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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07068/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11764/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo.– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato.– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore.Numero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026– intimata –avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 6994/2016depositata in data 17 novembre 2016.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3febbraio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. notificava all’avv. [OSCURATO:PERSONA] cartella di pagamento n. 097 2013 0102229356, con cui richiedeva lacorresponsione dell’importo complessivo di euro 57.417,24, conseguenteall’avvenuta iscrizione a ruolo da parte dell’Agenzia delle Entrate di sommedovute a titolo di IVA ed IRAP ai sensi degli artt. 36 bis del D.P.R. n.600/1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633/1972.

In particolare, le sommerichieste risultavano iscritte a ruolo a titolo di IRAP per l’ammontare dieuro 36.737,96, nonché a titolo di IVA per la somma di euro 23.059,85, inrelazione all’anno d’imposta 2009.2.

Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorsodinanzi la C.t.p. di Roma, eccependo la mancanza di qualsivoglia notificadi un avviso bonario relativo a pretese irregolarità riscontrate; sicostituivano in giudizio l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] I diRoma ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo la conferma delproprio operato.3.

La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 14572/2015, accoglieva il ricorso delcontribuente.4.

Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. delLazio, dichiarando di prestare acquiescenza alla sentenza per la parte dellapretesa erariale afferente all’IVA e limitandosi a censurare l’operato dellaC.t.p. con esclusivo riferimento all’IRAP; si costituiva in giudizio ilcontribuente, chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo, a sua volta,appello incidentale, richiedendo, in caso di accoglimento del gravameproposto dall’Ufficio, la riduzione ad un terzo delle sanzioni applicate inNumero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026riferimento all’omesso versamento IRAP, non avendo l’Ufficio provatol’avvenuto perfezionamento della notifica dell’avviso bonario prescritto aisensi degli artt. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del D.P.R. n.633/1972.5.

La C.t.r. del Lazio, con sentenza n. 6994/2016, depositata in data 17novembre 2016, accoglieva l’appello dell’Ufficio.6.

Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistitocon controricorso.7.

Con ordinanza interlocutoria 24/07/2025, n. 21024, questa Cortedisponeva rinvio a nuovo ruolo affinché il contribuente, che avanzavaistanza della cessazione della materia del contendere in considerazione delfatto che dal cassetto fiscale si evinceva che l’Ufficio aveva proceduto allosgravio della cartella di pagamento, producesse il provvedimento disgravio e affinché l’Avvocatura dello Stato interloquisse sull’istanzamedesima.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 peril quale il contribuente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Preliminarmente, quanto all’istanza presentata dal contribuente didichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere, in data 30 settembre 2025, l’Avvocatura Generale dello Statoha fatto pervenire interlocuzione scritta con la quale ha riferito che larichiesta è manifestamente infondata, atteso che lo sgravio della cartella èstato effettuato al solo scopo di adempiere alla sentenza della C.t.p. diRoma n. 14572/13/15 favorevole al contribuente; contestualmente,l’Avvocatura Generale dello Stato insisteva per il rigetto del ricorso.Tale circostanza è confermata dal provvedimento di sgravio depositato, ilquale indica espressamente come causale la suddetta sentenza di primogrado.Numero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/20261.2.

L’adempimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, ad unapronuncia giurisdizionale di primo grado, provvisoriamente esecutiva, noncostituisce acquiescenza alla stessa e non determina la cessazione dellamateria del contendere qualora l’Ufficio abbia impugnato tale decisione.L’interesse dell’Amministrazione a coltivare il giudizio di appello (e,successivamente, di legittimità) permane, essendo finalizzato a ottenere lariforma della sentenza sfavorevole e a ripristinare la legittimità dellapropria pretesa impositiva.

Nel caso di specie, lo sgravio è stato un attodovuto in esecuzione di una sentenza non definitiva; tuttavia, l’Agenziadelle Entrate, avendo appellato la decisione della C.t.p., ha manifestato inmodo inequivocabile la volontà di non rinunciare alla pretesa fiscale.Pertanto, l’interesse alla decisione del presente ricorso sussiste e l’istanzadi declaratoria di cessazione della materia del contendere deve essererigettata.2.

Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 57, D.P.R. n. 546/1992, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicandonella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha stabilito che,relativamente alla dedotta inammissibilità della nuova eccezione sollevatadall’Ufficio con riferimento alle spese sostenute dal contribuente perprestazioni di lavoro dipendente, non si è in presenza di una deduzione diun nuovo presupposto d’imposta, bensì di un nuovo argomento difensivoche, in quanto tale, può essere adoperato per la prima volta anche inappello; in altri termini, la C.t.r. non ha considerato che l’eccezioneformulata dall’Ufficio per la prima volta in appello abbia introdotto, inrealtà, un nuovo tema di indagine relativo all’entità delle spese sostenutedal contribuente per prestazioni di lavoro dipendente e che, pertanto, lastessa eccezione sarebbe dovuta essere qualificata come nuova e, cometale, inammissibile nel secondo grado di giudizio.Numero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/20262.1.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 58, comma secondo, D. Lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamental’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.ha posto a fondamento della propria decisione le nuove provecolpevolmente non prodotte dall’Ufficio nel primo grado di giudizio, lequali, per tale motivo, dovrebbero considerarsi assolutamente precluse inappello, pena la violazione dell’art. 58, comma secondo, D. Lgs. n.546/1992, secondo il quale è ammessa la produzione di nuovi documentiin appello soltanto a patto che la parte fornisca la prova in giudizio di nonaverne curato il deposito in primo grado, nei termini previsti dal Codice diprocedura civile, per fatto a sé non imputabile.I primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminaticongiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.2.2.

Il ricorrente lamenta che la C.t.r. abbia erroneamente fondato lapropria decisione su una “nuova eccezione”, sollevata per la prima volta inappello dall'Agenzia delle Entrate e relativa alle spese sostenute perprestazioni di lavoro dipendente, e sui nuovi documenti a tal fine prodotti.Secondo il ricorrente, tale censura non costituiva una “mera difesa”, bensìintroduceva un nuovo tema di indagine, come tale inammissibile nelgiudizio di gravame.2.3.

L’Agenzia delle Entrate non ha proposto una domanda nuova in sededi gravame, limitandosi a rettificare la portata delle proprie difese senzamutare il petitum e la causa petendi; più in particolare, essendo oggettodel giudizio il presupposto impositivo dell’IRAP in relazione all’autonomaorganizzazione, non vi è stata alcuna nuova eccezione da parte dell’Ufficio,ma ulteriori deduzioni (come la presenza di diversi lavoratori dipendenti),finalizzate a contrastare la contestazione dei fatti costitutivi del creditotributario vantato dal contribuente.

Pertanto, non si ravvisa alcunamodificazione del tema di indagine, che rimane circoscritto alla pretesaNumero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026creditoria fatta valere dalla parte privata, atteso che l’Ufficio ha veramentecontestato la fondatezza della pretesa del contribuente.Con un noto arresto, seguito da altri di uguale tenore (Cass. 03702/2021,n. 2413), la Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema dicontenzioso tributario, il divieto di ultrapetizione e quello di proporrein appello nuove eccezioni (non rilevabili d’ufficio), posto dall’art. 57,comma 2, del D. lgs. n. 546 del 1992, riguardano eccezioni in sensotecnico e non le mere argomentazioni difensive, tendenti ad inficiare lasentenza sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quello esposto in primogrado, atteso che le difese, le argomentazioni e le prospettazioni con cuil'Amministrazione si difende dalle contestazioni già dedotte in giudizio noncostituiscono, a loro volta, eccezioni in senso stretto.2.4.

Quanto alla produzione di nuova documentazione (nel caso di specie:estratto di studio di settore e dichiarazione da cui si evinceva la presenzadi lavoratori dipendenti), con un noto arresto (Cass. n. 17921 del23/06/2021), preceduto da altri di eguale tenore, questa Corte ha piùvolte precisato che l’art. 58 del D. lgs. n. 546/92 concreta norma specialeper il processo tributario; tale norma appare, dunque, prevalente sull’art.345 cod. proc. civ., che consente la produzione, per la prima volta inappello, di prove documentali, ancorché preesistenti al giudizio di primogrado (Cass. 11/04/2018, n. 8927; Cass. 22/11/2017, n. 27774), anchealla parte rimasta in primo grado contumace (Cass. 16/11/2018, n.29568).

Ma ancor prima, i documenti sono ammissibili sulla base di uncostante indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. 17/11/2020, n. 26115;12/12/2023, n. 34756) secondo cui, nel processo tributario, è riconosciutala possibilità di produrre documenti in appello, avuto riguardo allaspecifica disposizione dettata, in deroga all’art. 345 cod. proc. civ., dall’art.58, comma 2, del D. lgs. n. 546 del 1992.

La produzione di documenti inappello va, tuttavia, esercitata – stante il richiamo operato dall’art. 61 D.lgs. n. 546 del 1992 alle norme relative al giudizio di primo grado – entroNumero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino aventi giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cuiall’art. 24, comma 1, del medesimo decreto, avendo tale termine, anche inassenza di espressa previsione di legge, natura perentoria, in ragione delloscopo che persegue e della funzione che adempie (Cass., sez. 5,30/01/2007, n. 1915; Cass., sez. 5, 16/11/2012, n. 20109; Cass., sez. 5,15/01/2014, n. 655; Cass., sez. 5, 24/02/2015, n. 3661).Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto buon governo dei principinormativi e giurisprudenziali testé declinati.3.

Con il terzo motivo di ricorso, nella cui rubrica si legge solo «inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamental’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.ha affermato la fondatezza dell’appello dell’Ufficio, atteso che, sulla basedegli elementi fattuali acquisiti al procedimento, deve ritenersi provata –da parte dell’Ufficio impositore – la sussistenza delle condizioni soggettiveche determinano l’assoggettabilità all’IRAP del contribuente; in particolare,la C.t.r., così pronunciandosi, ha errato nell’interpretazione delle normevigenti in materia di IRAP, reputando insufficiente, ai fini della decisionecirca l’assoggettabilità o meno ad IRAP, la prova posta dal contribuente evolta a giustificare l’entità delle spese sostenute per l’acquisto di benistrumentali e rendendo una decisione incongruamente motivata,soprattutto se si considera che la stessa risulta essere sostanzialmentefondata su un unico elemento che, in realtà, non avrebbe nemmenodovuto trovare ingresso all’interno del processo di appello, in quantocontraddistinto dal carattere della novità.3.1.

Il motivo è infondato.3.2.

Nell’analisi del requisito dell’autonoma organizzazione, ci si devecertamente orientare nell’ambito dei principi enunciati dalla pronunciadelle SS.

UU., Cass. 10/05/2016, n. 9451, secondo la quale «il requisitoprevisto dall’art. 2 del D. lgs. 15 settembre 1997, n. 446, il cuiNumero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede dilegittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a)sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia,quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilitàed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quodplerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività inassenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale dilavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore cheesplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive».3.3.

Inoltre, tradizionalmente, si afferma che «in tema di IRAP, anche allastregua dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dallaCorte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, l’esistenza diun’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto perl’assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioniindicati dall'art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altruiresponsabilità ed interesse, non dev’essere intesa in senso soggettivo,come autoorganizzazione creata e gestita dal professionista senza vincolidi subordinazione, ma in senso oggettivo, come esistenza di un apparatoesterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultantedall’aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui.

Essa èriscontrabile ogni qual volta il professionista si avvalga in modo nonoccasionale di lavoro altrui, o impieghi nell’organizzazione beni strumentalieccedenti, per quantità̀ o valore, il minimo comunemente ritenutoindispensabile per l'esercizio dell’attività̀», (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3673).Con specifico riguardo ai soggetti passivi e al presupposto impositivodell’IRAP, la giurisprudenza più recente ha chiarito che «l’esercizio di arti eprofessioni in forma societaria, così come mediante associazioni senzapersonalità giuridica, costituisce ex lege presupposto dell’impostaregionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concretoNumero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026la sussistenza di un’autonoma organizzazione.

Ed invero, si è ritenuto talerequisito implicito nella forma di esercizio dell’attività, salva la facoltà delcontribuente di dimostrare l’insussistenza dell’esercizio in forma associatadell’attività stessa» (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 10481; Cass. 26/11/2019, n.30873).3.4.

L’orientamento anzidetto è conforme al principio sancito dalla Cass.,SS.UU. del 2016, nn. 7371 e 7391, con cui si è risolto il contrastogiurisprudenziale relativo all’assoggettamento ad IRAP delle associazioniprofessionali, degli studi associati e delle società semplici esercenti attivitàdi lavoro autonomo, secondo cui «l’eventuale esclusione dall’IRAP dellesocietà semplici (esercenti attività di lavoro autonomo), delle associazioniprofessionali e degli studi associati è subordinata unicamente alladimostrazione che non viene esercitata nessuna attività produttiva informa associata.

In altre parole, va provato che il vincolo associativo nonsi è, in realtà, costituito».Infatti, più di recente, con un autorevole arresto (Cass. 04/04/2024, n.11107) si è ribadito che in tema di imposta regionale sulle attivitàproduttive, il presupposto della "autonoma organizzazione" richiestodall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuenteresponsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti ilminimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altruinon eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.È evidente, dunque, che nel caso di una attività professionale che siasvolta in assenza di elementi di organizzazione, sia mancante ilpresupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, rappresentato,secondo l’art. 2, D. lgs. n. 446 del 1997, dall’autonoma organizzazione.3.5.

Nel caso di specie, la C.t.r. ha fatto buon governo dei principi testédeclinati ed ha ampiamente motivato la sussistenza dell’autonomaorganizzazione, laddove si è così espressa: “Dunque, alla stregua deiconsolidati principi giurisprudenziali in materia di presupposto soggettivoNumero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026dell’IRAP, la Commissione ritiene che l’accertato impiego in manierarilevante e non occasionale, ma continuativa, da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA],del lavoro di più di un dipendente (a tempo pieno e part-time) e dinumerosi altri avvocati quali collaboratori, non costituisca un mero ausiliodell’attività personale del professionista, ma integri, indipendentementedalla valutazione degli altri fattori – in particolare, delle spese per i benistrumentali –, il requisito dell’autonoma organizzazione dotata di unminimo di autonomia in grado di potenziare ed accrescere la capacitàproduttiva del contribuente”.Sotto questo profilo, le argomentazioni svolte dal contribuente in memoriasono da disattendere perché, ove il professionista sia inserito in uno studioassociato, secondo l'id quod plerumque accidit, ed anche qualorasvolgesse una distinta e separata attività professionale (diversa da quellasvolta in forma associata), egli dovrebbe dimostrare di non fruire deibenefici organizzativi recati proprio dalla sua adesione alla dettaassociazione, che, proprio in ragione della sua forma collettiva,normalmente fa conseguire ai suoi aderenti utilità altre e aggiuntive, chenon si esauriscono in quelle della separata attività collettiva, in quanto,solitamente, comportano anche altri vantaggi organizzativi (come adesempio: le sostituzioni in attività – materiali e professionali – da parte dicolleghi di studio; l’utilizzazione di una segreteria o di locali di lavorocomuni; la possibilità di conferenze e colloqui professionali o altre attivitàallargate; l’utilizzazione di servizi collettivi e quant'altro caratterizzil'attività svolta in associazione professionale) incrementativi dellaricchezza prodotta (Cass. n. 19138/2008; Cass. n. 16337/2011; Cass. n.24088/2016; Cass. n. 29853/2017; Cass. n. 766/2019).Di poi, sul punto precipuo del motivo di ricorso, seppur è vero che pergiurisprudenza consolidata i compensi corrisposti ad altri avvocati noncostituiscono indici rilevanti ai fini dell'imposizione IRAP, nella fattispecie inoggetto, la circostanza che l'avvocato avesse due dipendenti a tempoNumero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026pieno e altri part time (dati questi emergenti dalla stessa dichiarazioni deiredditi e dallo studio di settore predisposto dallo stesso contribuente) siprofila dirimente circa l’esistenza del requisito dell’autonomaorganizzazione.4.

Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 36 bis, D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 bis, D.P.R. n.633/1972, in combinato disposto con l’art. 2, comma secondo, D. Lgs. n.462/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – Violazionee falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.», il contribuente lamenta l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio e l’error in procedendo nella parte in cui, nellasentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione,formulata dal contribuente, circa la mancata notifica dell’avviso bonario,nonostante il tema dell’errata notifica, da parte dell’Ufficio, dellacomunicazione di irregolarità al contribuente presso un indirizzo diverso daquello della sua residenza o del domicilio fiscale fosse stato ampiamenteillustrato dal contribuente sin dal primo grado di giudizio.Il motivo è infondato.4.1.

Sul punto, va premesso che sia l’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973che l’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 non prevedono affatto l’obbligo, incapo all’Ufficio, di comunicare l’esito della liquidazione sempre ecomunque, ma lo prevedono solo quando dai controlli automatici eseguitiemerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione.In ogni caso, non è prevista in alcun modo la sanzione della nullità dellecartelle di pagamento se queste ultime non siano precedute dallacomunicazione al contribuente degli esiti della liquidazione delladichiarazione.

Neppure l’art. 6, co. 5, della Legge n. 212/2000, poi,prevede la declaratoria di nullità in mancanza della preventivacomunicazione di irregolarità al contribuente qualora non sussistanoincertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.Numero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che “la notificadella cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittimaanche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dalD.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3, ogni qualvolta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte indichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra lesomme dichiarate e quelle effettivamente versate” (Cass. 06/03/2024, n.5981 e giurisprudenza ivi richiamata)5.

In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate indispositivo.Numero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] PagamentoIRAP 2009ROBERTA [OSCURATO:PERSONA] Presidente R.G.N.11764/2017MARIA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA]GIANLUCA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereLUIGI [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11764/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo.– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato.– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore.Numero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026– intimata –avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 6994/2016depositata in data 17 novembre 2016.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3febbraio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. notificava all’avv. [OSCURATO:PERSONA] cartella di pagamento n. 097 2013 0102229356, con cui richiedeva lacorresponsione dell’importo complessivo di euro 57.417,24, conseguenteall’avvenuta iscrizione a ruolo da parte dell’Agenzia delle Entrate di sommedovute a titolo di IVA ed IRAP ai sensi degli artt. 36 bis del D.P.R. n.600/1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633/1972.

In particolare, le sommerichieste risultavano iscritte a ruolo a titolo di IRAP per l’ammontare dieuro 36.737,96, nonché a titolo di IVA per la somma di euro 23.059,85, inrelazione all’anno d’imposta 2009.2.

Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorsodinanzi la C.t.p. di Roma, eccependo la mancanza di qualsivoglia notificadi un avviso bonario relativo a pretese irregolarità riscontrate; sicostituivano in giudizio l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] I diRoma ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo la conferma delproprio operato.3.

La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 14572/2015, accoglieva il ricorso delcontribuente.4.

Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. delLazio, dichiarando di prestare acquiescenza alla sentenza per la parte dellapretesa erariale afferente all’IVA e limitandosi a censurare l’operato dellaC.t.p. con esclusivo riferimento all’IRAP; si costituiva in giudizio ilcontribuente, chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo, a sua volta,appello incidentale, richiedendo, in caso di accoglimento del gravameproposto dall’Ufficio, la riduzione ad un terzo delle sanzioni applicate inNumero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026riferimento all’omesso versamento IRAP, non avendo l’Ufficio provatol’avvenuto perfezionamento della notifica dell’avviso bonario prescritto aisensi degli artt. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del D.P.R. n.633/1972.5.

La C.t.r. del Lazio, con sentenza n. 6994/2016, depositata in data 17novembre 2016, accoglieva l’appello dell’Ufficio.6.

Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistitocon controricorso.7.

Con ordinanza interlocutoria 24/07/2025, n. 21024, questa Cortedisponeva rinvio a nuovo ruolo affinché il contribuente, che avanzavaistanza della cessazione della materia del contendere in considerazione delfatto che dal cassetto fiscale si evinceva che l’Ufficio aveva proceduto allosgravio della cartella di pagamento, producesse il provvedimento disgravio e affinché l’Avvocatura dello Stato interloquisse sull’istanzamedesima.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 peril quale il contribuente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Preliminarmente, quanto all’istanza presentata dal contribuente didichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere, in data 30 settembre 2025, l’Avvocatura Generale dello Statoha fatto pervenire interlocuzione scritta con la quale ha riferito che larichiesta è manifestamente infondata, atteso che lo sgravio della cartella èstato effettuato al solo scopo di adempiere alla sentenza della C.t.p. diRoma n. 14572/13/15 favorevole al contribuente; contestualmente,l’Avvocatura Generale dello Stato insisteva per il rigetto del ricorso.Tale circostanza è confermata dal provvedimento di sgravio depositato, ilquale indica espressamente come causale la suddetta sentenza di primogrado.Numero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/20261.2.

L’adempimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, ad unapronuncia giurisdizionale di primo grado, provvisoriamente esecutiva, noncostituisce acquiescenza alla stessa e non determina la cessazione dellamateria del contendere qualora l’Ufficio abbia impugnato tale decisione.L’interesse dell’Amministrazione a coltivare il giudizio di appello (e,successivamente, di legittimità) permane, essendo finalizzato a ottenere lariforma della sentenza sfavorevole e a ripristinare la legittimità dellapropria pretesa impositiva.

Nel caso di specie, lo sgravio è stato un attodovuto in esecuzione di una sentenza non definitiva; tuttavia, l’Agenziadelle Entrate, avendo appellato la decisione della C.t.p., ha manifestato inmodo inequivocabile la volontà di non rinunciare alla pretesa fiscale.Pertanto, l’interesse alla decisione del presente ricorso sussiste e l’istanzadi declaratoria di cessazione della materia del contendere deve essererigettata.2.

Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 57, D.P.R. n. 546/1992, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicandonella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha stabilito che,relativamente alla dedotta inammissibilità della nuova eccezione sollevatadall’Ufficio con riferimento alle spese sostenute dal contribuente perprestazioni di lavoro dipendente, non si è in presenza di una deduzione diun nuovo presupposto d’imposta, bensì di un nuovo argomento difensivoche, in quanto tale, può essere adoperato per la prima volta anche inappello; in altri termini, la C.t.r. non ha considerato che l’eccezioneformulata dall’Ufficio per la prima volta in appello abbia introdotto, inrealtà, un nuovo tema di indagine relativo all’entità delle spese sostenutedal contribuente per prestazioni di lavoro dipendente e che, pertanto, lastessa eccezione sarebbe dovuta essere qualificata come nuova e, cometale, inammissibile nel secondo grado di giudizio.Numero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/20262.1.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 58, comma secondo, D. Lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamental’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.ha posto a fondamento della propria decisione le nuove provecolpevolmente non prodotte dall’Ufficio nel primo grado di giudizio, lequali, per tale motivo, dovrebbero considerarsi assolutamente precluse inappello, pena la violazione dell’art. 58, comma secondo, D. Lgs. n.546/1992, secondo il quale è ammessa la produzione di nuovi documentiin appello soltanto a patto che la parte fornisca la prova in giudizio di nonaverne curato il deposito in primo grado, nei termini previsti dal Codice diprocedura civile, per fatto a sé non imputabile.I primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminaticongiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.2.2.

Il ricorrente lamenta che la C.t.r. abbia erroneamente fondato lapropria decisione su una “nuova eccezione”, sollevata per la prima volta inappello dall'Agenzia delle Entrate e relativa alle spese sostenute perprestazioni di lavoro dipendente, e sui nuovi documenti a tal fine prodotti.Secondo il ricorrente, tale censura non costituiva una “mera difesa”, bensìintroduceva un nuovo tema di indagine, come tale inammissibile nelgiudizio di gravame.2.3.

L’Agenzia delle Entrate non ha proposto una domanda nuova in sededi gravame, limitandosi a rettificare la portata delle proprie difese senzamutare il petitum e la causa petendi; più in particolare, essendo oggettodel giudizio il presupposto impositivo dell’IRAP in relazione all’autonomaorganizzazione, non vi è stata alcuna nuova eccezione da parte dell’Ufficio,ma ulteriori deduzioni (come la presenza di diversi lavoratori dipendenti),finalizzate a contrastare la contestazione dei fatti costitutivi del creditotributario vantato dal contribuente.

Pertanto, non si ravvisa alcunamodificazione del tema di indagine, che rimane circoscritto alla pretesaNumero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026creditoria fatta valere dalla parte privata, atteso che l’Ufficio ha veramentecontestato la fondatezza della pretesa del contribuente.Con un noto arresto, seguito da altri di uguale tenore (Cass. 03702/2021,n. 2413), la Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema dicontenzioso tributario, il divieto di ultrapetizione e quello di proporrein appello nuove eccezioni (non rilevabili d’ufficio), posto dall’art. 57,comma 2, del D. lgs. n. 546 del 1992, riguardano eccezioni in sensotecnico e non le mere argomentazioni difensive, tendenti ad inficiare lasentenza sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quello esposto in primogrado, atteso che le difese, le argomentazioni e le prospettazioni con cuil'Amministrazione si difende dalle contestazioni già dedotte in giudizio noncostituiscono, a loro volta, eccezioni in senso stretto.2.4.

Quanto alla produzione di nuova documentazione (nel caso di specie:estratto di studio di settore e dichiarazione da cui si evinceva la presenzadi lavoratori dipendenti), con un noto arresto (Cass. n. 17921 del23/06/2021), preceduto da altri di eguale tenore, questa Corte ha piùvolte precisato che l’art. 58 del D. lgs. n. 546/92 concreta norma specialeper il processo tributario; tale norma appare, dunque, prevalente sull’art.345 cod. proc. civ., che consente la produzione, per la prima volta inappello, di prove documentali, ancorché preesistenti al giudizio di primogrado (Cass. 11/04/2018, n. 8927; Cass. 22/11/2017, n. 27774), anchealla parte rimasta in primo grado contumace (Cass. 16/11/2018, n.29568).

Ma ancor prima, i documenti sono ammissibili sulla base di uncostante indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. 17/11/2020, n. 26115;12/12/2023, n. 34756) secondo cui, nel processo tributario, è riconosciutala possibilità di produrre documenti in appello, avuto riguardo allaspecifica disposizione dettata, in deroga all’art. 345 cod. proc. civ., dall’art.58, comma 2, del D. lgs. n. 546 del 1992.

La produzione di documenti inappello va, tuttavia, esercitata – stante il richiamo operato dall’art. 61 D.lgs. n. 546 del 1992 alle norme relative al giudizio di primo grado – entroNumero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino aventi giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cuiall’art. 24, comma 1, del medesimo decreto, avendo tale termine, anche inassenza di espressa previsione di legge, natura perentoria, in ragione delloscopo che persegue e della funzione che adempie (Cass., sez. 5,30/01/2007, n. 1915; Cass., sez. 5, 16/11/2012, n. 20109; Cass., sez. 5,15/01/2014, n. 655; Cass., sez. 5, 24/02/2015, n. 3661).Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto buon governo dei principinormativi e giurisprudenziali testé declinati.3.

Con il terzo motivo di ricorso, nella cui rubrica si legge solo «inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamental’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.ha affermato la fondatezza dell’appello dell’Ufficio, atteso che, sulla basedegli elementi fattuali acquisiti al procedimento, deve ritenersi provata –da parte dell’Ufficio impositore – la sussistenza delle condizioni soggettiveche determinano l’assoggettabilità all’IRAP del contribuente; in particolare,la C.t.r., così pronunciandosi, ha errato nell’interpretazione delle normevigenti in materia di IRAP, reputando insufficiente, ai fini della decisionecirca l’assoggettabilità o meno ad IRAP, la prova posta dal contribuente evolta a giustificare l’entità delle spese sostenute per l’acquisto di benistrumentali e rendendo una decisione incongruamente motivata,soprattutto se si considera che la stessa risulta essere sostanzialmentefondata su un unico elemento che, in realtà, non avrebbe nemmenodovuto trovare ingresso all’interno del processo di appello, in quantocontraddistinto dal carattere della novità.3.1.

Il motivo è infondato.3.2.

Nell’analisi del requisito dell’autonoma organizzazione, ci si devecertamente orientare nell’ambito dei principi enunciati dalla pronunciadelle SS.

UU., Cass. 10/05/2016, n. 9451, secondo la quale «il requisitoprevisto dall’art. 2 del D. lgs. 15 settembre 1997, n. 446, il cuiNumero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede dilegittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a)sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia,quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilitàed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quodplerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività inassenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale dilavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore cheesplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive».3.3.

Inoltre, tradizionalmente, si afferma che «in tema di IRAP, anche allastregua dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dallaCorte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, l’esistenza diun’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto perl’assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioniindicati dall'art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altruiresponsabilità ed interesse, non dev’essere intesa in senso soggettivo,come autoorganizzazione creata e gestita dal professionista senza vincolidi subordinazione, ma in senso oggettivo, come esistenza di un apparatoesterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultantedall’aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui.

Essa èriscontrabile ogni qual volta il professionista si avvalga in modo nonoccasionale di lavoro altrui, o impieghi nell’organizzazione beni strumentalieccedenti, per quantità̀ o valore, il minimo comunemente ritenutoindispensabile per l'esercizio dell’attività̀», (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3673).Con specifico riguardo ai soggetti passivi e al presupposto impositivodell’IRAP, la giurisprudenza più recente ha chiarito che «l’esercizio di arti eprofessioni in forma societaria, così come mediante associazioni senzapersonalità giuridica, costituisce ex lege presupposto dell’impostaregionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concretoNumero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026la sussistenza di un’autonoma organizzazione.

Ed invero, si è ritenuto talerequisito implicito nella forma di esercizio dell’attività, salva la facoltà delcontribuente di dimostrare l’insussistenza dell’esercizio in forma associatadell’attività stessa» (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 10481; Cass. 26/11/2019, n.30873).3.4.

L’orientamento anzidetto è conforme al principio sancito dalla Cass.,SS.UU. del 2016, nn. 7371 e 7391, con cui si è risolto il contrastogiurisprudenziale relativo all’assoggettamento ad IRAP delle associazioniprofessionali, degli studi associati e delle società semplici esercenti attivitàdi lavoro autonomo, secondo cui «l’eventuale esclusione dall’IRAP dellesocietà semplici (esercenti attività di lavoro autonomo), delle associazioniprofessionali e degli studi associati è subordinata unicamente alladimostrazione che non viene esercitata nessuna attività produttiva informa associata.

In altre parole, va provato che il vincolo associativo nonsi è, in realtà, costituito».Infatti, più di recente, con un autorevole arresto (Cass. 04/04/2024, n.11107) si è ribadito che in tema di imposta regionale sulle attivitàproduttive, il presupposto della "autonoma organizzazione" richiestodall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuenteresponsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti ilminimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altruinon eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.È evidente, dunque, che nel caso di una attività professionale che siasvolta in assenza di elementi di organizzazione, sia mancante ilpresupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, rappresentato,secondo l’art. 2, D. lgs. n. 446 del 1997, dall’autonoma organizzazione.3.5.

Nel caso di specie, la C.t.r. ha fatto buon governo dei principi testédeclinati ed ha ampiamente motivato la sussistenza dell’autonomaorganizzazione, laddove si è così espressa: “Dunque, alla stregua deiconsolidati principi giurisprudenziali in materia di presupposto soggettivoNumero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026dell’IRAP, la Commissione ritiene che l’accertato impiego in manierarilevante e non occasionale, ma continuativa, da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA],del lavoro di più di un dipendente (a tempo pieno e part-time) e dinumerosi altri avvocati quali collaboratori, non costituisca un mero ausiliodell’attività personale del professionista, ma integri, indipendentementedalla valutazione degli altri fattori – in particolare, delle spese per i benistrumentali –, il requisito dell’autonoma organizzazione dotata di unminimo di autonomia in grado di potenziare ed accrescere la capacitàproduttiva del contribuente”.Sotto questo profilo, le argomentazioni svolte dal contribuente in memoriasono da disattendere perché, ove il professionista sia inserito in uno studioassociato, secondo l'id quod plerumque accidit, ed anche qualorasvolgesse una distinta e separata attività professionale (diversa da quellasvolta in forma associata), egli dovrebbe dimostrare di non fruire deibenefici organizzativi recati proprio dalla sua adesione alla dettaassociazione, che, proprio in ragione della sua forma collettiva,normalmente fa conseguire ai suoi aderenti utilità altre e aggiuntive, chenon si esauriscono in quelle della separata attività collettiva, in quanto,solitamente, comportano anche altri vantaggi organizzativi (come adesempio: le sostituzioni in attività – materiali e professionali – da parte dicolleghi di studio; l’utilizzazione di una segreteria o di locali di lavorocomuni; la possibilità di conferenze e colloqui professionali o altre attivitàallargate; l’utilizzazione di servizi collettivi e quant'altro caratterizzil'attività svolta in associazione professionale) incrementativi dellaricchezza prodotta (Cass. n. 19138/2008; Cass. n. 16337/2011; Cass. n.24088/2016; Cass. n. 29853/2017; Cass. n. 766/2019).Di poi, sul punto precipuo del motivo di ricorso, seppur è vero che pergiurisprudenza consolidata i compensi corrisposti ad altri avvocati noncostituiscono indici rilevanti ai fini dell'imposizione IRAP, nella fattispecie inoggetto, la circostanza che l'avvocato avesse due dipendenti a tempoNumero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026pieno e altri part time (dati questi emergenti dalla stessa dichiarazioni deiredditi e dallo studio di settore predisposto dallo stesso contribuente) siprofila dirimente circa l’esistenza del requisito dell’autonomaorganizzazione.4.

Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 36 bis, D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 bis, D.P.R. n.633/1972, in combinato disposto con l’art. 2, comma secondo, D. Lgs. n.462/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – Violazionee falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.», il contribuente lamenta l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio e l’error in procedendo nella parte in cui, nellasentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione,formulata dal contribuente, circa la mancata notifica dell’avviso bonario,nonostante il tema dell’errata notifica, da parte dell’Ufficio, dellacomunicazione di irregolarità al contribuente presso un indirizzo diverso daquello della sua residenza o del domicilio fiscale fosse stato ampiamenteillustrato dal contribuente sin dal primo grado di giudizio.Il motivo è infondato.4.1.

Sul punto, va premesso che sia l’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973che l’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 non prevedono affatto l’obbligo, incapo all’Ufficio, di comunicare l’esito della liquidazione sempre ecomunque, ma lo prevedono solo quando dai controlli automatici eseguitiemerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione.In ogni caso, non è prevista in alcun modo la sanzione della nullità dellecartelle di pagamento se queste ultime non siano precedute dallacomunicazione al contribuente degli esiti della liquidazione delladichiarazione.

Neppure l’art. 6, co. 5, della Legge n. 212/2000, poi,prevede la declaratoria di nullità in mancanza della preventivacomunicazione di irregolarità al contribuente qualora non sussistanoincertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.Numero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che “la notificadella cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittimaanche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dalD.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3, ogni qualvolta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte indichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra lesomme dichiarate e quelle effettivamente versate” (Cass. 06/03/2024, n.5981 e giurisprudenza ivi richiamata)5.

In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate indispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le speseprocessuali che si liquidano in € 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdel medesimo art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma all’esito della camera di consiglio del 3 febbraio 2026.La PresidenteRoberta CrucittiP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le speseprocessuali che si liquidano in € 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdel medesimo art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma all’esito della camera di consiglio del 3 febbraio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11764/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo.– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato.– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore.Numero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026– intimata –avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 6994/2016depositata in data 17 novembre 2016.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3febbraio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. notificava all’avv. [OSCURATO:PERSONA] cartella di pagamento n. 097 2013 0102229356, con cui richiedeva lacorresponsione dell’importo complessivo di euro 57.417,24, conseguenteall’avvenuta iscrizione a ruolo da parte dell’Agenzia delle Entrate di sommedovute a titolo di IVA ed IRAP ai sensi degli artt. 36 bis del D.P.R. n.600/1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633/1972. In particolare, le sommerichieste risultavano iscritte a ruolo a titolo di IRAP per l’ammontare dieuro 36.737,96, nonché a titolo di IVA per la somma di euro 23.059,85, inrelazione all’anno d’imposta 2009.2. Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorsodinanzi la C.t.p. di Roma, eccependo la mancanza di qualsivoglia notificadi un avviso bonario relativo a pretese irregolarità riscontrate; sicostituivano in giudizio l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] I diRoma ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo la conferma delproprio operato.3. La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 14572/2015, accoglieva il ricorso delcontribuente.4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. delLazio, dichiarando di prestare acquiescenza alla sentenza per la parte dellapretesa erariale afferente all’IVA e limitandosi a censurare l’operato dellaC.t.p. con esclusivo riferimento all’IRAP; si costituiva in giudizio ilcontribuente, chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo, a sua volta,appello incidentale, richiedendo, in caso di accoglimento del gravameproposto dall’Ufficio, la riduzione ad un terzo delle sanzioni applicate inNumero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026riferimento all’omesso versamento IRAP, non avendo l’Ufficio provatol’avvenuto perfezionamento della notifica dell’avviso bonario prescritto aisensi degli artt. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del D.P.R. n.633/1972.5. La C.t.r. del Lazio, con sentenza n. 6994/2016, depositata in data 17novembre 2016, accoglieva l’appello dell’Ufficio.6. Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistitocon controricorso.7. Con ordinanza interlocutoria 24/07/2025, n. 21024, questa Cortedisponeva rinvio a nuovo ruolo affinché il contribuente, che avanzavaistanza della cessazione della materia del contendere in considerazione delfatto che dal cassetto fiscale si evinceva che l’Ufficio aveva proceduto allosgravio della cartella di pagamento, producesse il provvedimento disgravio e affinché l’Avvocatura dello Stato interloquisse sull’istanzamedesima.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 peril quale il contribuente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]:1. Preliminarmente, quanto all’istanza presentata dal contribuente didichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere, in data 30 settembre 2025, l’Avvocatura Generale dello Statoha fatto pervenire interlocuzione scritta con la quale ha riferito che larichiesta è manifestamente infondata, atteso che lo sgravio della cartella èstato effettuato al solo scopo di adempiere alla sentenza della C.t.p. diRoma n. 14572/13/15 favorevole al contribuente; contestualmente,l’Avvocatura Generale dello Stato insisteva per il rigetto del ricorso.Tale circostanza è confermata dal provvedimento di sgravio depositato, ilquale indica espressamente come causale la suddetta sentenza di primogrado.Numero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/20261.2. L’adempimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, ad unapronuncia giurisdizionale di primo grado, provvisoriamente esecutiva, noncostituisce acquiescenza alla stessa e non determina la cessazione dellamateria del contendere qualora l’Ufficio abbia impugnato tale decisione.L’interesse dell’Amministrazione a coltivare il giudizio di appello (e,successivamente, di legittimità) permane, essendo finalizzato a ottenere lariforma della sentenza sfavorevole e a ripristinare la legittimità dellapropria pretesa impositiva. Nel caso di specie, lo sgravio è stato un attodovuto in esecuzione di una sentenza non definitiva; tuttavia, l’Agenziadelle Entrate, avendo appellato la decisione della C.t.p., ha manifestato inmodo inequivocabile la volontà di non rinunciare alla pretesa fiscale.Pertanto, l’interesse alla decisione del presente ricorso sussiste e l’istanzadi declaratoria di cessazione della materia del contendere deve essererigettata.2. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 57, D.P.R. n. 546/1992, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicandonella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha stabilito che,relativamente alla dedotta inammissibilità della nuova eccezione sollevatadall’Ufficio con riferimento alle spese sostenute dal contribuente perprestazioni di lavoro dipendente, non si è in presenza di una deduzione diun nuovo presupposto d’imposta, bensì di un nuovo argomento difensivoche, in quanto tale, può essere adoperato per la prima volta anche inappello; in altri termini, la C.t.r. non ha considerato che l’eccezioneformulata dall’Ufficio per la prima volta in appello abbia introdotto, inrealtà, un nuovo tema di indagine relativo all’entità delle spese sostenutedal contribuente per prestazioni di lavoro dipendente e che, pertanto, lastessa eccezione sarebbe dovuta essere qualificata come nuova e, cometale, inammissibile nel secondo grado di giudizio.Numero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/20262.1. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 58, comma secondo, D. Lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamental’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.ha posto a fondamento della propria decisione le nuove provecolpevolmente non prodotte dall’Ufficio nel primo grado di giudizio, lequali, per tale motivo, dovrebbero considerarsi assolutamente precluse inappello, pena la violazione dell’art. 58, comma secondo, D. Lgs. n.546/1992, secondo il quale è ammessa la produzione di nuovi documentiin appello soltanto a patto che la parte fornisca la prova in giudizio di nonaverne curato il deposito in primo grado, nei termini previsti dal Codice diprocedura civile, per fatto a sé non imputabile.I primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminaticongiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.2.2. Il ricorrente lamenta che la C.t.r. abbia erroneamente fondato lapropria decisione su una “nuova eccezione”, sollevata per la prima volta inappello dall'Agenzia delle Entrate e relativa alle spese sostenute perprestazioni di lavoro dipendente, e sui nuovi documenti a tal fine prodotti.Secondo il ricorrente, tale censura non costituiva una “mera difesa”, bensìintroduceva un nuovo tema di indagine, come tale inammissibile nelgiudizio di gravame.2.3. L’Agenzia delle Entrate non ha proposto una domanda nuova in sededi gravame, limitandosi a rettificare la portata delle proprie difese senzamutare il petitum e la causa petendi; più in particolare, essendo oggettodel giudizio il presupposto impositivo dell’IRAP in relazione all’autonomaorganizzazione, non vi è stata alcuna nuova eccezione da parte dell’Ufficio,ma ulteriori deduzioni (come la presenza di diversi lavoratori dipendenti),finalizzate a contrastare la contestazione dei fatti costitutivi del creditotributario vantato dal contribuente.  Pertanto, non si ravvisa alcunamodificazione del tema di indagine, che rimane circoscritto alla pretesaNumero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026creditoria fatta valere dalla parte privata, atteso che l’Ufficio ha veramentecontestato la fondatezza della pretesa del contribuente.Con un noto arresto, seguito da altri di uguale tenore (Cass. 03702/2021,n. 2413), la Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema dicontenzioso tributario, il divieto di ultrapetizione e quello di proporrein appello nuove eccezioni (non rilevabili d’ufficio), posto dall’art. 57,comma 2, del D. lgs. n. 546 del 1992, riguardano eccezioni in sensotecnico e non le mere argomentazioni difensive, tendenti ad inficiare lasentenza sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quello esposto in primogrado, atteso che le difese, le argomentazioni e le prospettazioni con cuil'Amministrazione si difende dalle contestazioni già dedotte in giudizio noncostituiscono, a loro volta, eccezioni in senso stretto.2.4. Quanto alla produzione di nuova documentazione (nel caso di specie:estratto di studio di settore e dichiarazione da cui si evinceva la presenzadi lavoratori dipendenti), con un noto arresto (Cass. n. 17921 del23/06/2021), preceduto da altri di eguale tenore, questa Corte ha piùvolte precisato che l’art. 58 del D. lgs. n. 546/92 concreta norma specialeper il processo tributario; tale norma appare, dunque, prevalente sull’art.345 cod. proc. civ., che consente la produzione, per la prima volta inappello, di prove documentali, ancorché preesistenti al giudizio di primogrado (Cass. 11/04/2018, n. 8927; Cass. 22/11/2017, n. 27774), anchealla parte rimasta in primo grado contumace (Cass. 16/11/2018, n.29568). Ma ancor prima, i documenti sono ammissibili sulla base di uncostante indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. 17/11/2020, n. 26115;12/12/2023, n. 34756) secondo cui, nel processo tributario, è riconosciutala possibilità di produrre documenti in appello, avuto riguardo allaspecifica disposizione dettata, in deroga all’art. 345 cod. proc. civ., dall’art.58, comma 2, del  D. lgs. n. 546 del 1992. La produzione di documenti inappello va, tuttavia, esercitata – stante il richiamo operato dall’art. 61 D.lgs. n. 546 del 1992 alle norme relative al giudizio di primo grado – entroNumero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino aventi giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cuiall’art. 24, comma 1, del medesimo decreto, avendo tale termine, anche inassenza di espressa previsione di legge, natura perentoria, in ragione delloscopo che persegue e della funzione che adempie (Cass., sez. 5,30/01/2007, n. 1915; Cass., sez. 5, 16/11/2012, n. 20109; Cass., sez. 5,15/01/2014, n. 655; Cass., sez. 5, 24/02/2015, n. 3661).Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto buon governo dei principinormativi e giurisprudenziali testé declinati.3. Con il terzo motivo di ricorso, nella cui rubrica si legge solo «inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamental’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.ha affermato la fondatezza dell’appello dell’Ufficio, atteso che, sulla basedegli elementi fattuali acquisiti al procedimento, deve ritenersi provata –da parte dell’Ufficio impositore – la sussistenza delle condizioni soggettiveche determinano l’assoggettabilità all’IRAP del contribuente; in particolare,la C.t.r., così pronunciandosi, ha errato nell’interpretazione delle normevigenti in materia di IRAP, reputando insufficiente, ai fini della decisionecirca l’assoggettabilità o meno ad IRAP, la prova posta dal contribuente evolta a giustificare l’entità delle spese sostenute per l’acquisto di benistrumentali e rendendo una decisione incongruamente motivata,soprattutto se si considera che la stessa risulta essere sostanzialmentefondata su un unico elemento che, in realtà, non avrebbe nemmenodovuto trovare ingresso all’interno del processo di appello, in quantocontraddistinto dal carattere della novità.3.1. Il motivo è infondato.3.2. Nell’analisi del requisito dell’autonoma organizzazione, ci si devecertamente orientare nell’ambito dei principi enunciati dalla pronunciadelle SS. UU., Cass. 10/05/2016, n. 9451, secondo la quale «il requisitoprevisto dall’art. 2 del D. lgs. 15 settembre 1997, n. 446, il cuiNumero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede dilegittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a)sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia,quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilitàed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quodplerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività inassenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale dilavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore cheesplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive».3.3.  Inoltre, tradizionalmente, si afferma che «in tema di IRAP, anche allastregua dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dallaCorte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, l’esistenza diun’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto perl’assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioniindicati dall'art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altruiresponsabilità ed interesse, non dev’essere intesa in senso soggettivo,come autoorganizzazione creata e gestita dal professionista senza vincolidi subordinazione, ma in senso oggettivo, come esistenza di un apparatoesterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultantedall’aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui. Essa èriscontrabile ogni qual volta il professionista si avvalga in modo nonoccasionale di lavoro altrui, o impieghi nell’organizzazione beni strumentalieccedenti, per quantità̀ o valore, il minimo comunemente ritenutoindispensabile per l'esercizio dell’attività̀», (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3673).Con specifico riguardo ai soggetti passivi e al presupposto impositivodell’IRAP, la giurisprudenza più recente ha chiarito che «l’esercizio di arti eprofessioni in forma societaria, così come mediante associazioni senzapersonalità giuridica, costituisce ex lege presupposto dell’impostaregionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concretoNumero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026la sussistenza di un’autonoma organizzazione. Ed invero, si è ritenuto talerequisito implicito nella forma di esercizio dell’attività, salva la facoltà delcontribuente di dimostrare l’insussistenza dell’esercizio in forma associatadell’attività stessa» (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 10481; Cass. 26/11/2019, n.30873).3.4.  L’orientamento anzidetto è conforme al principio sancito dalla Cass.,SS.UU. del 2016, nn. 7371 e 7391, con cui si è risolto il contrastogiurisprudenziale relativo all’assoggettamento ad IRAP delle associazioniprofessionali, degli studi associati e delle società semplici esercenti attivitàdi lavoro autonomo, secondo cui «l’eventuale esclusione dall’IRAP dellesocietà semplici (esercenti attività di lavoro autonomo), delle associazioniprofessionali e degli studi associati è subordinata unicamente alladimostrazione che non viene esercitata nessuna attività produttiva informa associata. In altre parole, va provato che il vincolo associativo nonsi è, in realtà, costituito».Infatti, più di recente, con un autorevole arresto (Cass. 04/04/2024, n.11107) si è ribadito che in tema di imposta regionale sulle attivitàproduttive, il presupposto della "autonoma organizzazione" richiestodall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuenteresponsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti ilminimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altruinon eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.È evidente, dunque, che nel caso di una attività professionale che siasvolta in assenza di elementi di organizzazione, sia mancante ilpresupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, rappresentato,secondo l’art. 2, D. lgs. n. 446 del 1997, dall’autonoma organizzazione.3.5. Nel caso di specie, la C.t.r. ha fatto buon governo dei principi testédeclinati ed ha ampiamente motivato la sussistenza dell’autonomaorganizzazione, laddove si è così espressa: “Dunque, alla stregua deiconsolidati principi giurisprudenziali in materia di presupposto soggettivoNumero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026dell’IRAP, la Commissione ritiene che l’accertato impiego in manierarilevante e non occasionale, ma continuativa, da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA],del lavoro di più di un dipendente (a tempo pieno e part-time) e dinumerosi altri avvocati quali collaboratori, non costituisca un mero ausiliodell’attività personale del professionista, ma integri, indipendentementedalla valutazione degli altri fattori – in particolare, delle spese per i benistrumentali –, il requisito dell’autonoma organizzazione dotata di unminimo di autonomia in grado di potenziare ed accrescere la capacitàproduttiva del contribuente”.Sotto questo profilo, le argomentazioni svolte dal contribuente in memoriasono da disattendere perché, ove il professionista sia inserito in uno studioassociato, secondo l'id quod plerumque accidit, ed anche qualorasvolgesse una distinta e separata attività professionale (diversa da quellasvolta in forma associata), egli dovrebbe dimostrare di non fruire deibenefici organizzativi recati proprio dalla sua adesione alla dettaassociazione, che, proprio in ragione della sua forma collettiva,normalmente fa conseguire ai suoi aderenti utilità altre e aggiuntive, chenon si esauriscono in quelle della separata attività collettiva, in quanto,solitamente, comportano anche altri vantaggi organizzativi (come adesempio: le sostituzioni in attività – materiali e professionali – da parte dicolleghi di studio; l’utilizzazione di una segreteria o di locali di lavorocomuni; la possibilità di conferenze e colloqui professionali o altre attivitàallargate; l’utilizzazione di servizi collettivi e quant'altro caratterizzil'attività svolta in associazione professionale) incrementativi dellaricchezza prodotta (Cass. n. 19138/2008; Cass. n. 16337/2011; Cass. n.24088/2016; Cass. n. 29853/2017; Cass. n. 766/2019).Di poi, sul punto precipuo del motivo di ricorso, seppur è vero che pergiurisprudenza consolidata i compensi corrisposti ad altri avvocati noncostituiscono indici rilevanti ai fini dell'imposizione IRAP, nella fattispecie inoggetto, la circostanza che l'avvocato avesse due dipendenti a tempoNumero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026pieno e altri part time (dati questi emergenti dalla stessa dichiarazioni deiredditi e dallo studio di settore predisposto dallo stesso contribuente) siprofila dirimente circa l’esistenza del requisito dell’autonomaorganizzazione.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 36 bis, D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 bis, D.P.R. n.633/1972, in combinato disposto con l’art. 2, comma secondo, D. Lgs. n.462/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – Violazionee falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.», il contribuente lamenta l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio e l’error in procedendo nella parte in cui, nellasentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione,formulata dal contribuente, circa la mancata notifica dell’avviso bonario,nonostante il tema dell’errata notifica, da parte dell’Ufficio, dellacomunicazione di irregolarità al contribuente presso un indirizzo diverso daquello della sua residenza o del domicilio fiscale fosse stato ampiamenteillustrato dal contribuente sin dal primo grado di giudizio.Il motivo è infondato.4.1. Sul punto, va premesso che sia l’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973che l’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 non prevedono affatto l’obbligo, incapo all’Ufficio, di comunicare l’esito della liquidazione sempre ecomunque, ma lo prevedono solo quando dai controlli automatici eseguitiemerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione.In ogni caso, non è prevista in alcun modo la sanzione della nullità dellecartelle di pagamento se queste ultime non siano precedute dallacomunicazione al contribuente degli esiti della liquidazione delladichiarazione. Neppure l’art. 6, co. 5, della Legge n. 212/2000, poi,prevede la declaratoria di nullità in mancanza della preventivacomunicazione di irregolarità al contribuente qualora non sussistanoincertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.Numero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che “la notificadella cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittimaanche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dalD.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3, ogni qualvolta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte indichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra lesomme dichiarate e quelle effettivamente versate” (Cass. 06/03/2024, n.5981 e giurisprudenza ivi richiamata)5. In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate indispositivo.Numero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] PagamentoIRAP 2009ROBERTA [OSCURATO:PERSONA] Presidente R.G.N.11764/2017MARIA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA]GIANLUCA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereLUIGI  [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11764/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo.– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato.– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore.Numero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026– intimata –avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 6994/2016depositata in data 17 novembre 2016.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3febbraio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. notificava all’avv. [OSCURATO:PERSONA] cartella di pagamento n. 097 2013 0102229356, con cui richiedeva lacorresponsione dell’importo complessivo di euro 57.417,24, conseguenteall’avvenuta iscrizione a ruolo da parte dell’Agenzia delle Entrate di sommedovute a titolo di IVA ed IRAP ai sensi degli artt. 36 bis del D.P.R. n.600/1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633/1972. In particolare, le sommerichieste risultavano iscritte a ruolo a titolo di IRAP per l’ammontare dieuro 36.737,96, nonché a titolo di IVA per la somma di euro 23.059,85, inrelazione all’anno d’imposta 2009.2. Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorsodinanzi la C.t.p. di Roma, eccependo la mancanza di qualsivoglia notificadi un avviso bonario relativo a pretese irregolarità riscontrate; sicostituivano in giudizio l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] I diRoma ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo la conferma delproprio operato.3. La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 14572/2015, accoglieva il ricorso delcontribuente.4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. delLazio, dichiarando di prestare acquiescenza alla sentenza per la parte dellapretesa erariale afferente all’IVA e limitandosi a censurare l’operato dellaC.t.p. con esclusivo riferimento all’IRAP; si costituiva in giudizio ilcontribuente, chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo, a sua volta,appello incidentale, richiedendo, in caso di accoglimento del gravameproposto dall’Ufficio, la riduzione ad un terzo delle sanzioni applicate inNumero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026riferimento all’omesso versamento IRAP, non avendo l’Ufficio provatol’avvenuto perfezionamento della notifica dell’avviso bonario prescritto aisensi degli artt. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del D.P.R. n.633/1972.5. La C.t.r. del Lazio, con sentenza n. 6994/2016, depositata in data 17novembre 2016, accoglieva l’appello dell’Ufficio.6. Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistitocon controricorso.7. Con ordinanza interlocutoria 24/07/2025, n. 21024, questa Cortedisponeva rinvio a nuovo ruolo affinché il contribuente, che avanzavaistanza della cessazione della materia del contendere in considerazione delfatto che dal cassetto fiscale si evinceva che l’Ufficio aveva proceduto allosgravio della cartella di pagamento, producesse il provvedimento disgravio e affinché l’Avvocatura dello Stato interloquisse sull’istanzamedesima.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 peril quale il contribuente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]:1. Preliminarmente, quanto all’istanza presentata dal contribuente didichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere, in data 30 settembre 2025, l’Avvocatura Generale dello Statoha fatto pervenire interlocuzione scritta con la quale ha riferito che larichiesta è manifestamente infondata, atteso che lo sgravio della cartella èstato effettuato al solo scopo di adempiere alla sentenza della C.t.p. diRoma n. 14572/13/15 favorevole al contribuente; contestualmente,l’Avvocatura Generale dello Stato insisteva per il rigetto del ricorso.Tale circostanza è confermata dal provvedimento di sgravio depositato, ilquale indica espressamente come causale la suddetta sentenza di primogrado.Numero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/20261.2. L’adempimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, ad unapronuncia giurisdizionale di primo grado, provvisoriamente esecutiva, noncostituisce acquiescenza alla stessa e non determina la cessazione dellamateria del contendere qualora l’Ufficio abbia impugnato tale decisione.L’interesse dell’Amministrazione a coltivare il giudizio di appello (e,successivamente, di legittimità) permane, essendo finalizzato a ottenere lariforma della sentenza sfavorevole e a ripristinare la legittimità dellapropria pretesa impositiva. Nel caso di specie, lo sgravio è stato un attodovuto in esecuzione di una sentenza non definitiva; tuttavia, l’Agenziadelle Entrate, avendo appellato la decisione della C.t.p., ha manifestato inmodo inequivocabile la volontà di non rinunciare alla pretesa fiscale.Pertanto, l’interesse alla decisione del presente ricorso sussiste e l’istanzadi declaratoria di cessazione della materia del contendere deve essererigettata.2. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 57, D.P.R. n. 546/1992, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicandonella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha stabilito che,relativamente alla dedotta inammissibilità della nuova eccezione sollevatadall’Ufficio con riferimento alle spese sostenute dal contribuente perprestazioni di lavoro dipendente, non si è in presenza di una deduzione diun nuovo presupposto d’imposta, bensì di un nuovo argomento difensivoche, in quanto tale, può essere adoperato per la prima volta anche inappello; in altri termini, la C.t.r. non ha considerato che l’eccezioneformulata dall’Ufficio per la prima volta in appello abbia introdotto, inrealtà, un nuovo tema di indagine relativo all’entità delle spese sostenutedal contribuente per prestazioni di lavoro dipendente e che, pertanto, lastessa eccezione sarebbe dovuta essere qualificata come nuova e, cometale, inammissibile nel secondo grado di giudizio.Numero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/20262.1. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 58, comma secondo, D. Lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamental’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.ha posto a fondamento della propria decisione le nuove provecolpevolmente non prodotte dall’Ufficio nel primo grado di giudizio, lequali, per tale motivo, dovrebbero considerarsi assolutamente precluse inappello, pena la violazione dell’art. 58, comma secondo, D. Lgs. n.546/1992, secondo il quale è ammessa la produzione di nuovi documentiin appello soltanto a patto che la parte fornisca la prova in giudizio di nonaverne curato il deposito in primo grado, nei termini previsti dal Codice diprocedura civile, per fatto a sé non imputabile.I primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminaticongiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.2.2. Il ricorrente lamenta che la C.t.r. abbia erroneamente fondato lapropria decisione su una “nuova eccezione”, sollevata per la prima volta inappello dall'Agenzia delle Entrate e relativa alle spese sostenute perprestazioni di lavoro dipendente, e sui nuovi documenti a tal fine prodotti.Secondo il ricorrente, tale censura non costituiva una “mera difesa”, bensìintroduceva un nuovo tema di indagine, come tale inammissibile nelgiudizio di gravame.2.3. L’Agenzia delle Entrate non ha proposto una domanda nuova in sededi gravame, limitandosi a rettificare la portata delle proprie difese senzamutare il petitum e la causa petendi; più in particolare, essendo oggettodel giudizio il presupposto impositivo dell’IRAP in relazione all’autonomaorganizzazione, non vi è stata alcuna nuova eccezione da parte dell’Ufficio,ma ulteriori deduzioni (come la presenza di diversi lavoratori dipendenti),finalizzate a contrastare la contestazione dei fatti costitutivi del creditotributario vantato dal contribuente.  Pertanto, non si ravvisa alcunamodificazione del tema di indagine, che rimane circoscritto alla pretesaNumero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026creditoria fatta valere dalla parte privata, atteso che l’Ufficio ha veramentecontestato la fondatezza della pretesa del contribuente.Con un noto arresto, seguito da altri di uguale tenore (Cass. 03702/2021,n. 2413), la Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema dicontenzioso tributario, il divieto di ultrapetizione e quello di proporrein appello nuove eccezioni (non rilevabili d’ufficio), posto dall’art. 57,comma 2, del D. lgs. n. 546 del 1992, riguardano eccezioni in sensotecnico e non le mere argomentazioni difensive, tendenti ad inficiare lasentenza sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quello esposto in primogrado, atteso che le difese, le argomentazioni e le prospettazioni con cuil'Amministrazione si difende dalle contestazioni già dedotte in giudizio noncostituiscono, a loro volta, eccezioni in senso stretto.2.4. Quanto alla produzione di nuova documentazione (nel caso di specie:estratto di studio di settore e dichiarazione da cui si evinceva la presenzadi lavoratori dipendenti), con un noto arresto (Cass. n. 17921 del23/06/2021), preceduto da altri di eguale tenore, questa Corte ha piùvolte precisato che l’art. 58 del D. lgs. n. 546/92 concreta norma specialeper il processo tributario; tale norma appare, dunque, prevalente sull’art.345 cod. proc. civ., che consente la produzione, per la prima volta inappello, di prove documentali, ancorché preesistenti al giudizio di primogrado (Cass. 11/04/2018, n. 8927; Cass. 22/11/2017, n. 27774), anchealla parte rimasta in primo grado contumace (Cass. 16/11/2018, n.29568). Ma ancor prima, i documenti sono ammissibili sulla base di uncostante indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. 17/11/2020, n. 26115;12/12/2023, n. 34756) secondo cui, nel processo tributario, è riconosciutala possibilità di produrre documenti in appello, avuto riguardo allaspecifica disposizione dettata, in deroga all’art. 345 cod. proc. civ., dall’art.58, comma 2, del  D. lgs. n. 546 del 1992. La produzione di documenti inappello va, tuttavia, esercitata – stante il richiamo operato dall’art. 61 D.lgs. n. 546 del 1992 alle norme relative al giudizio di primo grado – entroNumero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino aventi giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cuiall’art. 24, comma 1, del medesimo decreto, avendo tale termine, anche inassenza di espressa previsione di legge, natura perentoria, in ragione delloscopo che persegue e della funzione che adempie (Cass., sez. 5,30/01/2007, n. 1915; Cass., sez. 5, 16/11/2012, n. 20109; Cass., sez. 5,15/01/2014, n. 655; Cass., sez. 5, 24/02/2015, n. 3661).Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto buon governo dei principinormativi e giurisprudenziali testé declinati.3. Con il terzo motivo di ricorso, nella cui rubrica si legge solo «inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamental’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.ha affermato la fondatezza dell’appello dell’Ufficio, atteso che, sulla basedegli elementi fattuali acquisiti al procedimento, deve ritenersi provata –da parte dell’Ufficio impositore – la sussistenza delle condizioni soggettiveche determinano l’assoggettabilità all’IRAP del contribuente; in particolare,la C.t.r., così pronunciandosi, ha errato nell’interpretazione delle normevigenti in materia di IRAP, reputando insufficiente, ai fini della decisionecirca l’assoggettabilità o meno ad IRAP, la prova posta dal contribuente evolta a giustificare l’entità delle spese sostenute per l’acquisto di benistrumentali e rendendo una decisione incongruamente motivata,soprattutto se si considera che la stessa risulta essere sostanzialmentefondata su un unico elemento che, in realtà, non avrebbe nemmenodovuto trovare ingresso all’interno del processo di appello, in quantocontraddistinto dal carattere della novità.3.1. Il motivo è infondato.3.2. Nell’analisi del requisito dell’autonoma organizzazione, ci si devecertamente orientare nell’ambito dei principi enunciati dalla pronunciadelle SS. UU., Cass. 10/05/2016, n. 9451, secondo la quale «il requisitoprevisto dall’art. 2 del D. lgs. 15 settembre 1997, n. 446, il cuiNumero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede dilegittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a)sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia,quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilitàed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quodplerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività inassenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale dilavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore cheesplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive».3.3.  Inoltre, tradizionalmente, si afferma che «in tema di IRAP, anche allastregua dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dallaCorte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, l’esistenza diun’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto perl’assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioniindicati dall'art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altruiresponsabilità ed interesse, non dev’essere intesa in senso soggettivo,come autoorganizzazione creata e gestita dal professionista senza vincolidi subordinazione, ma in senso oggettivo, come esistenza di un apparatoesterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultantedall’aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui. Essa èriscontrabile ogni qual volta il professionista si avvalga in modo nonoccasionale di lavoro altrui, o impieghi nell’organizzazione beni strumentalieccedenti, per quantità̀ o valore, il minimo comunemente ritenutoindispensabile per l'esercizio dell’attività̀», (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3673).Con specifico riguardo ai soggetti passivi e al presupposto impositivodell’IRAP, la giurisprudenza più recente ha chiarito che «l’esercizio di arti eprofessioni in forma societaria, così come mediante associazioni senzapersonalità giuridica, costituisce ex lege presupposto dell’impostaregionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concretoNumero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026la sussistenza di un’autonoma organizzazione. Ed invero, si è ritenuto talerequisito implicito nella forma di esercizio dell’attività, salva la facoltà delcontribuente di dimostrare l’insussistenza dell’esercizio in forma associatadell’attività stessa» (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 10481; Cass. 26/11/2019, n.30873).3.4.  L’orientamento anzidetto è conforme al principio sancito dalla Cass.,SS.UU. del 2016, nn. 7371 e 7391, con cui si è risolto il contrastogiurisprudenziale relativo all’assoggettamento ad IRAP delle associazioniprofessionali, degli studi associati e delle società semplici esercenti attivitàdi lavoro autonomo, secondo cui «l’eventuale esclusione dall’IRAP dellesocietà semplici (esercenti attività di lavoro autonomo), delle associazioniprofessionali e degli studi associati è subordinata unicamente alladimostrazione che non viene esercitata nessuna attività produttiva informa associata. In altre parole, va provato che il vincolo associativo nonsi è, in realtà, costituito».Infatti, più di recente, con un autorevole arresto (Cass. 04/04/2024, n.11107) si è ribadito che in tema di imposta regionale sulle attivitàproduttive, il presupposto della "autonoma organizzazione" richiestodall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuenteresponsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti ilminimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altruinon eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.È evidente, dunque, che nel caso di una attività professionale che siasvolta in assenza di elementi di organizzazione, sia mancante ilpresupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, rappresentato,secondo l’art. 2, D. lgs. n. 446 del 1997, dall’autonoma organizzazione.3.5. Nel caso di specie, la C.t.r. ha fatto buon governo dei principi testédeclinati ed ha ampiamente motivato la sussistenza dell’autonomaorganizzazione, laddove si è così espressa: “Dunque, alla stregua deiconsolidati principi giurisprudenziali in materia di presupposto soggettivoNumero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026dell’IRAP, la Commissione ritiene che l’accertato impiego in manierarilevante e non occasionale, ma continuativa, da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA],del lavoro di più di un dipendente (a tempo pieno e part-time) e dinumerosi altri avvocati quali collaboratori, non costituisca un mero ausiliodell’attività personale del professionista, ma integri, indipendentementedalla valutazione degli altri fattori – in particolare, delle spese per i benistrumentali –, il requisito dell’autonoma organizzazione dotata di unminimo di autonomia in grado di potenziare ed accrescere la capacitàproduttiva del contribuente”.Sotto questo profilo, le argomentazioni svolte dal contribuente in memoriasono da disattendere perché, ove il professionista sia inserito in uno studioassociato, secondo l'id quod plerumque accidit, ed anche qualorasvolgesse una distinta e separata attività professionale (diversa da quellasvolta in forma associata), egli dovrebbe dimostrare di non fruire deibenefici organizzativi recati proprio dalla sua adesione alla dettaassociazione, che, proprio in ragione della sua forma collettiva,normalmente fa conseguire ai suoi aderenti utilità altre e aggiuntive, chenon si esauriscono in quelle della separata attività collettiva, in quanto,solitamente, comportano anche altri vantaggi organizzativi (come adesempio: le sostituzioni in attività – materiali e professionali – da parte dicolleghi di studio; l’utilizzazione di una segreteria o di locali di lavorocomuni; la possibilità di conferenze e colloqui professionali o altre attivitàallargate; l’utilizzazione di servizi collettivi e quant'altro caratterizzil'attività svolta in associazione professionale) incrementativi dellaricchezza prodotta (Cass. n. 19138/2008; Cass. n. 16337/2011; Cass. n.24088/2016; Cass. n. 29853/2017; Cass. n. 766/2019).Di poi, sul punto precipuo del motivo di ricorso, seppur è vero che pergiurisprudenza consolidata i compensi corrisposti ad altri avvocati noncostituiscono indici rilevanti ai fini dell'imposizione IRAP, nella fattispecie inoggetto, la circostanza che l'avvocato avesse due dipendenti a tempoNumero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026pieno e altri part time (dati questi emergenti dalla stessa dichiarazioni deiredditi e dallo studio di settore predisposto dallo stesso contribuente) siprofila dirimente circa l’esistenza del requisito dell’autonomaorganizzazione.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 36 bis, D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 bis, D.P.R. n.633/1972, in combinato disposto con l’art. 2, comma secondo, D. Lgs. n.462/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – Violazionee falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.», il contribuente lamenta l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio e l’error in procedendo nella parte in cui, nellasentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione,formulata dal contribuente, circa la mancata notifica dell’avviso bonario,nonostante il tema dell’errata notifica, da parte dell’Ufficio, dellacomunicazione di irregolarità al contribuente presso un indirizzo diverso daquello della sua residenza o del domicilio fiscale fosse stato ampiamenteillustrato dal contribuente sin dal primo grado di giudizio.Il motivo è infondato.4.1. Sul punto, va premesso che sia l’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973che l’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 non prevedono affatto l’obbligo, incapo all’Ufficio, di comunicare l’esito della liquidazione sempre ecomunque, ma lo prevedono solo quando dai controlli automatici eseguitiemerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione.In ogni caso, non è prevista in alcun modo la sanzione della nullità dellecartelle di pagamento se queste ultime non siano precedute dallacomunicazione al contribuente degli esiti della liquidazione delladichiarazione. Neppure l’art. 6, co. 5, della Legge n. 212/2000, poi,prevede la declaratoria di nullità in mancanza della preventivacomunicazione di irregolarità al contribuente qualora non sussistanoincertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.Numero registro generale 11764/2017Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 7068/2026Data pubblicazione 24/03/2026La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che “la notificadella cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittimaanche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dalD.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3, ogni qualvolta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte indichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra lesomme dichiarate e quelle effettivamente versate” (Cass. 06/03/2024, n.5981 e giurisprudenza ivi richiamata)5. In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le speseprocessuali che si liquidano in € 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdel medesimo art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma all’esito della camera di consiglio del 3 febbraio 2026.La PresidenteRoberta CrucittiP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le speseprocessuali che si liquidano in € 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdel medesimo art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma all’esito della camera di consiglio del 3 febbraio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti