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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 gennaio 2026

Cassazione n. 22534/2026

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nato a (NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

Riesame di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata, a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., in data 7 gennaio 2026, il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello,t proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Palermo aveva rigettato l'istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere, ovvero di sostituzione di tale misura con quella degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere nel mese di dicembre 2020 in ordine al reato di cui agli artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e a plurimi delitti scopo di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90.

Con sentenza del 24 novembre 2024 il Tribunale di Palermo, all'esito del giudizio di primo grado, lo ha assolto dal reato associativo e da alcuni dei delitti scopo, condannandolo per i residui reati alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione.

2. Avverso l'ordinanza, l'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto immutate le esigenze cautelari.

Il Tribunale avrebbe omesso di verificare l' esistenza di indici concreti di persistenza delle esigenze cautelari e avrebbe integrato in peius la motivazione del primo giudice, operando un riferimento a elementi nuovi, quali la pendenza di un procedimento per violenza sessuale concluso con condanna in primo grado.

In tal modo avrebbe violato il principio devolutivo che presiede all'appello cautelare e il diritto della difesa di interloquire rispetto a circostanze che il primo giudice non aveva considerato e che non erano state oggetto dei motivi di gravame.

Il Tribunale, inoltre, avrebbe motivato in modo insufficiente in merito alla rilevanza del tempo decorso dalla applicazione della misura, tale, in tesi difensiva, da imporre una rivalutazione della persistenza delle esigenze cautelari soprattutto a fronte della assoluzione in ordine al reato associativo.

2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto persistenti le esigenze cautelari.

I giudici, pur avendo dato atto dell'assoluzione dal reato associativo, hanno ciò nondimeno affermato la spiccata pericolosità sociale del ricorrente e la sua dimestichezza con il traffico di stupefacenti. valorizzando la recidiva e la pendenza di altro procedimento, ovvero fattori che, tuttavia, non potevano 2valere ad annullare il peso della assoluzione.

L'attualità del pericolo di recidivanza richiede una prognosi basata su elementi concreti e recenti che facciano ritenere probabile la commissione di nuovi reati.

L'ordinanza, invece, si limita a valorizzare dati pregressi senza spiegare perché, nonostante l'assoluzione dal reato associativo e il lungo periodo di detenzione, il pericolo sia ancora così elevato da giustificare il mantenimento della misura di massimo rigore.

La motivazione sarebbe carente e illogica in punto adeguatezza della sola misura del carcere, in quanto fondata su mere clausole di stile: i giudici non avrebbero spiegato perché un soggetto, la cui partecipazione alla associazione era stata esclusa e che per quasi cinque anni ha mantenuto una condotta regolare in carcere, non offra garanzie di rispettare le prescrizioni inerenti agli arresti domiciliari f eventualmente con il braccialetto elettronico. 3.

Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

2. I motivi, da trattare unitariamente in quanto entrambi incentrati sulla valutazione di persistenza delle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura adottata, sono manifestamente infondati.

3. In primo luogo, con riferimento alla doglianza secondo cui il Tribunale avrebbe richiamato elementi diversi rispetto a quelli evidenziati dal primo giudice e, così, indebitamente integrato la prima motivazione, occorre ribadire che "in tema di appello cautelare, anche in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, il giudice può integrare il provvedimento impugnato, rispetto a motivazioni mancanti o non contenenti una autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari o degli elementi forniti dalla difesa, in quanto l'art. 310 cod. proc. pen., che disciplina tale forma di impugnazione, non richiama l'art. 309, comma nono, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che quest'ultima norma ha carattere eccezionale, e quindi è insuscettibile di applicazione analogica, nella misura in cui deroga al principio generale secondo il quale la motivazione del provvedimento impugnato è, di regola, sostituita, nei limiti del devoluto, dalla pronuncia del giudice dell'impugnazione (Sez. 3, n. 845 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 265646 - 01).

34. Nel dettaglio, le ragioni addotte nel provvedimento impugnato per respingere l'appello, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, sono coerenti con i dati riportati e sono, altresì, fondate su elementi concreti.

Il Tribunale ha dato atto che la sopravvenuta assoluzione in ordine al reato associativo, implicando il venire meno della correlata presunzione cautelare, impone la verifica della persistenza, sulla base di indici concreti, delle esigenze cautelari già ravvisate e della ineludibile necessità della misura coercitiva di massimo rigore, ma ha spiegato che nel caso di specie tale verifica è positiva in relazione ad entrambi i profili.

I giudici hanno sottolineato l'entità della pena irrogata in primo grado in relazione a diverse fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, pari ad anni 8 e mesi 8 di reclusione, fondata, peraltro, anche sulla riconosciuta sussistenza della recidiva specifica reiterata e infraquinquennale e hanno sottolineato, altresì, la pendenza di un ulteriore procedimento con sentenza di condanna in primo grado in ordine al delitto di cui all'art. 609 bis cod. pen.

Tutti tali elementi sono stati ritenuti indici di spiccata pericolosità sociale e sintomatici, altresì, della impermeabilità del ricorrente alla efficacia dissuasiva delle pregresse esperienze giudiziarie.

Proprio la e i "Cte~r resistenza ai monit Ile condanne precedenti è stata valorizzata al fine del giudizio di inadeguatezza a fronteggiare le persistenti esigenze cautelari della detenzione domestica anche con il presidio del braccialetto elettronico.

La misura in atto, infine, è stata ritenuta proporzionata alla pena inflitta, anche in relazione al residuo da espiare e alla eventuale concedibilità di misure alternative, che, secondo i giudici, dovrà essere valutata dal magistrato di sorveglianza in sede esecutiva.

Così riassunto, il percorso argomentativo adottato non si presta a censure.

La irrilevanza del tempo trascorso è coerente con il principio per cui ai fini della revoca o della sostituzione della misura cautelare, il mero decorso del tempo non è elemento dirimente, perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari (sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Rv. 255832).

Il giudizio di persistenza delle esigenze cautelari ancoraté- alla gravità concreta dei reati posti in essere e alla biografia criminale del soggetto agente è rispettose del principio per cui, ai sensi dell'art. 274 1 lett.9 cod. proc. pen., la valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative deve essere condotta attraverso un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Rv. 277242). 4Infine anche il giudizio sulla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, pur con il presidio del braccialetto elettronico, è stato adeguatamente motivato tt 4 in ragione resi stenza dimostrata dall'imputato ai moniti delle preg resse condanne, tale da impedire di poter fare affidamento sulla sua capacità di rispettarne le prescrizioni.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del bìtit Aricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilavin Ai e .4, rre tia,,,A,A, favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine ,ttalla determinazione della causa di inammissibilità (cfr.

C. Cost. n. 186/2000).

Gli atti devono essere mandati alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen.

P.Q.MGiudiziario atenazzo 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato a (NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. Riesame di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata, a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., in data 7 gennaio 2026, il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello,t proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Palermo aveva rigettato l'istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere, ovvero di sostituzione di tale misura con quella degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere nel mese di dicembre 2020 in ordine al reato di cui agli artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e a plurimi delitti scopo di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90. Con sentenza del 24 novembre 2024 il Tribunale di Palermo, all'esito del giudizio di primo grado, lo ha assolto dal reato associativo e da alcuni dei delitti scopo, condannandolo per i residui reati alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione. 2. Avverso l'ordinanza, l'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto immutate le esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe omesso di verificare l' esistenza di indici concreti di persistenza delle esigenze cautelari e avrebbe integrato in peius la motivazione del primo giudice, operando un riferimento a elementi nuovi, quali la pendenza di un procedimento per violenza sessuale concluso con condanna in primo grado. In tal modo avrebbe violato il principio devolutivo che presiede all'appello cautelare e il diritto della difesa di interloquire rispetto a circostanze che il primo giudice non aveva considerato e che non erano state oggetto dei motivi di gravame. Il Tribunale, inoltre, avrebbe motivato in modo insufficiente in merito alla rilevanza del tempo decorso dalla applicazione della misura, tale, in tesi difensiva, da imporre una rivalutazione della persistenza delle esigenze cautelari soprattutto a fronte della assoluzione in ordine al reato associativo. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto persistenti le esigenze cautelari. I giudici, pur avendo dato atto dell'assoluzione dal reato associativo, hanno ciò nondimeno affermato la spiccata pericolosità sociale del ricorrente e la sua dimestichezza con il traffico di stupefacenti. valorizzando la recidiva e la pendenza di altro procedimento, ovvero fattori che, tuttavia, non potevano 2valere ad annullare il peso della assoluzione. L'attualità del pericolo di recidivanza richiede una prognosi basata su elementi concreti e recenti che facciano ritenere probabile la commissione di nuovi reati. L'ordinanza, invece, si limita a valorizzare dati pregressi senza spiegare perché, nonostante l'assoluzione dal reato associativo e il lungo periodo di detenzione, il pericolo sia ancora così elevato da giustificare il mantenimento della misura di massimo rigore. La motivazione sarebbe carente e illogica in punto adeguatezza della sola misura del carcere, in quanto fondata su mere clausole di stile: i giudici non avrebbero spiegato perché un soggetto, la cui partecipazione alla associazione era stata esclusa e che per quasi cinque anni ha mantenuto una condotta regolare in carcere, non offra garanzie di rispettare le prescrizioni inerenti agli arresti domiciliari f eventualmente con il braccialetto elettronico. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. I motivi, da trattare unitariamente in quanto entrambi incentrati sulla valutazione di persistenza delle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura adottata, sono manifestamente infondati. 3. In primo luogo, con riferimento alla doglianza secondo cui il Tribunale avrebbe richiamato elementi diversi rispetto a quelli evidenziati dal primo giudice e, così, indebitamente integrato la prima motivazione, occorre ribadire che "in tema di appello cautelare, anche in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, il giudice può integrare il provvedimento impugnato, rispetto a motivazioni mancanti o non contenenti una autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari o degli elementi forniti dalla difesa, in quanto l'art. 310 cod. proc. pen., che disciplina tale forma di impugnazione, non richiama l'art. 309, comma nono, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che quest'ultima norma ha carattere eccezionale, e quindi è insuscettibile di applicazione analogica, nella misura in cui deroga al principio generale secondo il quale la motivazione del provvedimento impugnato è, di regola, sostituita, nei limiti del devoluto, dalla pronuncia del giudice dell'impugnazione (Sez. 3, n. 845 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 265646 - 01). 34. Nel dettaglio, le ragioni addotte nel provvedimento impugnato per respingere l'appello, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, sono coerenti con i dati riportati e sono, altresì, fondate su elementi concreti. Il Tribunale ha dato atto che la sopravvenuta assoluzione in ordine al reato associativo, implicando il venire meno della correlata presunzione cautelare, impone la verifica della persistenza, sulla base di indici concreti, delle esigenze cautelari già ravvisate e della ineludibile necessità della misura coercitiva di massimo rigore, ma ha spiegato che nel caso di specie tale verifica è positiva in relazione ad entrambi i profili. I giudici hanno sottolineato l'entità della pena irrogata in primo grado in relazione a diverse fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, pari ad anni 8 e mesi 8 di reclusione, fondata, peraltro, anche sulla riconosciuta sussistenza della recidiva specifica reiterata e infraquinquennale e hanno sottolineato, altresì, la pendenza di un ulteriore procedimento con sentenza di condanna in primo grado in ordine al delitto di cui all'art. 609 bis cod. pen. Tutti tali elementi sono stati ritenuti indici di spiccata pericolosità sociale e sintomatici, altresì, della impermeabilità del ricorrente alla efficacia dissuasiva delle pregresse esperienze giudiziarie. Proprio la e i "Cte~r resistenza ai monit Ile condanne precedenti è stata valorizzata al fine del giudizio di inadeguatezza a fronteggiare le persistenti esigenze cautelari della detenzione domestica anche con il presidio del braccialetto elettronico. La misura in atto, infine, è stata ritenuta proporzionata alla pena inflitta, anche in relazione al residuo da espiare e alla eventuale concedibilità di misure alternative, che, secondo i giudici, dovrà essere valutata dal magistrato di sorveglianza in sede esecutiva. Così riassunto, il percorso argomentativo adottato non si presta a censure. La irrilevanza del tempo trascorso è coerente con il principio per cui ai fini della revoca o della sostituzione della misura cautelare, il mero decorso del tempo non è elemento dirimente, perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari (sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Rv. 255832). Il giudizio di persistenza delle esigenze cautelari ancoraté- alla gravità concreta dei reati posti in essere e alla biografia criminale del soggetto agente è rispettose del principio per cui, ai sensi dell'art. 274 1 lett.9 cod. proc. pen., la valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative deve essere condotta attraverso un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Rv. 277242). 4Infine anche il giudizio sulla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, pur con il presidio del braccialetto elettronico, è stato adeguatamente motivato tt 4 in ragione resi stenza dimostrata dall'imputato ai moniti delle preg resse condanne, tale da impedire di poter fare affidamento sulla sua capacità di rispettarne le prescrizioni. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del bìtit Aricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilavin Ai e .4, rre tia,,,A,A, favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine ,ttalla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000). Gli atti devono essere mandati alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen. P.Q.MGiudiziario atenazzo 5
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