CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 12087/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce nullità ex art. 178, comma 1, lett. C) cod. proc. pen. in conseguenza della preterizione di produzioni difensive, intese a comprovare le condizioni di salute dell'imputato, è manifestamente infondato in quanto, da un lato, la denunciata violazione non è presidiata dalla sanzione processuale evocata; dall'altro, non è dato ravvisare nel caso di specie alcun vizio della motivazione conseguente alla denunciata omissione valutativa, non specificando il ricorrente quale decisivo elemento, in ipotesi ignorato, avrebbe determinato un diverso epilogo decisorio, vedendosi in tema di minaccia aggravata dall'uso di un'arma impropria; Considerato che il secondo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché - oltre a riferirsi ad un'ordinanza - si rivela essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, oltre che meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3, che rimarca anche la reiterazione delle minacce, in tal modo dando corpo al dolo generico, mente il ricorrente insiste nel descrivere il movente, inidoeno ad incidere, nella stessa prospettazione difensiva, sulla rilevanza penale del fatto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]