CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 46269/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa l'uno Aprile 2021 dalla CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 3 Aprile 2019 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso in autoriciclaggio. Si addebita all'imputato di avere impiegato in attività imprenditoriali i beni provento dei reati di truffe da lui stesso posti in essere e, in particolare, di avere venduto le opere d'arte provento di truffa rivendendole a terzi di buona fede, facendosi pagare con assegni che provvedeva a monetizzare. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo: 2.1 Violazione degli articoli 640 e 648 ter codice penale poiché la corte, confermando le considerazioni del tribunale, ha negato la riqualificazione del fatto oggetto di imputazione nell'ipotesi di truffa e non ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità che ritiene necessario per la sussistenza del reato di autoriciclaggio che la condotta di reimpiego sia caratterizzata dal tipico effetto dissimulatorio, mentre nel caso in esame tale effetto è assente poiché l'impiego dei beni è avvenuto nell'ambito di un'attività circoscritta, con un unico atto di trasferimento. 2.2 Vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato nella fattispecie di truffa poiché la perquisizione nei confronti dell'imputato finalizzata a rintracciare pezzi di antiquariato ha dato esito negativo e ciò esclude che l'attività di reimpiego sia stata posta in essere ad opera del Riefoli. 2.3 violazione di legge in relazione alla negata riqualificazione della condotta nella fattispecie di ricettazione, poiché il delitto di autoriciclaggio è destinato ad assolvere una funzione residuale e nel caso di specie manca l'elemento soggettivo. 2.4 vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche poiché la corte non ha considerato l'effettivo disvalore delle condotte contestate e la sproporzione della pena irrogata nonché il comportamento corretto dell'imputato al momento della attività investigativa. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e reiterativo poiché formula censure già avanzate con l'atto di appello, senza confrontarsi con le esaustive risposte fornite al riguardo dalla Corte. 3.1In particolare, il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato effetto dissimulatorio della condotta ascritta all'imputato, che dovrebbe pertanto , e non si comprende perché, essere riqualificata nell'ambito della truffa, sono generici oltre che manifestamente infondati, in quanto il collegio di appello ha reso sul punto adeguata e corretta motivazione, osservando che l'imputato ha posto in essere una condotta dissimulatoria rappresentando all'acquirente Tisi la regolarità dell'acquisto a sua volta effettuato e così occultando la provenienza truffaldina della merce da lui offerta in vendita. 3.2 II terzo motivo di ricorso, con cui si invoca la qualificazione della condotta in ricettazione, è manifestamente infondato poiché l'imputato è autore del reato di truffa presupposto e ha reinvestito il frutto della sua attività illecita. 3.3 Il quarto motivo di ricorso con cui si lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato poiché la corte, con motivazione immune dai vizi dedotti, ha valorizzato l'assenza di elementi positivi di valutazione nella sua condotta e i numerosi precedenti penali dell'imputato, che rivelano la sua inclinazione a commettere reati e che risultano ostativi alla concessione delle attenuanti generiche 4. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 che si ritiene congrua in relazione al grado di colpa la presentazione del ricorso, da versare in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 11 ottobre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] iela i r rselli