CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 03946/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8657/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) p e c [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti- contro SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] (già SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA]) elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA] NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3434/2 021 depositata il23/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere MARCO DELL'UTRI. Rilevatoche, con sentenza resa in data 23/9/2021 (n. 3434/2021), la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento degli appelli principale e incidentale proposti, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], e in riforma per quanto di ragione della sentenza di primo grado, tra le restanti statuizioni, ha dichiarato la concorrente responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e del Ministero “degli Interni”, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], nella colpevole causazione dei danni sofferti da [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’evento incendiario dedotto in giudizio, condannando in solido tutti i responsabili al risarcimento, in favore dello Stefanelli, della somma determinata dal primo giudice; con la medesima sentenza, la corte territoriale ha condannato [OSCURATO:PERSONA], il Ministero “degli Interni” e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA] per i pregiudizi alla persona sofferti dal marito, [OSCURATO:PERSONA], a seguito del ridetto evento incendiario, nella misura determinata dal primo giudice, contestualmente disponendo la riduzione dell’entità della condanna pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti dei responsabili del medesimo fatto dannoso in favore di [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA]), rigettando la domanda risarcitoria avanzata da [OSCURATO:PERSONA] (altra figlia di [OSCURATO:PERSONA]); da ultimo, la corte territoriale ha condannato la Cattolica di Assicurazioni coop. a r.l. a tenere indenne [OSCURATO:PERSONA] dalle conseguenze pregiudizievoli delle condanne pronunciate a suo carico in favore dei danneggiati; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; la Cattolica di Assicurazioni s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l.), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi tre in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]), resistono con tre distinti controricorsi; il Ministero dell’Interno, il Comando dei Vigili del fuoco di Napoli, il Ministero della Giustizia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese in questa sede; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nonché [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato tre distinte memorie; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; considerato che dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso, avendo i ricorrenti provveduto alla relativa proposizione oltre il termine perentorio previsto dalla legge; infatti, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni sessanta, decorrenti dalla notificazione della sentenza impugnata; è appena il caso di rilevare, a tale ultimo fine, la radicale irrilevanza della circostanza dell’avvenuta notificazione della sentenza impugnata in corrispondenza con la notificazione dell’istanza di correzione di errore materiale, atteso il carattere dirimente del solo fatto dell’avvenuta notificazione del provvedimento decisorio nella sua integralità (e dunque la sua conoscenza in forma integrale per effetto della notificazione ad opera della controparte all’interno del processo) ai fini della decorrenza del termine c.d. breve per l’impugnazione; nel caso di specie, dall’esame degli atti del giudizio, emerge che la sentenza impugnata risulta esser stata notificata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del difensore costituito per il giudizio d’appello, in data 28/9/2021 (cfr. le corrispondenti ricevute in atti); ciò posto, osserva il Collegio come, a fronte dell’avvenuta notificazione della sentenza d’appello in data 28/9/2021, risulta che gli odierni ricorrenti hanno provveduto alla notificazione del ricorso per cassazione solo in data 22/3/2022 (cfr. le relazioni di notificazione allegate al ricorso) e, dunque, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c. per la proposizione del ricorso per cassazione; alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’accertamento della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, se dovuto, del doppio contributo, ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascun controricorrente, in euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori di [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, dichiaratisi antistatari. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma