli effetti giuridici della concessione, cosìche non è necessario accertare se la concessione sia attributivadel diritto di costruire immobili sul demanio con effetti reali ocon effetti obbligatori.1.3 In seguito, con riguardo all’IMU, l’art. 9, comma 1, secondoperiodo, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha confermato che:«Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo èil concessionario».Analogamente, con riguardo alla nuova IMU, l’art. 1, comma743, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, hapedissequamente ribadito che: «Nel caso di concessione diaree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario».1.4 Né si può contestare, come è stato prospettato dallaricorrente, l’equiparabilità ai fini dell’ICI tra la concessione diun’area demaniale, per la quale soggetto passivo dovrebbeessere il concessionario, e la concessione di un fabbricatoinsistente su un’area demaniale, per la quale soggetto passivodovrebbe essere l’amministrazione proprietaria, giacché lasituazione soggettiva del concessionario non muta, ai finidell’insorgenza a suo carico dell’obbligazione tributaria, inrelazione al fabbricato edificato (o edificando) su un’areademaniale, di cui lo stesso costituisce (o costituirà) accessione(art. 934 cod. civ.).Per cui, il presupposto impositivo rimane radicato nellaposizione di concessionario dell’area demaniale, a prescindereNumero registro generale 5460/2025Numero sezionale 2331/2026Numero di raccolta generale 10350/2026Data pubblicazione 20/04/2026dalla sua assimilabilità quoad effectum ad un diritto reale o adun diritto personale di godimento [vedasi: Cass., Sez. Trib., 19aprile 2023, n. 10577, la quale si è pronunciata, in relazionealle peculiarità della fattispecie decisa, nel senso dell’acquistoin capo al concessionario di un diritto reale assimilabile,rispettivamente, al diritto di superficie o alla proprietàsuperficiaria (art. 952, primo comma e secondo comma, cod.civ.), a seconda che il fabbricato non sia ancora ovvero sia giàesistente, ravvisando il fondamento della soggettività passivaai fini dell’IMU nell’art. 9, comma 1, primo periodo, del d.lgs.14 marzo 2011, n. 23].1.5 In definitiva, secondo questa Corte, la concessione di unbene demaniale non limita le facoltà di godimento delconcessionario, che subentra nei poteri e nelle funzionidell’amministrazione concedente, divenendo l’unico soggettotenuto al pagamento delle relative imposte (Cass., Sez. 5^, 22gennaio 2020, n. 1326; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n.6821; Cass., Sez. Trib., 25 ottobre 2022, n. 31551).1.6 Proseguendo nel solco di tale orientamento, lagiurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, in tema di ICI, nelcaso di concessione di beni del patrimonio indisponibile,sussiste la soggettività passiva del concessionario, ricorrendol'eadem ratio che ha giustificato la soggettività passiva delconcessionario di beni demaniali, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.30 dicembre 1992, n. 504 (nel testo novellato dall'art. 18,comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388), consideratoche sia i beni demaniali che i beni patrimoniali indisponibiliappartengono alla categoria generale dei beni pubblici e nonsussistendo tra le due categorie una sostanziale differenzaquanto alla funzione esercitata (in termini: Cass., Sez. 5^, 28ottobre 2020, n. 23678).Numero registro generale 5460/2025Numero sezionale 2331/2026Numero di raccolta generale 10350/2026Data pubblicazione 20/04/2026Nella stessa direzione, a completamento dell’evoluzioneinterpretativa, un recente arresto di questa Corte ha sancitoche, anche in tema di IMU, sussiste la soggettività passivaanche del concessionario di beni del patrimonio indisponibile,ricorrendo l'eadem ratio della disposizione che l'ha individuataper il concessionario di beni demaniali (art. 9, comma 1, deld.lgs. 14 marzo 2011, n. 23), considerato che sia i benidemaniali che i beni patrimoniali indisponibili appartengonoalla categoria generale dei beni pubblici, non sussistendo tra ledue categorie una sostanziale differenza quanto alla funzioneesercitata, e che il presupposto del tributo deve identificarsi,nell'uno così come nell'altro caso, nel godimento del beneoggetto di concessione (Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n.18946).

Da qui, colmando la lacuna normativa, l’affermazionedella soggettività passiva ai fini dell’IMU anche delconcessionario di beni del patrimonio indisponibile.Né una siffatta operazione interpretativa si pone al di fuori deilimiti segnati dal dato normativo espresso (il possesso o ladetenzione di beni immobili quale facoltà di godimentoderivante da una concessione amministrativa), per di piùprospettandosi un medesimo indice concreto rilevatore dicapacità contributiva che, in effetti, lì e qui si raccorda al ridettogodimento del bene oggetto di concessione (Cass., Sez. Trib.,10 luglio 2025, n. 18946).Aggiungasi ad abundantiam che, secondo un consolidatoorientamento delle Sezioni Unite della Corte, l'attribuzione aprivati dell'utilizzazione di beni del demanio o del patrimonioindisponibile dello Stato o dei Comuni, quale che sia laterminologia adottata nella convenzione ed ancorché essapresenti elementi privatistici, è sempre riconducibile, ove nonrisulti diversamente, alla figura della “concessione-contratto”,Numero registro generale 5460/2025Numero sezionale 2331/2026Numero di raccolta generale 10350/2026Data pubblicazione 20/04/2026destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, puòessere legittimamente attribuito ad un soggetto diversodall'ente titolare del bene - entro certi limiti e per alcune utilità- solo mediante concessione amministrativa; ed in particolaresi è rimarcato che nella figura della “concessione-contratto” «laPubblica Amministrazione è titolare di una posizione particolaree privilegiata rispetto all'altra parte, in quanto dispone, oltreche dei diritti e della facoltà che nascono comunemente dalcontratto, di pubblici poteri che derivano direttamente dallanecessità di assicurare il pubblico interesse in quel particolaresettore, in cui la concessione è diretta a produrre i suoi effetti.»(tra le tante: Cass. Sez.

Un., 28 giugno 2006, n. 14865; Cass.Sez.

Un., 25 marzo 2016, n. 6019; Cass. Sez.

Un., 21 maggio2019, n. 13664; Cass. Sez.

Un., 12 ottobre 2020, n. 21991;Cass.

Sez.

Un., 26 dicembre 2024, n. 34501 – vedasi, per lagiurisprudenza amministrativa: Cons.

Stato, Sez. 7^, 19maggio 2023, n. 4987).1.7 A fronte di tale esegesi, che ha convincentementevalorizzato e plasmato l’elasticità insita nei dati normativi, ilrichiamo della ricorrente alla soluzione desunta dalla propostadi definizione anticipata formulata in altro procedimento tra lemedesime parti dinanzi al giudice di legittimità (avente adoggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per la TASIrelativa all’anno 2015) non è significativo (anche ai soli fini diun’eventuale rimessione della causa alla pubblica udienzaovvero al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’assegnazione alle SezioniUnite), giacché, per un verso, la scelta del giudice proponenteè stata motivata (e condizionata) dalla prevalenza ostativadella carente autosufficienza del ricorso («in tal guisaprecludendo una valutazione ex actis sulla correttaNumero registro generale 5460/2025Numero sezionale 2331/2026Numero di raccolta generale 10350/2026Data pubblicazione 20/04/2026qualificazione giuridica della fattispecie»), per altro verso, laproposta di definizione anticipata, per sua natura, «non rivelauna funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valoredi pronuncia definitiva», «realizza un assetto meramentestrumentale e interinale, e rimane, quindi, prodromica alladecisione conclusiva che spetta al collegio; se ad essa nonsegue la richiesta di cui al secondo comma, il giudizio vienedefinito dal decreto che dichiara l’estinzione del giudizioemesso a norma dell’art. 391 c.p.c. (il che ne spiega la formamonocratica), e non con una statuizione confermativa dellainammissibilità, della improcedibilità o della manifestainfondatezza del ricorso ipotizzate dal proponente» (in termini:Cass., Sez.

Un., 10 aprile 2024, n. 9611 – vedasi anche: Cass.,Sez. 3^, 16 settembre 2025, n. 25419).Senza contare, peraltro, che una diversa opzionestravolgerebbe la comune ratio dell'art. 3, comma 2, del d.lgs.30 dicembre 1992, n. 504, nel testo novellato dall'art. 18,comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell’ art. 9,comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che ha mirato aindividuare una volta per tutte, nel concessionario di benipubblici il soggetto passivo dell’ICI e dell’IMU senza dare alcunrilievo agli effetti giuridici (reali o obbligatori) dellaconcessione, tipizzandone il presupposto impositivonell’attribuzione provvedimentale del godimento esclusivo etemporaneo sul suolo demaniale o patrimoniale indisponibileda parte della pubblica amministrazione.

Ciò anche al fine discongiurare la proliferazione di inutili e dispersive controversiesulla qualificazione giuridica della posizione ascrivibile alconcessionario rispetto all’utilizzo individuale del benepubblico.Numero registro generale 5460/2025Numero sezionale 2331/2026Numero di raccolta generale 10350/2026Data pubblicazione 20/04/2026Per cui, in tale prospettiva, è assolutamente irrilevante lavalutazione che la convenzione tra [OSCURATO:PERSONA] e“[OSCURATO:PERSONA] 80 [OSCURATO:SOCIETA].” del 15 marzo 2007 «siaun vero contratto (nel caso di specie appalto pubblico seguitoa regolare bando di concorso per la sua aggiudicazione) con ilquale l’[OSCURATO:PERSONA], al fine diriqualificare aree di verde pubblico degradate/abbandonate, hacommissionato la realizzazione di un’opera pubblicaimmediatamente acquisita al patrimonio indisponibile delComune; il profilo del predetto appalto riguardantel’affidamento in gestione delle opere realizzate in favoredell’appaltatore, per la durata di anni 33, costituisce,incontrovertibilmente, la refusione in favore del medesimoappaltatore dei costi di realizzazione e la remunerazione perl’opera realizzata, quindi assumendo un carattere meramenteobbligatorio e non concessorio» (pagina 18 del ricorso).2.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi l’infondatezza del motivo dedotto, il ricorso nonpuò che essere rigettato.3.

Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazionedelle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la partevittoriosa.4.

Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (qualeintrodotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009,n. 69), in virtù del richiamo fattone dall’art. 380-bis, terzocomma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3, comma28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la manifestainammissibilità/infondatezza del ricorso giustifica l’ulteriorecondanna d’ufficio della parte soccombente al pagamento infavore della parte vittoriosa di una somma equitativamentedeterminata nella metà dell’importo corrispondente allaNumero registro generale 5460/2025Numero sezionale 2331/2026Numero di raccolta generale 10350/2026Data pubblicazione 20/04/2026liquidazione delle spese giudiziali.

Difatti, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilitàprocessuale aggravata, l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.,nel disporre che il soccombente può essere condannato apagare alla controparte una «somma equitativamentedeterminata», non fissa alcun limite quantitativo per lacondanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice,nel rispetto del criterio equitativo e del principio diragionevolezza, può quantificare detta somma sulla basedell'importo delle spese processuali (di una loro frazione o diun loro multiplo) o anche del valore della controversia (tra letante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n. 17902; Cass., Sez. 3^,20 novembre 2020, n. 26435; Cass., Sez. 5^, 5 novembre2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2022, n. 2347;Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n. 4725; Cass., Sez. Trib.,12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2023, n.17100; Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2024, n. 16934; Cass.,Sez.

Trib., 23 dicembre 2025, n. 33849).Ovviamente, tanto non può valere nei confronti della partevittoriosa che sia rimasta intimata, non potendo esservipronuncia sulle spese giudiziali in suo favore ex art. 96, terzocomma, cod. proc. civ.5.

Inoltre, in tema di procedimento per la decisione acceleratadei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellatodall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149), la condanna del ricorrente al pagamento della somma dicui all'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore dellaCassa delle Ammende - nel caso in cui egli abbia formulatoistanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.) e la Corte abbia definito il giudizio inNumero registro generale 5460/2025Numero sezionale 2331/2026Numero di raccolta generale 10350/2026Data pubblicazione 20/04/2026conformità alla proposta - deve essere pronunciata anchequalora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attivitàdifensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stessotempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processualimeramente defatigatori (Cass., Sez.

Un., 22 settembre 2023,n. 27195 – nello stesso senso: Cass., Sez. 3^, 4 ottobre 2023,n. 27947; Cass., Sez. 1^, 16 luglio 2025, n. 19641).Ciò non di meno, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiaritoche, in tema di procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati,l'art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. (come novellatodall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149), nel richiamare, per i casi di definizione del giudizio inconformità alla proposta, il terzo comma e il quarto commadell'art. 96 cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazionelegale tipica, un'ipotesi di abuso del processo, ma non prevedel'applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che restaaffidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto,in base a un'interpretazione costituzionalmente compatibile delnuovo istituto (in termini: Cass., Sez.

Un., 27 dicembre 2023,n. 36069).Per cui, considerando che la decisione della controversia èispirata da un orientamento giurisprudenziale di recenteformazione e, comunque, si fonda su una ratio diversa daquella illustrata dal giudice proponente (Cass., Sez. 2^, 1agosto 2024, n. 21668), si ritiene di escludere anche lasanzione prevista dall’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.6.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo aNumero registro generale 5460/2025Numero sezionale 2331/2026Numero di raccolta generale 10350/2026Data pubblicazione 20/04/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PASSIVADott. [OSCURATO:PERSONA] relatoreDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 5460/2025ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5460/2025 R.G., proposto“[OSCURATO:PERSONA] 80 [OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Roma, inpersona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, oveelettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]oma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio il 5 agosto 2024, n. 5129/15/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 12 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.Numero registro generale 5460/2025Numero sezionale 2331/2026Numero di raccolta generale 10350/2026Data pubblicazione 20/04/20261. La “[OSCURATO:PERSONA] 80 [OSCURATO:SOCIETA].” ha propostoricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 5 agosto2024, n. 5129/15/2024, la quale, in controversiasull’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 4657 da partedi [OSCURATO:PERSONA] per l’omesso versamento dell’IMU relativaall’anno 2016, nella misura di € 125.850,75 (con i relativiaccessori), in relazione ad un fabbricato edificato dalla stessasu un terreno ricevuto in concessione (convenzione del 15marzo 2007) e compreso nel patrimonio indisponibile delmedesimo Comune, ha rigettato l’appello proposto dallamedesima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzadepositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il27 ottobre 2022, n. 11744/18/2022, con compensazione dellespese giudiziali.2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario della contribuente –sul rilievo che: «Nel caso di specie, oltretutto, soccorre, nellaconfigurabilità di un diritto reale di godimento in favore dellaconcessionaria, quanto espressamente stabilito nell’art. 18,secondo periodo della stessa Convenzione/Concessione, ove èprevisto che “Rimane fermo il pieno possesso e la più ampiadisponibilità dell'area da parte della Concessionaria per i titolidi cui al Bando ed in particolare per la gestione della stessa eper l'utilizzo di tutte le attrezzature e servizi su di essa esistentie realizzati nonché per l’adempimento dell'obbligo dellamanutenzione ordinaria e straordinaria».3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.4. Il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta didefinizione anticipata per manifesta infondatezza del ricorsoNumero registro generale 5460/2025Numero sezionale 2331/2026Numero di raccolta generale 10350/2026Data pubblicazione 20/04/2026per cassazione, rispetto alla quale la ricorrente ha chiesto ladecisione della causa.Secondo il giudice proponente, «non assume rilievo ai finidell'applicazione dell'imposta che le opere siano realizzate dallasocietà contribuente (concessionaria) e poi acquisite alpatrimonio indisponibile, atteso che sussiste il presuppostoapplicativo della norma anche se la concessione riguardi l'usodi immobili già esistenti di proprietà comunale».5. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. In talesede, essa ha richiamato ad adiuvandum la proposta didefinizione anticipata depositata il 3 giugno 2025, seguita daldecreto depositato il 2 settembre 2025, n. 24365, con il qualeè stata dichiarata l’estinzione del procedimento iscritto al n.14664/2024 R.G. dinanzi a questa Corte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunciaviolazione o falsa applicazione degli artt. 9, comma 1, del d.lgs.23 marzo 2011, n. 23, 822 ss. cod. civ., 934 ss. cod. civ.,1021 e 1140 cod. civ., per essere stato erroneamente ritenutodal giudice di appello che il concessionario di beni patrimonialiindisponibili possa essere soggetto passivo dell’IMU, pur nonessendo proprietario del fabbricato edificato sul suolo oggettodella concessione stessa.1.1 Il predetto motivo è infondato.1.2 Con riguardo all’ICI, l’art. 3, comma 2, del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, nel testo introdotto – con decorrenzadall’1 gennaio 2001 - dall'art. 18, comma 3, della legge 23dicembre 2000, n. 388, dispone che: «Nel caso di concessionesu aree demaniali soggetto passivo è il concessionario».In proposito, questa Corte ha affermato che, in tema di ICI,l'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nelNumero registro generale 5460/2025Numero sezionale 2331/2026Numero di raccolta generale 10350/2026Data pubblicazione 20/04/2026modificare l'art. 3, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, ha reso quest'ultimo, a partire dalla data di applicabilitàdella nuova disciplina (cioè, dall'annualità 2001), obbligato nonsolo sostanziale, in sede di rivalsa del concedente, ma ancheformale, facendo venir meno la necessità di accertare se laconcessione attributiva del diritto di costruire immobili suldemanio avesse effetti reali, con la conseguenza dellatassabilità degli immobili ai fini dell’ICI in capo alconcessionario, od obbligatori, con l'opposta conseguenzadell'intassabilità (Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2010, n. 24969;Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2018, n. 30361; Cass., Sez. 5^,4 aprile 2019, n. 9429; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2019, n.10006; Cass., Sez. 5^, 15 aprile 2019, n. 9978; Cass., Sez.5^, 15 dicembre 2020, n. 28563; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile2021, n. 9978; Cass., Sez. Trib., 13 aprile 2023, nn. 9906,9918, 9928, 9943, 9948 e 9951; Cass., Sez. Trib., 19 aprile2023, n. 10577; Cass., Sez. Trib., 12 novembre 2024, n.29225; Cass., Sez. Trib., 27 aprile 2025, n. 11007).Come è reso palese dal tenore letterale della disposizionenormativa, con decorrenza dall’1 gennaio 2001, la platea deisoggetti passivi dell’ICI è stata allargata con l’inserimentoanche del concessionario di area demaniale cheprecedentemente non era soggetto di imposta. É, quindi,chiaro che il legislatore ha voluto riconoscere la soggettivitàpassiva ai fini dell'ICI anche al rapporto concessorio aventenatura obbligatoria, in quanto il concessionario che fossetitolare di un diritto reale di superficie sull’area demaniale siriteneva, secondo il precedente orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, già soggetto ad ICI (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2004, n. 22757; Cass., Sez. 5^,20 novembre 2009, n. 24498; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2010,Numero registro generale 5460/2025Numero sezionale 2331/2026Numero di raccolta generale 10350/2026Data pubblicazione 20/04/2026n. 15479; Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2010, n. 22972; Cass.,Sez. 5^, 19 novembre 2010, nn. 23408, 23409, 23410, 23411,23412 e 23413; Cass., Sez. 5^, 10 ottobre 2011, nn. 20786,20787, 20788, 20789, 20790, 20791, 20792, 20793 e 20794;Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2016, nn. 12797 e 12798).In definitiva, il concessionario è soggetto passivo del tributoindipendentemente dagli effetti giuridici della concessione, cosìche non è necessario accertare se la concessione sia attributivadel diritto di costruire immobili sul demanio con effetti reali ocon effetti obbligatori.1.3 In seguito, con riguardo all’IMU, l’art. 9, comma 1, secondoperiodo, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha confermato che:«Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo èil concessionario».Analogamente, con riguardo alla nuova IMU, l’art. 1, comma743, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, hapedissequamente ribadito che: «Nel caso di concessione diaree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario».1.4 Né si può contestare, come è stato prospettato dallaricorrente, l’equiparabilità ai fini dell’ICI tra la concessione diun’area demaniale, per la quale soggetto passivo dovrebbeessere il concessionario, e la concessione di un fabbricatoinsistente su un’area demaniale, per la quale soggetto passivodovrebbe essere l’amministrazione proprietaria, giacché lasituazione soggettiva del concessionario non muta, ai finidell’insorgenza a suo carico dell’obbligazione tributaria, inrelazione al fabbricato edificato (o edificando) su un’areademaniale, di cui lo stesso costituisce (o costituirà) accessione(art. 934 cod. civ.).Per cui, il presupposto impositivo rimane radicato nellaposizione di concessionario dell’area demaniale, a prescindereNumero registro generale 5460/2025Numero sezionale 2331/2026Numero di raccolta generale 10350/2026Data pubblicazione 20/04/2026dalla sua assimilabilità quoad effectum ad un diritto reale o adun diritto personale di godimento [vedasi: Cass., Sez. Trib., 19aprile 2023, n. 10577, la quale si è pronunciata, in relazionealle peculiarità della fattispecie decisa, nel senso dell’acquistoin capo al concessionario di un diritto reale assimilabile,rispettivamente, al diritto di superficie o alla proprietàsuperficiaria (art. 952, primo comma e secondo comma, cod.civ.), a seconda che il fabbricato non sia ancora ovvero sia giàesistente, ravvisando il fondamento della soggettività passivaai fini dell’IMU nell’art. 9, comma 1, primo periodo, del d.lgs.14 marzo 2011, n. 23].1.5 In definitiva, secondo questa Corte, la concessione di unbene demaniale non limita le facoltà di godimento delconcessionario, che subentra nei poteri e nelle funzionidell’amministrazione concedente, divenendo l’unico soggettotenuto al pagamento delle relative imposte (Cass., Sez. 5^, 22gennaio 2020, n. 1326; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n.6821; Cass., Sez. Trib., 25 ottobre 2022, n. 31551).1.6 Proseguendo nel solco di tale orientamento, lagiurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, in tema di ICI, nelcaso di concessione di beni del patrimonio indisponibile,sussiste la soggettività passiva del concessionario, ricorrendol'eadem ratio che ha giustificato la soggettività passiva delconcessionario di beni demaniali, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.30 dicembre 1992, n. 504 (nel testo novellato dall'art. 18,comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388), consideratoche sia i beni demaniali che i beni patrimoniali indisponibiliappartengono alla categoria generale dei beni pubblici e nonsussistendo tra le due categorie una sostanziale differenzaquanto alla funzione esercitata (in termini: Cass., Sez. 5^, 28ottobre 2020, n. 23678).Numero registro generale 5460/2025Numero sezionale 2331/2026Numero di raccolta generale 10350/2026Data pubblicazione 20/04/2026Nella stessa direzione, a completamento dell’evoluzioneinterpretativa, un recente arresto di questa Corte ha sancitoche, anche in tema di IMU, sussiste la soggettività passivaanche del concessionario di beni del patrimonio indisponibile,ricorrendo l'eadem ratio della disposizione che l'ha individuataper il concessionario di beni demaniali (art. 9, comma 1, deld.lgs. 14 marzo 2011, n. 23), considerato che sia i benidemaniali che i beni patrimoniali indisponibili appartengonoalla categoria generale dei beni pubblici, non sussistendo tra ledue categorie una sostanziale differenza quanto alla funzioneesercitata, e che il presupposto del tributo deve identificarsi,nell'uno così come nell'altro caso, nel godimento del beneoggetto di concessione (Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n.18946). Da qui, colmando la lacuna normativa, l’affermazionedella soggettività passiva ai fini dell’IMU anche delconcessionario di beni del patrimonio indisponibile.Né una siffatta operazione interpretativa si pone al di fuori deilimiti segnati dal dato normativo espresso (il possesso o ladetenzione di beni immobili quale facoltà di godimentoderivante da una concessione amministrativa), per di piùprospettandosi un medesimo indice concreto rilevatore dicapacità contributiva che, in effetti, lì e qui si raccorda al ridettogodimento del bene oggetto di concessione (Cass., Sez. Trib.,10 luglio 2025, n. 18946).Aggiungasi ad abundantiam che, secondo un consolidatoorientamento delle Sezioni Unite della Corte, l'attribuzione aprivati dell'utilizzazione di beni del demanio o del patrimonioindisponibile dello Stato o dei Comuni, quale che sia laterminologia adottata nella convenzione ed ancorché essapresenti elementi privatistici, è sempre riconducibile, ove nonrisulti diversamente, alla figura della “concessione-contratto”,Numero registro generale 5460/2025Numero sezionale 2331/2026Numero di raccolta generale 10350/2026Data pubblicazione 20/04/2026destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, puòessere legittimamente attribuito ad un soggetto diversodall'ente titolare del bene - entro certi limiti e per alcune utilità- solo mediante concessione amministrativa; ed in particolaresi è rimarcato che nella figura della “concessione-contratto” «laPubblica Amministrazione è titolare di una posizione particolaree privilegiata rispetto all'altra parte, in quanto dispone, oltreche dei diritti e della facoltà che nascono comunemente dalcontratto, di pubblici poteri che derivano direttamente dallanecessità di assicurare il pubblico interesse in quel particolaresettore, in cui la concessione è diretta a produrre i suoi effetti.»(tra le tante: Cass. Sez. Un., 28 giugno 2006, n. 14865; Cass.Sez. Un., 25 marzo 2016, n. 6019; Cass. Sez. Un., 21 maggio2019, n. 13664; Cass. Sez. Un., 12 ottobre 2020, n. 21991;Cass. Sez. Un., 26 dicembre 2024, n. 34501 – vedasi, per lagiurisprudenza amministrativa: Cons. Stato, Sez. 7^, 19maggio 2023, n. 4987).1.7 A fronte di tale esegesi, che ha convincentementevalorizzato e plasmato l’elasticità insita nei dati normativi, ilrichiamo della ricorrente alla soluzione desunta dalla propostadi definizione anticipata formulata in altro procedimento tra lemedesime parti dinanzi al giudice di legittimità (avente adoggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per la TASIrelativa all’anno 2015) non è significativo (anche ai soli fini diun’eventuale rimessione della causa alla pubblica udienzaovvero al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’assegnazione alle SezioniUnite), giacché, per un verso, la scelta del giudice proponenteè stata motivata (e condizionata) dalla prevalenza ostativadella carente autosufficienza del ricorso («in tal guisaprecludendo una valutazione ex actis sulla correttaNumero registro generale 5460/2025Numero sezionale 2331/2026Numero di raccolta generale 10350/2026Data pubblicazione 20/04/2026qualificazione giuridica della fattispecie»), per altro verso, laproposta di definizione anticipata, per sua natura, «non rivelauna funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valoredi pronuncia definitiva», «realizza un assetto meramentestrumentale e interinale, e rimane, quindi, prodromica alladecisione conclusiva che spetta al collegio; se ad essa nonsegue la richiesta di cui al secondo comma, il giudizio vienedefinito dal decreto che dichiara l’estinzione del giudizioemesso a norma dell’art. 391 c.p.c. (il che ne spiega la formamonocratica), e non con una statuizione confermativa dellainammissibilità, della improcedibilità o della manifestainfondatezza del ricorso ipotizzate dal proponente» (in termini:Cass., Sez. Un., 10 aprile 2024, n. 9611 – vedasi anche: Cass.,Sez. 3^, 16 settembre 2025, n. 25419).Senza contare, peraltro, che una diversa opzionestravolgerebbe la comune ratio dell'art. 3, comma 2, del d.lgs.30 dicembre 1992, n. 504, nel testo novellato dall'art. 18,comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell’ art. 9,comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che ha mirato aindividuare una volta per tutte, nel concessionario di benipubblici il soggetto passivo dell’ICI e dell’IMU senza dare alcunrilievo agli effetti giuridici (reali o obbligatori) dellaconcessione, tipizzandone il presupposto impositivonell’attribuzione provvedimentale del godimento esclusivo etemporaneo sul suolo demaniale o patrimoniale indisponibileda parte della pubblica amministrazione. Ciò anche al fine discongiurare la proliferazione di inutili e dispersive controversiesulla qualificazione giuridica della posizione ascrivibile alconcessionario rispetto all’utilizzo individuale del benepubblico.Numero registro generale 5460/2025Numero sezionale 2331/2026Numero di raccolta generale 10350/2026Data pubblicazione 20/04/2026Per cui, in tale prospettiva, è assolutamente irrilevante lavalutazione che la convenzione tra [OSCURATO:PERSONA] e“[OSCURATO:PERSONA] 80 [OSCURATO:SOCIETA].” del 15 marzo 2007 «siaun vero contratto (nel caso di specie appalto pubblico seguitoa regolare bando di concorso per la sua aggiudicazione) con ilquale l’[OSCURATO:PERSONA], al fine diriqualificare aree di verde pubblico degradate/abbandonate, hacommissionato la realizzazione di un’opera pubblicaimmediatamente acquisita al patrimonio indisponibile delComune; il profilo del predetto appalto riguardantel’affidamento in gestione delle opere realizzate in favoredell’appaltatore, per la durata di anni 33, costituisce,incontrovertibilmente, la refusione in favore del medesimoappaltatore dei costi di realizzazione e la remunerazione perl’opera realizzata, quindi assumendo un carattere meramenteobbligatorio e non concessorio» (pagina 18 del ricorso).2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi l’infondatezza del motivo dedotto, il ricorso nonpuò che essere rigettato.3. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazionedelle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la partevittoriosa.4. Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (qualeintrodotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009,n. 69), in virtù del richiamo fattone dall’art. 380-bis, terzocomma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3, comma28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la manifestainammissibilità/infondatezza del ricorso giustifica l’ulteriorecondanna d’ufficio della parte soccombente al pagamento infavore della parte vittoriosa di una somma equitativamentedeterminata nella metà dell’importo corrispondente allaNumero registro generale 5460/2025Numero sezionale 2331/2026Numero di raccolta generale 10350/2026Data pubblicazione 20/04/2026liquidazione delle spese giudiziali. Difatti, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilitàprocessuale aggravata, l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.,nel disporre che il soccombente può essere condannato apagare alla controparte una «somma equitativamentedeterminata», non fissa alcun limite quantitativo per lacondanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice,nel rispetto del criterio equitativo e del principio diragionevolezza, può quantificare detta somma sulla basedell'importo delle spese processuali (di una loro frazione o diun loro multiplo) o anche del valore della controversia (tra letante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n. 17902; Cass., Sez. 3^,20 novembre 2020, n. 26435; Cass., Sez. 5^, 5 novembre2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2022, n. 2347;Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n. 4725; Cass., Sez. Trib.,12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2023, n.17100; Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2024, n. 16934; Cass.,Sez. Trib., 23 dicembre 2025, n. 33849).Ovviamente, tanto non può valere nei confronti della partevittoriosa che sia rimasta intimata, non potendo esservipronuncia sulle spese giudiziali in suo favore ex art. 96, terzocomma, cod. proc. civ.5. Inoltre, in tema di procedimento per la decisione acceleratadei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellatodall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149), la condanna del ricorrente al pagamento della somma dicui all'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore dellaCassa delle Ammende - nel caso in cui egli abbia formulatoistanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.) e la Corte abbia definito il giudizio inNumero registro generale 5460/2025Numero sezionale 2331/2026Numero di raccolta generale 10350/2026Data pubblicazione 20/04/2026conformità alla proposta - deve essere pronunciata anchequalora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attivitàdifensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stessotempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processualimeramente defatigatori (Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023,n. 27195 – nello stesso senso: Cass., Sez. 3^, 4 ottobre 2023,n. 27947; Cass., Sez. 1^, 16 luglio 2025, n. 19641).Ciò non di meno, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiaritoche, in tema di procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati,l'art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. (come novellatodall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149), nel richiamare, per i casi di definizione del giudizio inconformità alla proposta, il terzo comma e il quarto commadell'art. 96 cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazionelegale tipica, un'ipotesi di abuso del processo, ma non prevedel'applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che restaaffidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto,in base a un'interpretazione costituzionalmente compatibile delnuovo istituto (in termini: Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2023,n. 36069).Per cui, considerando che la decisione della controversia èispirata da un orientamento giurisprudenziale di recenteformazione e, comunque, si fonda su una ratio diversa daquella illustrata dal giudice proponente (Cass., Sez. 2^, 1agosto 2024, n. 21668), si ritiene di escludere anche lasanzione prevista dall’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo aNumero registro generale 5460/2025Numero sezionale 2331/2026Numero di raccolta generale 10350/2026Data pubblicazione 20/04/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10350/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris