CNEL — Verbale Integrativo
Codice CCNL: V760
Titolo CCNL: CCNL Innovazione
Titolo accordo: Accordo integrativo al CCNL innovazione
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: CCNL PLURISETTORIALI, MICROSETTORIALI E ALTRI
Sottosettori: CCNL plurisettoriali, microsettoriali, altri e vari
Parti datoriali: UCEI
Parti sindacali: CONFINTESA
Decorrenza: 2026-05-01
Scadenza: 2028-12-31
Stipula: 2026-04-08
Stato: Acquisito
Identificativo: 2026-242939
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=242939
--- Testo contratto ---
CONFINTESA — UCEI — Accordo Integrativo CCNL V760 Innovazione
Accordo Integrativo V760 — www.contrattipirata.it — Aprile 2026
ACCORDO INTEGRATIVO
al CCNL V760 «Innovazione»
(UCEI – Confintesa)
Roma, 08 / 04 / 2026
Il giorno 08, nel mese di Aprile dell'anno 2026, in Roma
TRA
U.C.E.I. – Unione delle Costruzioni, dell'Edilizia e dell'Industria, rappresentata dal Presidente Nazionale
Gabriele Tullio
E
CONFINTESA – Confederazione per l'Autonomia Sindacale, rappresentata dal Segretario Generale
Francesco Prudenzano
PREMESSO CHE
— le Parti hanno sottoscritto il CCNL V760 «Innovazione» in data 20 maggio 2025, con validità 01/01/2025
– 31/12/2028;
— le Parti intendono rafforzare la competitività del CCNL V760 rispetto al contratto leader di settore (K411
Telecomunicazioni), introducendo elementi retributivi e normativi che ne accrescano l'attrattività per
imprese e lavoratori del comparto ICT, comunicazione, grafica e innovazione;
— le Parti convengono che il presente Accordo Integrativo formi parte integrante e sostanziale del CCNL
V760, con efficacia immediata dalla data di sottoscrizione;
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1 — Elemento di Competitività Settoriale (E.C.S.)
1. A decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente Accordo, è istituito
l'Elemento di Competitività Settoriale (E.C.S.), voce retributiva mensile aggiuntiva alla paga base di cui
all'art. 50 del CCNL V760.
2. L'E.C.S. è corrisposto per 14 mensilità (incluse tredicesima e quattordicesima) ed è utile ai fini del
calcolo del TFR, delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo, e di ogni altro istituto
contrattuale calcolato sulla retribuzione.
3. Gli importi dell'E.C.S. sono determinati nella misura seguente:
Livello E.C.S. (€/mese) E.C.S. annuo (×14 mensilità)
Quadri € 35,00 € 490,00
1° € 33,00 € 462,00
2° € 30,00 € 420,00
3° € 28,00 € 392,00
4° € 26,00 € 364,00
5° € 24,00 € 336,00
6° € 22,00 € 308,00
7° € 20,00 € 280,00
8° € 18,00 € 252,00
9° € 16,00 € 224,00
10° € 14,00 € 196,00
4. L'E.C.S. non è assorbibile da superminimi individuali o collettivi, né da aumenti di merito, e costituisce
base di calcolo autonoma ai fini della determinazione del TEC (Trattamento Economico Complessivo) e
della verifica di equivalenza ai sensi dell'Allegato I.01 al D.Lgs. 36/2023.
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Art. 2 — Previdenza complementare – Fondo Pensione Aperto
Plurifonds
1. Le Parti, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 252/2005, designano quale forma pensionistica
complementare di riferimento per i lavoratori ai quali si applica il CCNL V760 il Fondo Pensione Aperto
Plurifonds, istituito da ITAS Vita S.p.A. e gestito in collaborazione con PensPlan Centrum S.p.A., iscritto
all'Albo COVIP al n. 140, con rating Fitch A– e margine di solvibilità del 253%.
2. La contribuzione a carico del datore di lavoro è fissata nella misura dello 0,50% della retribuzione utile
ai fini del calcolo del TFR, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione del
presente Accordo.
3. La contribuzione a carico del lavoratore è volontaria e, in caso di adesione, è fissata nella misura minima
dello 0,50% della medesima retribuzione.
4. La destinazione del TFR maturando avviene secondo le disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 252/2005.
5. Le Parti si impegnano a elevare la contribuzione datoriale all'1,00% in sede di rinnovo del CCNL V760
per il quadriennio successivo (2029 –2032), subordinatamente alla verifica della sostenibilità economica
per le imprese del settore.
6. Il Fondo Plurifonds offre 5 comparti di investimento (SecurITAS, SerenITAS, SolidITAS, AequITAS,
ActivITAS) con profili di rischio dal basso all'alto, consentendo al lavoratore di modulare la propria
strategia previdenziale secondo l'orizzonte temporale e la propensione al rischio individuali.
Art. 3 — Scatti di anzianità
1. L'art. 53 del CCNL V760 è integralmente sostituito come segue.
2. Ai lavoratori, per anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, indipendentemente da
qualsiasi aumento di merito, sarà corrisposto per ogni biennio e fino ad un massimo di 6 (sei) bienni, un
aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo, nella misura seguente:
Livello Importo precedente Nuovo importo Variazione Max (6 bienni)
Quadri € 16,01 € 21,00 +31% € 126,00
1° € 16,01 € 21,00 +31% € 126,00
2° € 16,01 € 21,00 +31% € 126,00
3° € 14,46 € 19,00 +31% € 114,00
4° € 13,94 € 18,50 +33% € 111,00
5° € 13,43 € 17,50 +30% € 105,00
6° € 13,17 € 17,00 +29% € 102,00
7° € 12,91 € 17,00 +32% € 102,00
8° € 12,39 € 16,00 +29% € 96,00
9° € 11,88 € 15,50 +30% € 93,00
10° € 11,62 € 15,00 +29% € 90,00
3. Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui
si compie il biennio di anzianità. In caso di passaggio di livello, gli scatti maturati sono rivalutati al valore
del nuovo livello.
4. Per i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo, i bienni già maturati
mantengono l'importo precedente. I nuovi importi si applicano ai bienni maturandi dalla data di decorrenza
del presente Accordo. Il sesto biennio si applic a anche ai lavoratori che abbiano già maturato cinque
bienni, con decorrenza dalla naturale scadenza.
Art. 4 — Piattaforma Welfare Innovazione
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1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione di ciascun
lavoratore a tempo indeterminato — inclusi gli apprendisti — un credito welfare annuo di € 450,00
(quattrocentocinquanta/00), erogabile in beni e servizi di cui all'art. 51, commi 2 e 3, del TUIR.
2. Il credito welfare è utilizzabile, a scelta del lavoratore, per una o più delle seguenti finalità: buoni
acquisto e buoni carburante; rimborso utenze domestiche (acqua, luce, gas); abbonamenti al trasporto
pubblico locale, regionale e interregionale; servizi di educazione e istruzione per i figli; servizi di assistenza
ai familiari anziani o non autosufficienti; versamenti integrativi al Fondo Plurifonds di cui all'art. 2; contributi
aggiuntivi alla Mutua Seraphis per l'upgrade al Piano Platino.
3. Il credito welfare è erogabile tramite piattaforma digitale, buoni cartacei o rimborso documentato, a
scelta dell'azienda.
4. Per i lavoratori a tempo parziale, il credito è riproporzionato in ragione dell'orario contrattuale. Per i
lavoratori assunti o cessati in corso d'anno, il credito è riproporzionato in dodicesimi, considerando mese
intero la frazione superiore a 15 giorni.
5. Il credito welfare non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 del
TUIR, non è soggetto a contribuzione previdenziale, non è utile ai fini del calcolo del TFR, ed è escluso
dalla base di calcolo di ogni altro istituto contrattuale.
6. Il credito welfare non utilizzato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza decade senza diritto a
compensazione monetaria.
Art. 5 — Formazione digitale e Intelligenza Artificiale
1. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 42 del CCNL V760, ciascun lavoratore ha diritto a 24 (ventiquattro)
ore annue di formazione retribuita dedicata a competenze digitali avanzate, intelligenza artificiale,
cybersicurezza e protezione dei dati.
2. La formazione è erogata durante l'orario di lavoro, anche in modalità e -learning, ed è certificata
dall'ENBIUC o da enti formativi accreditati.
3. Le ore di formazione di cui al presente articolo non sono computabili nel monte ore dei permessi di cui
all'art. 39 del CCNL V760.
Art. 6 — Congedo di paternità integrativo
1. In aggiunta al congedo obbligatorio di paternità previsto dall'art. 27 -bis del D.Lgs. 151/2001, il padre
lavoratore ha diritto a 5 (cinque) giorni di congedo retribuito al 100%, da fruirsi entro i 5 mesi dalla nascita,
dall'adozione o dall'affidamento preadottivo del figlio.
2. Il congedo di cui al comma 1 è aggiuntivo rispetto ai 2 giorni di permesso retribuito previsti dall'art. 43
del CCNL V760 ed è cumulabile con il congedo obbligatorio di legge.
3. I giorni di congedo integrativo sono computati a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio e non riducono
le ferie, i ROL né la tredicesima e quattordicesima mensilità.
Art. 7 — Diritto alla disconnessione digitale
1. Il lavoratore ha il diritto di non rispondere a comunicazioni aziendali (e -mail, messaggi, telefonate,
notifiche) al di fuori dell'orario di lavoro contrattuale, salvo comprovate e documentate situazioni di
urgenza o emergenza operativa.
2. È garantito un periodo minimo di disconnessione continuativa di 11 (undici) ore tra la fine della
prestazione giornaliera e l'inizio della successiva, in coerenza con l'art. 7 del D.Lgs. 66/2003.
3. Per i lavoratori in modalità di lavoro agile o telelavoro di cui all'art. 33 del CCNL V760, l'azienda è tenuta
a definire, nell'accordo individuale, le fasce orarie di reperibilità e le fasce di disconnessione, nel rispetto
dei limiti di cui ai commi precedenti.
4. L'esercizio del diritto alla disconnessione non può costituire motivo di provvedimento disciplinare,
valutazione negativa della performance, né pregiudizio alla progressione di carriera.
CONFINTESA — UCEI — Accordo Integrativo CCNL V760 Innovazione
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Art. 8 — Decorrenza, durata e disposizioni finali
1. Il presente Accordo Integrativo entra in vigore dal 1° giorno del mese successivo alla sua sottoscrizione
e ha la medesima scadenza del CCNL V760 (31/12/2028), rinnovandosi tacitamente con esso.
2. Il presente Accordo costituisce parte integrante e sostanziale del CCNL V760 e prevale, per le materie
qui disciplinate, sulle corrispondenti previsioni del CCNL medesimo.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si rinvia alle disposizioni del CCNL V760
e alla legislazione vigente.
4. Le Parti si impegnano a depositare il presente Accordo Integrativo presso il CNEL entro 30 giorni dalla
sottoscrizione.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 08 / 04 / 2026
Per UCEI — Il Presidente Nazionale, Gabriele Tullio
Per CONFINTESA — Il Segretario Generale, Francesco Prudenzano