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CassazionedecretoSezione LDecisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 09350/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

26/02/2021 R.G.N. 44/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22092/2021Numero di raccolta generale 9350/2026Data pubblicazione 13/04/20261. [OSCURATO:PERSONA], docente a tempoindeterminato di scuola secondaria di secondo gradoimmessa in ruolo con decorrenza giuridica 1.9.2015,otteneva decreto ingiuntivo (per € 3.987,34) dal [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento delle differenze retributivematurate in ragione dei servizi prestati sulla base diprecedenti contratti a tempo determinato, in forza disentenza precedente di merito con cui le era statoriconosciuto il diritto alla progressione economicacontrattuale con condanna generica del MIUR allacorresponsione dei relativi emolumenti.2.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione del Ministeroavverso il suddetto decreto (appunto di ingiunzione delpagamento delle differenze retributive a titolo diprogressione economica per il servizio pre-ruolo prestatodalla docente ricorrente, così come disposto dalla sentenzan. 145/17 dello stesso Tribunale), opposizione fondata sulleaffermazioni dell’amministrazione di avere già adempiutocon la ricostruzione di carriera e che la docente non potevapretendere nulla in merito all’esecuzione della sentenzacitata, perché non in possesso dei requisiti di servizio, né perla maturazione della fascia stipendiale 3-8, né per ilraggiungimento della fascia stipendiale 9-14.Segnatamente, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo edisponeva che il MIUR provvedesse a verificare la pienarispondenza del proprio operato alle statuizioni di Cass. n.2924/2020, e a corrispondere le eventuali differenze.3.

La Corte d’Appello di Trieste respingeva l’appello delladocente, ritenendo che nel caso di specie non potesseNumero registro generale 22092/2021Numero sezionale 1075/2026trovare applicazione la disciplina di favore di cui all’art.N u2m,e ro di raccolta generale 9350/2026Data pubblicazione 13/04/2026comma 3, CCNL 2011.4.

Per la cassazione della sentenza d’appello proponericorso la prof.

Sanguedolce con unico articolato motivo;l’amministrazione non si è costituita nel presente giudizio dilegittimità.Ragioni della decisione1.

Parte ricorrente censura la sentenza impugnata pererrata interpretazione della sentenza di questa Corte n.2924/2020, inconferenza della ricostruzione di carriera aifini del riconoscimento della fascia stipendiale 3-8, omessacorrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Sostiene che,essendo stata immessa in ruolo nell’a.s. 2015/16, lasentenza impugnata va oltre la domanda giudiziale, nonvalutando quanto già deciso dal Tribunale di Gorizia con lapronuncia del 2017 (che intendeva eseguire mediante ildecreto ingiuntivo opposto) sulla progressione economica,richiamando in maniera ultronea la ricostruzione di carriera,mentre l’unico modo per soddisfare la lavoratrice (con irequisiti per il raggiungimento dello scatto stipendiale 3-8)per il periodo pre-ruolo lavorato è il pagamento delledifferenze retributive riconosciute a titolo di progressioneeconomica dalla sentenza presupposta, come quantificate insede monitoria o, in via subordinata, nella misura di €1.307,89.2.

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.3.

Questa Corte ha chiarito, con la pronuncia n.2924/2020, che, in tema di riconoscimento dei servizipreruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4Numero registro generale 22092/2021Numero sezionale 1075/2026agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento dNuemle ro di raccolta generale 9350/2026Data pubblicazione 13/04/2026maggior valore stipendiale in godimento ad personam, finoal conseguimento della nuova successiva fascia retributiva,ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE, conconseguente disapplicazione della norma contrattuale daparte del giudice e riconoscimento della medesima misuratransitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poiimmesso nei ruoli dell'amministrazione; e che, in tema diriconoscimento dei servizi preruolo del personaleamministrativo tecnico e ausiliario della scuola, l'art. 569 deld.lgs. n. 297/1994, si pone in contrasto con la clausola 4dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nellaparte in cui prevede che il servizio effettivo prestato,calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utileintegralmente ai fini giuridici ed economici sololimitatamente al primo triennio, mentre per la quota residuarilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi; il giudice,una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4,è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno incontrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto allavoratore a termine, poi immesso nei ruolidell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.4.

Nella successiva pronuncia n. 6132/2025, è statospecificato che, in tema di personale del compartoscolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella partein cui limita al solo personale a tempo indeterminato, inservizio alla data del 1° settembre 2010, la conservazionead personam della fascia stipendiale 3-8 e il riconoscimentodel diritto a percepire, sempre ad personam, l'incrementostipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento delNumero registro generale 22092/2021Numero sezionale 1075/2026periodo di permanenza nella fascia 0-2, escludendo Nduamle ro di raccolta generale 9350/2026Data pubblicazione 13/04/2026beneficio economico gli assunti a tempo determinato, violala clausola 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva1999/70/CE, in ragione del suo carattere discriminatorio, eva disapplicato con conseguente estensione della medesimamisura di salvaguardia al lavoratore a termine, poi immessonei ruoli dell'amministrazione, anche qualora il docentefaccia valere l'anzianità riconosciuta ai sensi del combinatodisposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 197/1994, neltesto antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n.69/2023.5.

Nelle suddette pronunce di legittimità viene chiarita ladistinzione tra ricostruzione di carriera e clausola disalvaguardia.

Si tratta di due diversi istituti, che, seppureincidenti entrambi sul trattamento retributivo da riservare alpersonale assunto a tempo indeterminato dopo un periododi pre-ruolo, restano distinti, perché il primo attieneall’anzianità di servizio, da attribuire a fini giuridici edeconomici, e l’altro all’individuazione della fascia stipendialenella quale il docente, con l’anzianità risultante all’esito dellaricostruzione, deve essere collocato; quindi, distinte“condizioni di impiego”; pertanto (cfr. Cass. n. 38100/2022)il carattere discriminatorio o meno delle stesse deve esserevalutato in relazione alla condizione che viene in rilievo enon all’esito di una comparazione globale dell’interotrattamento riservato all’assunto a termine rispetto a quelloa tempo indeterminato.6.

Deve quindi essere riaffermato il principio di dirittoenunciato da Cass. n. 6132/2025 cit., secondo cui l’art. 2del CCNL 4 agosto 2011 per il personale del comparto dellascuola contrasta con la clausola 4 dell’Accordo quadroNumero registro generale 22092/2021Numero sezionale 1075/2026allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limitaN uamle ro di raccolta generale 9350/2026Data pubblicazione 13/04/2026solo personale in servizio a tempo indeterminato alla datadel 1° settembre 2010 la conservazione ad personam dellafascia stipendiale 3-8 e riconosce al medesimo personale ildiritto a percepire, sempre ad personam, l’incrementostipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento delperiodo di permanenza nella fascia 0-2; la disposizione deveessere, pertanto, disapplicata, nella parte in cui esclude gliassunti a tempo determinato in servizio alla medesima datadel 1° settembre 2010, ai quali, dopo l’immissione in ruolo,va estesa la clausola di salvaguardia anche qualora ildocente faccia valere l’anzianità riconosciuta ai sensi delcombinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n.197/1994, nel testo antecedente alle modifiche apportatedal d.l. n. 69/2023; la diversità nella condizione di impiegova verificata al momento in cui si realizza la dedottadisparità e non può essere esclusa facendo leva su untrattamento, anche se eventualmente più favorevole, chesia futuro, incerto e non idoneo a compensare integralmenteil trattamento discriminatorio subito.7.

La sentenza gravata non risulta conforme ai suddettiprincipi, nella parte in cui sembra ritenere non esportabile ilprincipio di diritto affermato da Cass. n. 2924/2020 alpersonale docente e insussistente in concreto la violazionedel giudicato esterno (perché la sentenza del Tribunalepassata in giudicato si riferiva alla progressione economicanell'ambito di rapporti a termine, mentre nella fattispecie sicontroverte della valutazione dei servizi effettuata dopol'immissione in ruolo, che comporta un nuovo e distintorapporto, con la conseguenza che la disciplina collettivaNumero registro generale 22092/2021Numero sezionale 1075/2026applicabile deve essere quella esistente al momento deNlulmae ro di raccolta generale 9350/2026Data pubblicazione 13/04/2026immissione in ruolo).8.

In realtà, la mancata estensione della clausola disalvaguardia per il periodo successivo all’immissione in ruolorisulta discriminatoria, e va disapplicata, con estensionedella medesima misura di salvaguardia al lavoratore atermine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, in ognicaso, perché la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alladirettiva 1999/70/CE non consente alle parti collettive diprevedere, nel caso di passaggio fra sistemi diversi disviluppo professionale rilevante ai fini del trattamentoeconomico, di riservare ai soli assunti a tempoindeterminato la conservazione ad personam degli effetti,più favorevoli, del regime previgente, posto che, secondo lagiurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea(cfr. sentenza 17.10.2024, in causa C-322/23; sentenza8.9.2011, [OSCURATO:PERSONA], in causa C-177/10), «norme,come quelle di cui trattasi nel procedimento principale,relative ai periodi di servizio necessari per poter essereclassificato in una categoria retributiva rientrano nellanozione di «condizioni di impiego»» e, pertanto, non sisottraggono al divieto di trattare i lavoratori a tempodeterminato in modo meno favorevole dei lavoratori atempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avereun contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, ameno che un diverso trattamento non sia giustificato daragioni oggettive» (§§ 33 ss. della pronuncia citata).9.

La sentenza impugnata deve, in conclusione, esserecassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corted’Appello indicata in dispositivo, per procedere al riesamedella fattispecie alla luce dei principi di diritto espressi daNumero registro generale 22092/2021Numero sezionale 1075/2026questa Corte e sopra richiamati (in particolare Cass.

Nunm.e ro di raccolta generale 9350/2026Data pubblicazione 13/04/20266132/2025), nonché per provvedere sulle spese di lite,incluse quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’Appello di Venezia, alla quale demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 3 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26/02/2021 R.G.N. 44/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22092/2021Numero di raccolta generale 9350/2026Data pubblicazione 13/04/20261. [OSCURATO:PERSONA], docente a tempoindeterminato di scuola secondaria di secondo gradoimmessa in ruolo con decorrenza giuridica 1.9.2015,otteneva decreto ingiuntivo (per € 3.987,34) dal [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento delle differenze retributivematurate in ragione dei servizi prestati sulla base diprecedenti contratti a tempo determinato, in forza disentenza precedente di merito con cui le era statoriconosciuto il diritto alla progressione economicacontrattuale con condanna generica del MIUR allacorresponsione dei relativi emolumenti.2. Il Tribunale accoglieva l’opposizione del Ministeroavverso il suddetto decreto (appunto di ingiunzione delpagamento delle differenze retributive a titolo diprogressione economica per il servizio pre-ruolo prestatodalla docente ricorrente, così come disposto dalla sentenzan. 145/17 dello stesso Tribunale), opposizione fondata sulleaffermazioni dell’amministrazione di avere già adempiutocon la ricostruzione di carriera e che la docente non potevapretendere nulla in merito all’esecuzione della sentenzacitata, perché non in possesso dei requisiti di servizio, né perla maturazione della fascia stipendiale 3-8, né per ilraggiungimento della fascia stipendiale 9-14.Segnatamente, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo edisponeva che il MIUR provvedesse a verificare la pienarispondenza del proprio operato alle statuizioni di Cass. n.2924/2020, e a corrispondere le eventuali differenze.3. La Corte d’Appello di Trieste respingeva l’appello delladocente, ritenendo che nel caso di specie non potesseNumero registro generale 22092/2021Numero sezionale 1075/2026trovare applicazione la disciplina di favore di cui all’art.N u2m,e ro di raccolta generale 9350/2026Data pubblicazione 13/04/2026comma 3, CCNL 2011.4. Per la cassazione della sentenza d’appello proponericorso la prof. Sanguedolce con unico articolato motivo;l’amministrazione non si è costituita nel presente giudizio dilegittimità.Ragioni della decisione1. Parte ricorrente censura la sentenza impugnata pererrata interpretazione della sentenza di questa Corte n.2924/2020, inconferenza della ricostruzione di carriera aifini del riconoscimento della fascia stipendiale 3-8, omessacorrispondenza tra chiesto e pronunciato. Sostiene che,essendo stata immessa in ruolo nell’a.s. 2015/16, lasentenza impugnata va oltre la domanda giudiziale, nonvalutando quanto già deciso dal Tribunale di Gorizia con lapronuncia del 2017 (che intendeva eseguire mediante ildecreto ingiuntivo opposto) sulla progressione economica,richiamando in maniera ultronea la ricostruzione di carriera,mentre l’unico modo per soddisfare la lavoratrice (con irequisiti per il raggiungimento dello scatto stipendiale 3-8)per il periodo pre-ruolo lavorato è il pagamento delledifferenze retributive riconosciute a titolo di progressioneeconomica dalla sentenza presupposta, come quantificate insede monitoria o, in via subordinata, nella misura di €1.307,89.2. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.3. Questa Corte ha chiarito, con la pronuncia n.2924/2020, che, in tema di riconoscimento dei servizipreruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4Numero registro generale 22092/2021Numero sezionale 1075/2026agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento dNuemle ro di raccolta generale 9350/2026Data pubblicazione 13/04/2026maggior valore stipendiale in godimento ad personam, finoal conseguimento della nuova successiva fascia retributiva,ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE, conconseguente disapplicazione della norma contrattuale daparte del giudice e riconoscimento della medesima misuratransitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poiimmesso nei ruoli dell'amministrazione; e che, in tema diriconoscimento dei servizi preruolo del personaleamministrativo tecnico e ausiliario della scuola, l'art. 569 deld.lgs. n. 297/1994, si pone in contrasto con la clausola 4dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nellaparte in cui prevede che il servizio effettivo prestato,calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utileintegralmente ai fini giuridici ed economici sololimitatamente al primo triennio, mentre per la quota residuarilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi; il giudice,una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4,è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno incontrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto allavoratore a termine, poi immesso nei ruolidell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.4. Nella successiva pronuncia n. 6132/2025, è statospecificato che, in tema di personale del compartoscolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella partein cui limita al solo personale a tempo indeterminato, inservizio alla data del 1° settembre 2010, la conservazionead personam della fascia stipendiale 3-8 e il riconoscimentodel diritto a percepire, sempre ad personam, l'incrementostipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento delNumero registro generale 22092/2021Numero sezionale 1075/2026periodo di permanenza nella fascia 0-2, escludendo Nduamle ro di raccolta generale 9350/2026Data pubblicazione 13/04/2026beneficio economico gli assunti a tempo determinato, violala clausola 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva1999/70/CE, in ragione del suo carattere discriminatorio, eva disapplicato con conseguente estensione della medesimamisura di salvaguardia al lavoratore a termine, poi immessonei ruoli dell'amministrazione, anche qualora il docentefaccia valere l'anzianità riconosciuta ai sensi del combinatodisposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 197/1994, neltesto antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n.69/2023.5. Nelle suddette pronunce di legittimità viene chiarita ladistinzione tra ricostruzione di carriera e clausola disalvaguardia. Si tratta di due diversi istituti, che, seppureincidenti entrambi sul trattamento retributivo da riservare alpersonale assunto a tempo indeterminato dopo un periododi pre-ruolo, restano distinti, perché il primo attieneall’anzianità di servizio, da attribuire a fini giuridici edeconomici, e l’altro all’individuazione della fascia stipendialenella quale il docente, con l’anzianità risultante all’esito dellaricostruzione, deve essere collocato; quindi, distinte“condizioni di impiego”; pertanto (cfr. Cass. n. 38100/2022)il carattere discriminatorio o meno delle stesse deve esserevalutato in relazione alla condizione che viene in rilievo enon all’esito di una comparazione globale dell’interotrattamento riservato all’assunto a termine rispetto a quelloa tempo indeterminato.6. Deve quindi essere riaffermato il principio di dirittoenunciato da Cass. n. 6132/2025 cit., secondo cui l’art. 2del CCNL 4 agosto 2011 per il personale del comparto dellascuola contrasta con la clausola 4 dell’Accordo quadroNumero registro generale 22092/2021Numero sezionale 1075/2026allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limitaN uamle ro di raccolta generale 9350/2026Data pubblicazione 13/04/2026solo personale in servizio a tempo indeterminato alla datadel 1° settembre 2010 la conservazione ad personam dellafascia stipendiale 3-8 e riconosce al medesimo personale ildiritto a percepire, sempre ad personam, l’incrementostipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento delperiodo di permanenza nella fascia 0-2; la disposizione deveessere, pertanto, disapplicata, nella parte in cui esclude gliassunti a tempo determinato in servizio alla medesima datadel 1° settembre 2010, ai quali, dopo l’immissione in ruolo,va estesa la clausola di salvaguardia anche qualora ildocente faccia valere l’anzianità riconosciuta ai sensi delcombinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n.197/1994, nel testo antecedente alle modifiche apportatedal d.l. n. 69/2023; la diversità nella condizione di impiegova verificata al momento in cui si realizza la dedottadisparità e non può essere esclusa facendo leva su untrattamento, anche se eventualmente più favorevole, chesia futuro, incerto e non idoneo a compensare integralmenteil trattamento discriminatorio subito.7. La sentenza gravata non risulta conforme ai suddettiprincipi, nella parte in cui sembra ritenere non esportabile ilprincipio di diritto affermato da Cass. n. 2924/2020 alpersonale docente e insussistente in concreto la violazionedel giudicato esterno (perché la sentenza del Tribunalepassata in giudicato si riferiva alla progressione economicanell'ambito di rapporti a termine, mentre nella fattispecie sicontroverte della valutazione dei servizi effettuata dopol'immissione in ruolo, che comporta un nuovo e distintorapporto, con la conseguenza che la disciplina collettivaNumero registro generale 22092/2021Numero sezionale 1075/2026applicabile deve essere quella esistente al momento deNlulmae ro di raccolta generale 9350/2026Data pubblicazione 13/04/2026immissione in ruolo).8. In realtà, la mancata estensione della clausola disalvaguardia per il periodo successivo all’immissione in ruolorisulta discriminatoria, e va disapplicata, con estensionedella medesima misura di salvaguardia al lavoratore atermine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, in ognicaso, perché la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alladirettiva 1999/70/CE non consente alle parti collettive diprevedere, nel caso di passaggio fra sistemi diversi disviluppo professionale rilevante ai fini del trattamentoeconomico, di riservare ai soli assunti a tempoindeterminato la conservazione ad personam degli effetti,più favorevoli, del regime previgente, posto che, secondo lagiurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea(cfr. sentenza 17.10.2024, in causa C-322/23; sentenza8.9.2011, [OSCURATO:PERSONA], in causa C-177/10), «norme,come quelle di cui trattasi nel procedimento principale,relative ai periodi di servizio necessari per poter essereclassificato in una categoria retributiva rientrano nellanozione di «condizioni di impiego»» e, pertanto, non sisottraggono al divieto di trattare i lavoratori a tempodeterminato in modo meno favorevole dei lavoratori atempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avereun contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, ameno che un diverso trattamento non sia giustificato daragioni oggettive» (§§ 33 ss. della pronuncia citata).9. La sentenza impugnata deve, in conclusione, esserecassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corted’Appello indicata in dispositivo, per procedere al riesamedella fattispecie alla luce dei principi di diritto espressi daNumero registro generale 22092/2021Numero sezionale 1075/2026questa Corte e sopra richiamati (in particolare Cass. Nunm.e ro di raccolta generale 9350/2026Data pubblicazione 13/04/20266132/2025), nonché per provvedere sulle spese di lite,incluse quelle del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’Appello di Venezia, alla quale demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 3 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]