CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04670/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uel contratto, avevano corrisposto nel periodo tra il 1996 ed il 2003. Lo hanno fatto con citazione del 23.9.2015. Tribunale di Livorno ha dichiarato però prescritto il loro diritto alla restituzione delle somme versate, in quanto decorsi dieci anni dal pagamento (avvenuto, si ripete, tra il 1996 ed il 2003). Salvo a riconoscerlo però nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe interrotto a suo danno la prescrizione con un riconoscimento di debito effettuato nel corso del giudizio. Questa sentenza è stata impugnata dal [OSCURATO:PERSONA], che ha contestato di aver fatto un riconoscimento di debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ed ha dunque ribadito il decorso del termine decennale. La Corte di Appello di Firenze ha accolto l'impugnazione, ed ha deciso che: a) la prescrizione decorre dal pagamento delle somme e non già dalla dichiarazione di nullità del titolo, che opera retroattivamente, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte; b) il [OSCURATO:PERSONA] non aveva riconosciuto in realtà il debito nella sua dichiarazione a verbale e dunque non aveva interrotto la prescrizione.4.-Contro questa decisione ricorrono Lucarelli e Burroni con due motivi e memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso con cui ne chiede il rig etto .r.V- V‘'V\42 ‘-‘4 \-L 1" (l< i VV.3- rà, \A kAk.0 Ò4AAPAt -</A LV‘ LA.N-4A .11 Ragioni della decisione 5.- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 2033, 2935 e 1421 c.c.. I ricorrenti contestano la tesi, fatta propria dal giudice di merito, secondo cui nel caso di annullamento del titolo di pagamento, la prescrizione non decorre dall'annullamento medesimo, bensì dalla data del pagamento, in quanto l'annullamento retroagisce. Secondo i ricorrenti, dalla dichiarazione di nullità del contratto derivano due effetti:a)la perdita di efficacia dell'atto, che retroagisce al momento della stipula; b) la nascita del diritto alla ripetizione che invece opera a partire da quando il titolo del pagamento è dichiarato nullo. Invece, i giudici di merito avrebbero sovrapposto le due vicende, facendo retroagire anche il diritto alla ripetizione, così attribuendo ad una delle due vicende la retroattività propria dell'altra. Il motivo è infondato. Secondo un principio di diritto affermato da questa Corte e richiamato dalla decisione impugnata, l'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso (Cass. 15669/ 2011; Cass. 10250/ 2014; Cass. 24653/ 2016). Soluzione questa che si giustifica anche per via del fatto che l'attore in adempimento può sempre far valere la questione della ripetizione con subordinata o riconventio riconventionis. 6.- Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 2033, 2944, 1421 c.c. .I ricorrenti contestano alla Corte di Appello di avere negato valore ricognitivo del debito alla dichiarazione, fatta a verbale dal [OSCURATO:PERSONA], secondo cui egli aveva ricevuto una parte della somma ed altra ancora doveva averne. Secondo i ricorrenti, i giudici di merito non hanno tenuto conto del fatto che il riconoscimento di debito è atto non negoziale, e pre:scinde dall'intenzione del suo autore, intenzione che invece la corte ha valorizzato proprio per escludere la natura ricognitiva della dichiarazione. Il motivo è infondato. In realtà, la corte esclude, con interpretazione dell'atto motivata, che si sia trattato di un riconoscimento di debito: il [OSCURATO:PERSONA] aveva soltanto dichiarato che la somma concordata era di 280 milioni di lire e che lui ne aveva ricevuti circa 200. Ma non già che era tenuto ad una qualche restituzione. Questa dichiarazione, a prescindere dalla intenzione del dichiarante, sulla cui irrilevanza giudice di merito e ricorrenti concordano, in realtà, non corrisponde ad un riconoscimento di debito, il quale deve pur sempre contenere la dichiarazione di essere debitore. In sostanza, nell'atto giuridico in senso stretto, il dichiaranl:e non dispone degli effetti, ma di certo dispone del contenuto; e comunque gli effetti propri del riconoscimento di debito si producono sempre che la dichiarazione sia conforme ad un riconoscimento, e qui non lo è: non dichiara il controricorrente di essere lui obbligato a restituire, ma, al contrario, di essere creditore di un residuo. Il ricorso va rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite nella misura di 4000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principaletezziMzrtc~~~ dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri