CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 aprile 1978
Cassazione n. 03281/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 05/03/2021 del tribunale di Rimini; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Rimini, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., avverso il dedreto di sequestro preventivo del gip del tribunale di Rimini eseguito nei confronti del medesimo quale seqi.estra per equivalente in relazione all'art. 10 ter del Dlgs. 754/200D rigi:ttava l'istanza. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso Anco -a Gianluca mediante il proprio difensore, prospettando un motivo di impugnaz one. 3. Deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) in relazione all'art. 125, 309 comma 9 e 324 comma 7 cod. proc. pen. 321 comma 2 e 322 ter cod. proc. pen. Per mancanza di motivazione e/o motivazione apparente in relazione al fumus del reato ipotizzato. Il tribunale nel ritenere nor decisiva la censura difensiva per cui il ricorrente non ha adempiuto l'oboligazione tributaria in ragione del mancato incasso dei pagamenti inerenti i servizi svolti dall'azienda amministrata e della correlata Iva, avrebbe formulato una motivazione lontana dalla organica ricostruzione difensiva, da cui erriE -geva che l'inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti . della _.T.P. riguardava i pagamenti delle fatture emesse negli anni 20:16 2017, corrispondenti a quelli inerente le dichiarazioni in rapporto alle quali era statc omesso il versamento della imposta sul valore aggiunto. Il ricorrente aurebbe anche assunto ogni iniziativa per incassare le somme a lu: spe.:tanti, chiedendo da ultimo di essere ammesso al passivo del fallimento della suddetta società. Si aggiunge che secondo la pratica commerciale e invalsa tra le due citate società era prevista l'emissione della fattura ameriornente alla ricezione del corrispettivo, da saldarsi a distanza di mesi, per cui l'inadempimento tributario conseguito all'improvviso altrui stato di dezezione sarebbe stato determinato da causa di forza maggiore siccome derivante da fatti non governabili né imputabili all'imprenditore. Con assenza oeralt o del dolo del reato. Tali allegazioni difensive non sarebbero state esam nate 'luindi dal tribunale, sottrattosi al vaglio di congruenza degli element disponibili rispetto alla fattispecie di reato ipotizzata. 4.11 ricorso è manifestamente infondato. Il tribunale ha evidenziato come l'inadempimento tributario di cui alla incolpazione provvisoria attiene all'Iva inerente fatture riconducibili a plurime annualità, senza che per i r2.1ativi crediti siano state attivate proficue azioni giudiziarie, aggiungendo che l'unica iniziativa giudiziaria diretta a recuperare crediti non riscossi ha avuto i- Iguardc a quelli vantati nei confronti del committente principale ma sal -ebbe stata attivata in epoca ben successiva al sorgere del credito in favore cella società del ricorrente. Si tratta di una motivazione articolata e tutt'altro che insLssistente e tantomeno incomprensibile, laddove sottolinea, da una parte, co -ne i :rediti correlati all'Iva non versata abbiano avuto riguardo non solo alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( qualificata solo in termini di "principale committente"), dalla tra, che il dovere di assumere, in questi casi, iniziative volte al tempestivo c Janto proficuo recupero delle somme dovute, quale requisito necessario rei quadro di un ipotesi di forza maggiore, come evocata in ricorso, non è stato aldvato nei predetti termini, essendosi tradotto nella richiesta di insinuazic le al passivo fallimentare della suindicata società in epoca ben succ:ess va al sorgere del credito rimasto insoluto. Tanto in linea, del resto, con il principio per cui in tema di reati tributari, l'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale dei propri clienti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 10-ter del d.lgs. 10 -narzo 2000, n. 74, atteso che l'obbligo del predetto versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato ace -npinento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi (Sez. 3 - , n. 6506 del 24/09/2019 (dep. 19/02/2020) Rv. 278909 - 011, ed inoltre in tema di reato di omesso versamento dell'imposta sul valore agc iunto di cui all'art. 10-ter d.lgs. 20 marzo 2000, n. 74, l'emissione della fattura, se antecedente al pagamento del corrispettivo delle prestazioni effettuate, espone il contribuente, per sua scelta, all'obbligo di versare comunque la relativa imposta, poiché l'obbligo di indicazione nella dichiarazione e di versamento della relativa imposta non deriva dall'effettiva riscossione ci tale corrispettivo (Sez. 3 - ,n.. 41070 del 27/06/2019 Rv. 277939 - 01. Rispetto a tale motivazione, il motivo di ricorso si traduce quindi non solo nella mera rivalutazione di dati disponibili e nella prospettazione della assenza di dolo non rilevabile, posto che a tali fini il dato assunto come carente in sede cautelare deve poter emergere "ictu oculi", ma ancor prima nella prospettazione sostanziale di un vizio di motivazione, inammissibile in questa sede, atteso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione d , egge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere 'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante c privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevole2za e luindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal siiudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli; Sez. li. n. •:5932 del 29/05/2008, Rv. 239692). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pelanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente 9nere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte ccstiftzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagai entc delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.