CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15527/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la memoria difensiva fatta pervenire dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 25 febbraio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia e lesione personale aggravata e, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole del ritardo con il quale gli sono state comunicate le conclusioni scritte del Procuratore generale presso la Corte di appello, è inammissibile, perché nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica la difesa dell'imputato, cui siano state trasmesse in via telematica le conclusioni del procuratore generale tardivamente depositate, è onerata, ex art. 182 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di nullità a regime intermedio, della tempestiva relativa eccezione, dovendo detta parte, a seguito della trasmissione ad essa comunque avvenuta, considerarsi presente all'atto a norma dell'art.182 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022, 0., Rv. 283316); - che il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto, pur essendo apparentemente diretti a censurare un vizio motivazionale, oltre ad essere meramente reiterativi, risultano in realtà volti sollevare doglianze in punto di fatto ed ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d