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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 10499/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20784-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] in concordato preventivo e in liquidazione , in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1227/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]

I. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Veneto che ha confermato la pronuncia della CTP di Belluno, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di sponsorizzazioni ed altri oneri non deducibili; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso, interponendo altresì ricorso incidentale condizionato; CONSIDERATO che il ricorso principale è affidato ad unico motivo; che, con l'unico motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 43 d.P.R. n. 600/1973, art. 12, comma settimo,

1. n. 212/2000, nonché art. 2727 e 2697 c.c., nella sostanza lamentando che la CTR abbia ritenuto l'ammissione alla procedura preliminare al concordato preventivo non costituisca ex se motivo di urgenza per derogare al termine a difesa di cui all'art. 12, comma settimo,

1. n. 212/2000; che le particolari ragioni di urgenza, ove sussistenti e provate dal fisco, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non possono consistere nell'imminente scadenza del termine decadenziale utile al fine dell'accertamento da parte dell'Ufficio, qualora ciò sia dovuto esclusivamente ad inerzia o negligenza di quest'ultimo e non anche ad altre circostanze che abbiano ritardato incolpevolmente l'accertamento Ric. 2020 n. 20784 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -2- ovvero abbiano reso - come nel caso in cui il contribuente versi in un grave stato di insolvenza - difficoltoso con il passare del tempo il pagamento del tributo e necessario procedere senza il rispetto del termine (cfr. Cass.

V, n. 9424/2014, VI-5 n. 8749/2018); che se la dichiarazione di fallimento è stata ritenuta causa univoca ed oggettiva di decozione con rischio di perdita del credito, nella sua proporzionalità o integrità, salvo il privilegio (Cass.

V, n. 8892/2018), per contro, l'avvio delle prime fasi della procedura non costituiscono presunzione di decozione, ma rimettono al giudice la valutazione delle diverse circostanze con un giudizio di merito che può essere scrutinato avanti questa Corte suprema di legittimità solo ove trasbordi nell'omissione o apparenza di motivazione; che nel caso di specie, la CTR ha motivato autonomamente con rinvio per adesione criticamente vagliata alle argomentazioni di primo grado nel bilanciamento fra garanzie del contribuente e pregiudizio erariale; che il ricorso principale è dunque infondato e non merita accoglimento; che il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale.

Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che Ric. 2020 n. 20784 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -3- liquida in C.settemilaottocento/00, oltre ad C.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20784-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] in concordato preventivo e in liquidazione , in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1227/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Veneto che ha confermato la pronuncia della CTP di Belluno, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di sponsorizzazioni ed altri oneri non deducibili; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso, interponendo altresì ricorso incidentale condizionato; CONSIDERATO che il ricorso principale è affidato ad unico motivo; che, con l'unico motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 43 d.P.R. n. 600/1973, art. 12, comma settimo, 1. n. 212/2000, nonché art. 2727 e 2697 c.c., nella sostanza lamentando che la CTR abbia ritenuto l'ammissione alla procedura preliminare al concordato preventivo non costituisca ex se motivo di urgenza per derogare al termine a difesa di cui all'art. 12, comma settimo, 1. n. 212/2000; che le particolari ragioni di urgenza, ove sussistenti e provate dal fisco, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non possono consistere nell'imminente scadenza del termine decadenziale utile al fine dell'accertamento da parte dell'Ufficio, qualora ciò sia dovuto esclusivamente ad inerzia o negligenza di quest'ultimo e non anche ad altre circostanze che abbiano ritardato incolpevolmente l'accertamento Ric. 2020 n. 20784 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- ovvero abbiano reso - come nel caso in cui il contribuente versi in un grave stato di insolvenza - difficoltoso con il passare del tempo il pagamento del tributo e necessario procedere senza il rispetto del termine (cfr. Cass. V, n. 9424/2014, VI-5 n. 8749/2018); che se la dichiarazione di fallimento è stata ritenuta causa univoca ed oggettiva di decozione con rischio di perdita del credito, nella sua proporzionalità o integrità, salvo il privilegio (Cass. V, n. 8892/2018), per contro, l'avvio delle prime fasi della procedura non costituiscono presunzione di decozione, ma rimettono al giudice la valutazione delle diverse circostanze con un giudizio di merito che può essere scrutinato avanti questa Corte suprema di legittimità solo ove trasbordi nell'omissione o apparenza di motivazione; che nel caso di specie, la CTR ha motivato autonomamente con rinvio per adesione criticamente vagliata alle argomentazioni di primo grado nel bilanciamento fra garanzie del contribuente e pregiudizio erariale; che il ricorso principale è dunque infondato e non merita accoglimento; che il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che Ric. 2020 n. 20784 sez. MT - ud. 09-03-2022 -3- liquida in C.settemilaottocento/00, oltre ad C.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c
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