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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32305/2026

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A il 08/11/1961 avverso la sentenza del 09/01/2026 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento del concordato intervenuto tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. — con rinuncia a tutti i motivi di appello salvo quello inerente al trattamento sanzionatorio — ha rideterminato la pena in anni 3 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, confermando nel resto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 309, per avere illecitamente detenuto a fini di spaccio gr. 250,00 lordi di cocaina.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo due motivi.

2.1. Con il primo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza o contraddittorietà della motivazione in ordine all'accertamento della volontà dell'imputato di accedere al concordato, essendosi la Corte territoriale limitata a clausole di stile, senza dar conto della proposta originaria — recante una pena finale di anni 2 e mesi 10 di reclusione, per la quale era stata rilasciata procura speciale — e della verifica se l'imputato avesse effettivamente compreso e prestato consenso alla diversa quantificazione della pena poi concordata in udienza.

2.2. Con il secondo motivo denuncia motivazione apparente sulla congruità della pena, per non avere la Corte giustificato ex artt. 132 e 133 cod. pen., con riferimento a elementi concreti (confessione, esclusione della recidiva), le ragioni della sua adeguatezza al disvalore del fatto, oltre la mera formula «conforme ai limiti edittali ed adeguata al disvalore sociale del fatto».

3. Il ricorso è manifestamente inammissibili per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

È principio consolidato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il solo ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati — e dunque alla responsabilità come alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. — nonché quelle attinenti a vizi di determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023,Spina, Rv. 285628-02; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Tanto premesso, quanto al primo motivo, la doglianza sulla formazione della volontà è priva di pregio.

La sentenza impugnata dà espressamente atto che «l'imputato, presente, si è associato alla proposta» e che questi ha prestato il consenso in udienza alla nuova determinazione della pena.

La deduzione difensiva — incentrata sulla mancata considerazione di una precedente e diversa proposta e sull'asserito difetto di verifica della comprensione del ricorrente — non individua alcun elemento da cui desumere, anche solo superficialmente, un vizio del consenso effettivamente prestato in udienza alla proposta accolta, risolvendosi in una mera suggestione difensiva.

In tema di espressione della volontà dell'imputato, il ricorso deve del resto contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio (cfr. Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, Tarik, Rv. 272630), qui del tutto assente.

Non rileva la mancata menzione della proposta originaria non accolta, essendo il consenso stato validamente reso in ordine alla proposta poi ratificata.

Manifestamente inammissibile è anche il secondo motivo.

Le doglianze relative alla dosimetria e alla congruità della pena concordata non sono deducibili, non traducendosi in alcuna illegalità della sanzione, che è stata determinata nell'osservanza dei limiti edittali e nella misura convenuta tra le parti.

Una volta esercitato il potere dispositivo riconosciuto dalla legge, con la stipulazione di un negozio processuale liberamente concluso e consacrato nella decisione del giudice', il patto non può essere unilateralmente modificato — salva la sola ipotesi di illegalità della pena concordata, che qui non ricorre — mediante apposito motivo di ricorso.

La richiesta concordata in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, postulandone l'accoglimento la condivisione della qualificazione giuridica del fatto e di ogni circostanza influente sul calcolo (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Rv. 278114; conf.

Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.M11, P.C171.ARIO Vai",tina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A il 08/11/1961 avverso la sentenza del 09/01/2026 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento del concordato intervenuto tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. — con rinuncia a tutti i motivi di appello salvo quello inerente al trattamento sanzionatorio — ha rideterminato la pena in anni 3 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, confermando nel resto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 309, per avere illecitamente detenuto a fini di spaccio gr. 250,00 lordi di cocaina. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza o contraddittorietà della motivazione in ordine all'accertamento della volontà dell'imputato di accedere al concordato, essendosi la Corte territoriale limitata a clausole di stile, senza dar conto della proposta originaria — recante una pena finale di anni 2 e mesi 10 di reclusione, per la quale era stata rilasciata procura speciale — e della verifica se l'imputato avesse effettivamente compreso e prestato consenso alla diversa quantificazione della pena poi concordata in udienza. 2.2. Con il secondo motivo denuncia motivazione apparente sulla congruità della pena, per non avere la Corte giustificato ex artt. 132 e 133 cod. pen., con riferimento a elementi concreti (confessione, esclusione della recidiva), le ragioni della sua adeguatezza al disvalore del fatto, oltre la mera formula «conforme ai limiti edittali ed adeguata al disvalore sociale del fatto». 3. Il ricorso è manifestamente inammissibili per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. È principio consolidato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il solo ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati — e dunque alla responsabilità come alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. — nonché quelle attinenti a vizi di determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023,Spina, Rv. 285628-02; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Tanto premesso, quanto al primo motivo, la doglianza sulla formazione della volontà è priva di pregio. La sentenza impugnata dà espressamente atto che «l'imputato, presente, si è associato alla proposta» e che questi ha prestato il consenso in udienza alla nuova determinazione della pena. La deduzione difensiva — incentrata sulla mancata considerazione di una precedente e diversa proposta e sull'asserito difetto di verifica della comprensione del ricorrente — non individua alcun elemento da cui desumere, anche solo superficialmente, un vizio del consenso effettivamente prestato in udienza alla proposta accolta, risolvendosi in una mera suggestione difensiva. In tema di espressione della volontà dell'imputato, il ricorso deve del resto contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio (cfr. Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, Tarik, Rv. 272630), qui del tutto assente. Non rileva la mancata menzione della proposta originaria non accolta, essendo il consenso stato validamente reso in ordine alla proposta poi ratificata. Manifestamente inammissibile è anche il secondo motivo. Le doglianze relative alla dosimetria e alla congruità della pena concordata non sono deducibili, non traducendosi in alcuna illegalità della sanzione, che è stata determinata nell'osservanza dei limiti edittali e nella misura convenuta tra le parti. Una volta esercitato il potere dispositivo riconosciuto dalla legge, con la stipulazione di un negozio processuale liberamente concluso e consacrato nella decisione del giudice', il patto non può essere unilateralmente modificato — salva la sola ipotesi di illegalità della pena concordata, che qui non ricorre — mediante apposito motivo di ricorso. La richiesta concordata in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, postulandone l'accoglimento la condivisione della qualificazione giuridica del fatto e di ogni circostanza influente sul calcolo (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Rv. 278114; conf. Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiar P.Q.M11, P.C171.ARIO Vai",tina
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