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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 04595/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; ci • 2 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 9 febbraio 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione ed euro trecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81, 624, 625, n. 2, e 61, n. 11, cod. pen., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, si impossessava di vari monili d'oro, sottraendoli dall'interno delle abitazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazioni di ospitalità, essendo amica delle persone offese e frequentando le loro abitazioni, ove spesso veniva anche lasciata sola. [OSCURATO:PERSONA] il 22 marzo 2015 ed in epoca ante- cedente.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo cinque motivi di impugnazione.

2.1. Violazione dell'art. 54 cod. pen..

Si deduce che la situazione di estremo disagio economico della Barresi, che co- stituiva fatto notorio nel piccolo centro abitato dove erano avvenuti i fatti, era stata evidenziata anche nella sentenza di primo grado, per cui la Corte di appello ha erro- neamente sottolineato la mancanza di allegazioni difensive.

2.2. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen..

Si osserva che dalla cessione di uno dei monili asseritamente sottratti era stata ricavata una modesta somma di danaro (poche decine di euro), trattandosi di beni di scarso valore economico.

Inoltre, i reati costituivano violazioni episodiche, non in numero tale da costituire ex se dimostrazione di serialità del fatto.

2.3. Violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen..

Si rileva che la Corte di merito ha erroneamente giustificato il diniego di tale circostanza in relazione al valore affettivo dei beni sottratti nonché all'evenienza della loro potenziale rivendita e della conseguente impossibilità di recuperarli.

Nella sen- tenza impugnata è stata erroneamente citata la giurisprudenza riguardante l'inter- pretazione di detto istituto in caso di reati plurioffensivi, mentre in relazione al reato di furto non è possibile discostarsi dal dato letterale ("lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità").

2.4. Violazione dell'art. 61, n. 11, cod. pen..

Si deduce che nella fattispecie mancavano le relazioni d'ospitalità tra l'imputata e la persona offesa idonee a giustificare l'applicazione della circostanza aggravante, versandosi in ipotesi di lavoro saltuario, irregolare o, comunque, mai correttamente formalizzato tra le parti.

Il danaro era elargito per spirito di carità e non a titolo di corrispettivo per l'attività di babysitter.

2.5. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta equivalenza tra circostanze ag- gravanti e circostanze attenuanti.

Si osserva che il giudizio di mera equivalenza tra le circostanze è stato basato dai giudici di merito su frasi di stile e che la Corte anconetana non ha risposto alle specifiche censure formulate con l'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

In ordine al primo motivo di ricorso, va escluso che la situazione di indigenza sia di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, in quanto alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888).

In senso analogo, si è sottolineato che l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritannente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ov- viarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640).

La motivazione della sentenza impugnata è del tutto in linea coi predetti principi, in quanto la ricorrente si limita a dedurre la condizione di mero disagio economico, che avrebbe potuto fronteggiare mediante la fruizione dei servizi di assistenza so- ciale.

2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la confi- gurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.

La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisiva, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, la molteplicità dei reati commessi e la commis- sione dei reati ai danni di ben tre persone.

Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, rientranti tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen..

Al riguardo, nella sentenza impugnata è stato correttamente applicato il condivi- sibile principio affermato da questa Corte, secondo cui, in presenza di più reati unifi- cati dal vincolo della continuazione, la causa di esclusione della punibilità per parti- colare tenuità del fatto può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che, salve le condizioni ostative previste dall'art. 131 bis cod. pen., tenga conto di una serie di indicatori, rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti suc- cessivi ai fatti (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064).

3. Quanto al terzo motivo di ricorso, occorre rilevare preliminarmente che la cir- costanza attenuante del danno di speciale tenuità ha carattere oggettivo ed ai fini della sua applicazione occorre considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valu- tando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottra- zione della res, quando essi siano direttamente ricollegabili al reato (Sez. 5, n. 4028 del 19/12/2018, dep. 2019, Biscotti, Rv. 275485; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450).

Ciò posto in linea generale, in applicazione di tale principio, il diniego dell'atte- nuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è stato correttamente motivato sulla base dei seguenti elementi: a) il pregiudizio complessivo arrecato alle vittime, derivante altresì dall'elevato valore affettivo, in quanto tra l'altro erano state sottratte fedi nuziali; b) il concreto rischio di perdita definitiva dei beni sottratti, in quanto l'imputata li aveva già portati al compra-oro ai fini della loro vendita.

4. In relazione al quarto motivo di ricorso, va ricordato che, ai fini della sussi- stenza della circostanza aggravante comune di aver commesso il fatto con abuso di ospitalità, deve considerarsi ospite chi è accolto, anche occasionalmente, saltuaria- mente o momentaneamente, nella sfera domestica di altra persona, o in luogo da questa destinato all'esplicazione delle attività della vita privata, con il suo consenso (Sez. 3, n. 52435 del 03/10/2017, M., Rv. 271885; Sez. 1, n. 35187 del 10/07/2002, Botticelli, Rv. 222523).

Ciò posto la Corte anconetana ha fatto buon governo di tale principio, attribuendo rilievo alla frequente ospitalità offerta a causa delle difficoltà economiche della Barresi da parte dalle persone offese, le quali la aiutavano mediante doni in natura, passaggi in auto, aiuto scolastico ai suoi figli e regalie in prodotti alimentari; si è evidenziato che talora la Barresi svolgeva attività di baby-sitter e mai di collaboratrice domestica.

Alla luce di quanto appena esposto, appaiono del tutto irrilevanti gli elementi prospettati dalla ricorrente circa la natura saltuaria del rapporto di lavoro e le causali delle elargizioni di piccole somme di danaro.

5. Con riferimento al quinto motivo di ricorso, va evidenziato che il Tribunale aveva concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti, sebbene in motivazione avesse erroneamente ritenuto equi- valenti tali circostanze.

La Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado e, conseguentemente, anche il giudizio di prevalenza.

Dovendosi attribuire prevalenza al dispositivo sulla motivazione, e non essendo stato proposto appello da parte del P.M., la statuizione suindicata deve ritenersi pas- sata in giudicato.

Ricorre, pertanto, un'ipotesi di carenza di interesse a ricorrere, in quanto il giu- dizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, formulato nel dispositivo della sentenza di primo grado, è stato confermato in sede di appello.

In ogni caso, la Corte anconetana — richiamando quanto esposto sul punto dal Tribunale - ha rilevato la correttezza del giudizio di bilanciamento effettuato, alla luce del contesto in cui maturava l'azione delittuosa e della necessità di adeguare la pena al fatto.

Al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di Corte, va ricordato che la mo- tivazione circa il giudizio di comparazione sfugge al sindacato di legittimità qualora 4 non costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e la decisione sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450), apparendo sufficiente un richiamo all'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481).

Si tratta, pertanto, di un'argomentazione sintetica ma perfettamente aderente ai parametri motivazionali enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte.

6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

P. Q. M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; ci • 2 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 9 febbraio 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione ed euro trecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81, 624, 625, n. 2, e 61, n. 11, cod. pen., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, si impossessava di vari monili d'oro, sottraendoli dall'interno delle abitazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazioni di ospitalità, essendo amica delle persone offese e frequentando le loro abitazioni, ove spesso veniva anche lasciata sola. [OSCURATO:PERSONA] il 22 marzo 2015 ed in epoca ante- cedente. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo cinque motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 54 cod. pen.. Si deduce che la situazione di estremo disagio economico della Barresi, che co- stituiva fatto notorio nel piccolo centro abitato dove erano avvenuti i fatti, era stata evidenziata anche nella sentenza di primo grado, per cui la Corte di appello ha erro- neamente sottolineato la mancanza di allegazioni difensive. 2.2. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen.. Si osserva che dalla cessione di uno dei monili asseritamente sottratti era stata ricavata una modesta somma di danaro (poche decine di euro), trattandosi di beni di scarso valore economico. Inoltre, i reati costituivano violazioni episodiche, non in numero tale da costituire ex se dimostrazione di serialità del fatto. 2.3. Violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen.. Si rileva che la Corte di merito ha erroneamente giustificato il diniego di tale circostanza in relazione al valore affettivo dei beni sottratti nonché all'evenienza della loro potenziale rivendita e della conseguente impossibilità di recuperarli. Nella sen- tenza impugnata è stata erroneamente citata la giurisprudenza riguardante l'inter- pretazione di detto istituto in caso di reati plurioffensivi, mentre in relazione al reato di furto non è possibile discostarsi dal dato letterale ("lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità"). 2.4. Violazione dell'art. 61, n. 11, cod. pen.. Si deduce che nella fattispecie mancavano le relazioni d'ospitalità tra l'imputata e la persona offesa idonee a giustificare l'applicazione della circostanza aggravante, versandosi in ipotesi di lavoro saltuario, irregolare o, comunque, mai correttamente formalizzato tra le parti. Il danaro era elargito per spirito di carità e non a titolo di corrispettivo per l'attività di babysitter. 2.5. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta equivalenza tra circostanze ag- gravanti e circostanze attenuanti. Si osserva che il giudizio di mera equivalenza tra le circostanze è stato basato dai giudici di merito su frasi di stile e che la Corte anconetana non ha risposto alle specifiche censure formulate con l'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. In ordine al primo motivo di ricorso, va escluso che la situazione di indigenza sia di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, in quanto alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888). In senso analogo, si è sottolineato che l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritannente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ov- viarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640). La motivazione della sentenza impugnata è del tutto in linea coi predetti principi, in quanto la ricorrente si limita a dedurre la condizione di mero disagio economico, che avrebbe potuto fronteggiare mediante la fruizione dei servizi di assistenza so- ciale. 2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la confi- gurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisiva, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, la molteplicità dei reati commessi e la commis- sione dei reati ai danni di ben tre persone. Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, rientranti tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.. Al riguardo, nella sentenza impugnata è stato correttamente applicato il condivi- sibile principio affermato da questa Corte, secondo cui, in presenza di più reati unifi- cati dal vincolo della continuazione, la causa di esclusione della punibilità per parti- colare tenuità del fatto può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che, salve le condizioni ostative previste dall'art. 131 bis cod. pen., tenga conto di una serie di indicatori, rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti suc- cessivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064). 3. Quanto al terzo motivo di ricorso, occorre rilevare preliminarmente che la cir- costanza attenuante del danno di speciale tenuità ha carattere oggettivo ed ai fini della sua applicazione occorre considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valu- tando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottra- zione della res, quando essi siano direttamente ricollegabili al reato (Sez. 5, n. 4028 del 19/12/2018, dep. 2019, Biscotti, Rv. 275485; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450). Ciò posto in linea generale, in applicazione di tale principio, il diniego dell'atte- nuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è stato correttamente motivato sulla base dei seguenti elementi: a) il pregiudizio complessivo arrecato alle vittime, derivante altresì dall'elevato valore affettivo, in quanto tra l'altro erano state sottratte fedi nuziali; b) il concreto rischio di perdita definitiva dei beni sottratti, in quanto l'imputata li aveva già portati al compra-oro ai fini della loro vendita. 4. In relazione al quarto motivo di ricorso, va ricordato che, ai fini della sussi- stenza della circostanza aggravante comune di aver commesso il fatto con abuso di ospitalità, deve considerarsi ospite chi è accolto, anche occasionalmente, saltuaria- mente o momentaneamente, nella sfera domestica di altra persona, o in luogo da questa destinato all'esplicazione delle attività della vita privata, con il suo consenso (Sez. 3, n. 52435 del 03/10/2017, M., Rv. 271885; Sez. 1, n. 35187 del 10/07/2002, Botticelli, Rv. 222523). Ciò posto la Corte anconetana ha fatto buon governo di tale principio, attribuendo rilievo alla frequente ospitalità offerta a causa delle difficoltà economiche della Barresi da parte dalle persone offese, le quali la aiutavano mediante doni in natura, passaggi in auto, aiuto scolastico ai suoi figli e regalie in prodotti alimentari; si è evidenziato che talora la Barresi svolgeva attività di baby-sitter e mai di collaboratrice domestica. Alla luce di quanto appena esposto, appaiono del tutto irrilevanti gli elementi prospettati dalla ricorrente circa la natura saltuaria del rapporto di lavoro e le causali delle elargizioni di piccole somme di danaro. 5. Con riferimento al quinto motivo di ricorso, va evidenziato che il Tribunale aveva concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti, sebbene in motivazione avesse erroneamente ritenuto equi- valenti tali circostanze. La Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado e, conseguentemente, anche il giudizio di prevalenza. Dovendosi attribuire prevalenza al dispositivo sulla motivazione, e non essendo stato proposto appello da parte del P.M., la statuizione suindicata deve ritenersi pas- sata in giudicato. Ricorre, pertanto, un'ipotesi di carenza di interesse a ricorrere, in quanto il giu- dizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, formulato nel dispositivo della sentenza di primo grado, è stato confermato in sede di appello. In ogni caso, la Corte anconetana — richiamando quanto esposto sul punto dal Tribunale - ha rilevato la correttezza del giudizio di bilanciamento effettuato, alla luce del contesto in cui maturava l'azione delittuosa e della necessità di adeguare la pena al fatto. Al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di Corte, va ricordato che la mo- tivazione circa il giudizio di comparazione sfugge al sindacato di legittimità qualora 4 non costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e la decisione sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450), apparendo sufficiente un richiamo all'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481). Si tratta, pertanto, di un'argomentazione sintetica ma perfettamente aderente ai parametri motivazionali enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte. 6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). P. Q. M.
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