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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 01471/2026

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15271/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE n. 1626/2017 depositata i l 14/11/2017 .

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto del giudizio è rappresentato dalla sentenza n. 1626/2017 , emessa dalla CTR del Piemonte, dep ositata il 14/11/2017, non notificata, con riferimento all’annualità d’imposta 2011, concernente la indeducibilità di un costo di 90.000 euro per servizi amministrativi resi dalla consolidante [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della consolidata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

2. In precedenza, le due società contribuenti avevano impugnato gli avvisi di accertamento T7G0E1205516/2014 relativo all’IRES e T7G031205520/2014 per IRAP, ricorso che veniva accolto dalla CTP di Torino con la sent. n. 362/2016.

3. L’appello dell’ufficio è stato invece respinto con la sentenza oggetto della presente impugnazione.

4. L’Agenziaha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi di doglianza.

Il ricorso è stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed al Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

5. Entrambe le convenute non si sono costituite.

6. La procura generale, in persona del sostituto P.G. dott. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per iscritto, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

7. E’ stata, quindi, fissata udienza pubblica per il successivo 20 novembre 2025, cui ha partecipato per l’Avvocatura dello Stato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; il sost.

P.G. ha ribadito per proprie conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso proposti possono così sintetizzarsi: 1) violazione dell’art. 109 dpr 917/1986 e degli artt. 2704 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; 2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 163 dpr [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917,in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.;

2. Preliminare all’esame dei motivi di ricorso è la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.

A tal proposito va in primo luogo rilevato che la sentenza impugnata risulta emessa nei confronti –oltre che della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in bonis.

Nessun accenno all’intervenuto fallimento di essa è contenuto nella decisione della CTR del Piemonte, né, per il vero, nel ricorso di legittimità proposto dall’amministrazione finanziaria.

Soltanto nella relata di notifica del ricorso è dato leggersi che il destinatario di essa, oltre all’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rappresentato dalla Curatela del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tal punto occorre notare che, mentre la notificazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risulta perfezionata in data 23/05/2018 – momento nel quale il plico è stato ritirato presso l’ufficio postale stante l’assenza temporanea presso l’indirizzo della Sede legale di [OSCURATO:PERSONA] 40/c – Rivoli (TO) – altrettanto non può dirsi per la notifica eseguita nei confronti del Fallimento.

La notifica è, infatti, stata diretta presso lo stesso indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] 40/c –Rivoli (TO) con destinatario [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del curatore fallimentare, ma l’atto non è stato ricevuto.

Neppure risulta depositata la cartolina della successiva raccomandata di avviso dell’avvenuto deposito presso l’ufficio, né una visura storica dalla quale comprendere se, in tale momento e quando, la società risultasse fallita e se la sede fosse effettivamente presso lo stesso indirizzo della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], peraltro, il ricorso risulta notificato ad uno dei due contraddittori necessari, già parte del giudizio di merito all’esito del quale risulta emessa la sentenza impugnata, il vizio risulta superabile attraverso la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., che va conseguentemente ordinata.

P.Q.M La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, dispone ndo la rinnovazione della notificazione del ricorso, a cura di parte ricorrente,così come in premessa indicato , entro 60

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15271/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE n. 1626/2017 depositata i l 14/11/2017 . Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto del giudizio è rappresentato dalla sentenza n. 1626/2017 , emessa dalla CTR del Piemonte, dep ositata il 14/11/2017, non notificata, con riferimento all’annualità d’imposta 2011, concernente la indeducibilità di un costo di 90.000 euro per servizi amministrativi resi dalla consolidante [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della consolidata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. In precedenza, le due società contribuenti avevano impugnato gli avvisi di accertamento T7G0E1205516/2014 relativo all’IRES e T7G031205520/2014 per IRAP, ricorso che veniva accolto dalla CTP di Torino con la sent. n. 362/2016. 3. L’appello dell’ufficio è stato invece respinto con la sentenza oggetto della presente impugnazione. 4. L’Agenziaha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi di doglianza. Il ricorso è stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed al Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 5. Entrambe le convenute non si sono costituite. 6. La procura generale, in persona del sostituto P.G. dott. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per iscritto, chiedendo l’accoglimento del ricorso. 7. E’ stata, quindi, fissata udienza pubblica per il successivo 20 novembre 2025, cui ha partecipato per l’Avvocatura dello Stato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; il sost. P.G. ha ribadito per proprie conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso proposti possono così sintetizzarsi: 1) violazione dell’art. 109 dpr 917/1986 e degli artt. 2704 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; 2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 163 dpr [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917,in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; 2. Preliminare all’esame dei motivi di ricorso è la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio. A tal proposito va in primo luogo rilevato che la sentenza impugnata risulta emessa nei confronti –oltre che della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in bonis. Nessun accenno all’intervenuto fallimento di essa è contenuto nella decisione della CTR del Piemonte, né, per il vero, nel ricorso di legittimità proposto dall’amministrazione finanziaria. Soltanto nella relata di notifica del ricorso è dato leggersi che il destinatario di essa, oltre all’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rappresentato dalla Curatela del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tal punto occorre notare che, mentre la notificazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risulta perfezionata in data 23/05/2018 – momento nel quale il plico è stato ritirato presso l’ufficio postale stante l’assenza temporanea presso l’indirizzo della Sede legale di [OSCURATO:PERSONA] 40/c – Rivoli (TO) – altrettanto non può dirsi per la notifica eseguita nei confronti del Fallimento. La notifica è, infatti, stata diretta presso lo stesso indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] 40/c –Rivoli (TO) con destinatario [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del curatore fallimentare, ma l’atto non è stato ricevuto. Neppure risulta depositata la cartolina della successiva raccomandata di avviso dell’avvenuto deposito presso l’ufficio, né una visura storica dalla quale comprendere se, in tale momento e quando, la società risultasse fallita e se la sede fosse effettivamente presso lo stesso indirizzo della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], peraltro, il ricorso risulta notificato ad uno dei due contraddittori necessari, già parte del giudizio di merito all’esito del quale risulta emessa la sentenza impugnata, il vizio risulta superabile attraverso la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., che va conseguentemente ordinata. P.Q.M La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, dispone ndo la rinnovazione della notificazione del ricorso, a cura di parte ricorrente,così come in premessa indicato , entro 60
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