CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 30213/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Roma haconfermato la condanna dell’imputato resa dal Tribunale di Roma - [OSCURATO:PERSONA], indata 4 luglio 2024, alla pena di anni sei di reclusione per i reati di tentatoomicidio, maltrattamenti, lesioni personali, estorsione, riconosciuto il vizioparziale di mente.Rilevato altresì che avverso il descritto provvedimento è stato presentatotempestivo ricorso per cassazione affidato a due motivi (vizio di motivazione inrelazione agli artt. 56, 575, 582, 585 cod. pen., con particolare riferimento allamancata derubricazione del reato di tentato omicidio di cui al capo 3 in lesionipersonali e alla mancata valutazione della peculiare condizione psichicadell’imputato – primo motivo; vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e69 cod. pen. – secondo motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che entrambi i motivi sono inammissibili in quanto non sonoconsentiti in sede di legittimità posto che, il primo, è versato in fatto ed èriproduttivo di profili di censura già vagliati dal giudice di appello conragionamento immune da vizi logici e ineccepibile in diritto (v. p. 5 e ss. dellasentenza di secondo grado laddove si spiegano le ragioni della ritenuta idoneitàdegli atti e dell’univoca sussistenza del dolo omicidiario, visto il numero dei colpiinferti anche con un corpo contundente, la qualità delle ferite arrecate –giudicate guaribili in 50 giorni, comprese plurime fratture ossee - la zona attinta,la condotta interrotta soltanto dall’intervento della madre dell’imputato presentein casa), nonché volto a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorienon consentita; il secondo, deduce vizio di motivazione in punto trattamentosanzionatorio, che non si ravvisa dalla lettura della sentenza impugnata (vedipagina 10 della sentenza di appello).Ritenuto che delle condizioni di salute del condannato entrambi iprovvedimenti di merito hanno dato atto e tenuto conto dell’accertata infermitàconstatata dal perito e reputata compatibile con il dolo omicidiario ma che hacondotto al riconoscimento del vizio parziale di mente di cui all’art. 89 cod. pen.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili in ragionedei titoli di reato per i quali si procede e delle condizioni di salute dell’imputato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.