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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42580/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia aggravata e violenza privata.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla sussistenza del reato di violenza privata ed alla valutazione delle prove poste alla base della condanna per il medesimo; violazione di legge in merito alla valutazione dell'attendibilità delle persone offese; mancata assunzione di una prova decisiva e in particolare della teste [OSCURATO:PERSONA] delle cui presunte dichiarazioni hanno riferito le persone offese; violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla commisurazione della pena ed alla denegata concessione del beneficio della non menzione della condanna.

3. Il ricorso é inammissibile.

Le doglianze svolte con il primo motivo hanno ad oggetto una questione non già devoluta al giudice dell'appello e sono comunque manifestamente infondate nella misura in cui comunque il cambio della serratura anche di una sola delle porte di ingresso dell'ufficio comune all'imputato e ad una delle persone offese integrerebbe il reato di violenza privata.

Non di meno dall'esame della deposizione della persona offesa Bufano - cui la Corte ha accesso avendone il ricorrente eccepito il travisamento per omessa considerazione - emerge come lo stesso abbia sì ammesso l'esistenza di una "seconda" porta, ma che la stessa era stata chiusa dall'interno con un chiavistello e che dunque egli era stato impedito di accedere all'ufficio dopo il cambio della serratura dell'altra porta fino a che, dopo le sue rimostranze, la suddetta seconda porta era stata resa operativa dall'imputato.

Il travisamento denunziato non solo non sussiste, ma la prova asseritamente non considerata conforta invece il discorso giustificativo articolato dalla Corte territoriale.

Le restanti obiezioni svolte con il motivo in esame sono invece generiche ovvero si risolvono in censure di merito.

Manifestamente infondate e versate in fatto sono anche le doglianze articolate con il secondo e terzo motivo.

La sentenza ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi affermati da questa Corte in ordine alla attitudine probatoria delle dichiarazioni della persona offesa costituitasi parte civile.

Il senso di tali principi (da ultimo consacrati da Sez.

Un., n. 41461 del 19 luglio 2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214) è quello di imporre un vaglio rinforzato dell'attendibilità del testimone portatore di un astratto interesse a rilasciare dichiarazioni etero accusatorie e non certo quello di negare l'autonomo valore probatorio delle stesse.

In tal senso, qualora possa risultare opportuna l'acquisizione di positive conferme esterne a tali dichiarazioni, queste possono consistere in qualsiasi elemento di fatto idoneo ad escludere l'intento calunniatorio della persona offesa, ma non devono certo risolversi necessariamente in autonome prove del fatto imputato, né devono assistere ogni segmento della narrazione della stessa, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare la sua credibilità soggettiva e non già di confermare ab extrinseco l'attendibilità del suo racconto.

In tal senso la Corte ha valorizzato varie dichiarazioni testimoniali in maniera tutt'altro che illogica e i rilievi sulla loro attitudine a fungere da "riscontro" della credibilità delle persone offese risultano versate in fatto.

Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], la sentenza si è limitata a riportare che la persona offesa Ziccarelli ha riferito che anch'essa - moglie dell'imputato - avrebbe usato espressioni "abbastanza pesanti", senza valorizzare questa dichiarazione "de relato" come riscontro.

E' dunque escluso che la mancata assunzione della fonte di tale dichiarazione sia stata decisiva nell'economia del ragionamento probatorio della Corte, conseguendone l'irrilevanza di ogni questione sulla sua utilizzabilità e sulla mancata assunzione della sua testimonianza.

Manifestamente infondate sono infine le doglianze relative alla pena e alla mancata concessione della non menzione, atteso che legittimamente la Corte ha ritenuto le richieste in proposito avanzate con il gravame di merito generiche in quanto non sostenute dalle ragioni in fatto e in diritto idonee a sostenerle.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del .ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia aggravata e violenza privata. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla sussistenza del reato di violenza privata ed alla valutazione delle prove poste alla base della condanna per il medesimo; violazione di legge in merito alla valutazione dell'attendibilità delle persone offese; mancata assunzione di una prova decisiva e in particolare della teste [OSCURATO:PERSONA] delle cui presunte dichiarazioni hanno riferito le persone offese; violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla commisurazione della pena ed alla denegata concessione del beneficio della non menzione della condanna. 3. Il ricorso é inammissibile. Le doglianze svolte con il primo motivo hanno ad oggetto una questione non già devoluta al giudice dell'appello e sono comunque manifestamente infondate nella misura in cui comunque il cambio della serratura anche di una sola delle porte di ingresso dell'ufficio comune all'imputato e ad una delle persone offese integrerebbe il reato di violenza privata. Non di meno dall'esame della deposizione della persona offesa Bufano - cui la Corte ha accesso avendone il ricorrente eccepito il travisamento per omessa considerazione - emerge come lo stesso abbia sì ammesso l'esistenza di una "seconda" porta, ma che la stessa era stata chiusa dall'interno con un chiavistello e che dunque egli era stato impedito di accedere all'ufficio dopo il cambio della serratura dell'altra porta fino a che, dopo le sue rimostranze, la suddetta seconda porta era stata resa operativa dall'imputato. Il travisamento denunziato non solo non sussiste, ma la prova asseritamente non considerata conforta invece il discorso giustificativo articolato dalla Corte territoriale. Le restanti obiezioni svolte con il motivo in esame sono invece generiche ovvero si risolvono in censure di merito. Manifestamente infondate e versate in fatto sono anche le doglianze articolate con il secondo e terzo motivo. La sentenza ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi affermati da questa Corte in ordine alla attitudine probatoria delle dichiarazioni della persona offesa costituitasi parte civile. Il senso di tali principi (da ultimo consacrati da Sez. Un., n. 41461 del 19 luglio 2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214) è quello di imporre un vaglio rinforzato dell'attendibilità del testimone portatore di un astratto interesse a rilasciare dichiarazioni etero accusatorie e non certo quello di negare l'autonomo valore probatorio delle stesse. In tal senso, qualora possa risultare opportuna l'acquisizione di positive conferme esterne a tali dichiarazioni, queste possono consistere in qualsiasi elemento di fatto idoneo ad escludere l'intento calunniatorio della persona offesa, ma non devono certo risolversi necessariamente in autonome prove del fatto imputato, né devono assistere ogni segmento della narrazione della stessa, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare la sua credibilità soggettiva e non già di confermare ab extrinseco l'attendibilità del suo racconto. In tal senso la Corte ha valorizzato varie dichiarazioni testimoniali in maniera tutt'altro che illogica e i rilievi sulla loro attitudine a fungere da "riscontro" della credibilità delle persone offese risultano versate in fatto. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], la sentenza si è limitata a riportare che la persona offesa Ziccarelli ha riferito che anch'essa - moglie dell'imputato - avrebbe usato espressioni "abbastanza pesanti", senza valorizzare questa dichiarazione "de relato" come riscontro. E' dunque escluso che la mancata assunzione della fonte di tale dichiarazione sia stata decisiva nell'economia del ragionamento probatorio della Corte, conseguendone l'irrilevanza di ogni questione sulla sua utilizzabilità e sulla mancata assunzione della sua testimonianza. Manifestamente infondate sono infine le doglianze relative alla pena e alla mancata concessione della non menzione, atteso che legittimamente la Corte ha ritenuto le richieste in proposito avanzate con il gravame di merito generiche in quanto non sostenute dalle ragioni in fatto e in diritto idonee a sostenerle. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del .ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagame