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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00767/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640, cod. pen, denunciando l'illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano in particolare pagine 2-3 della sentenza impugnata con riferimento agli elementi probatori ritenuti concordanti e idonei a convalidare il pieno convincimento del giudice in ordine alla riconducibilità della truffa al ricorrente, tra i quali si richiamano l'intestazione dell'utenza telefonica impiegata per i contatti con la vittima, nonché della carta ricaricabile su cui sono confluiti gli accrediti versati dalla persona offesa, e la corrispondenza tra luogo dei prelievi e luogo di residenza del ricorrente), confrontandosi specificamente anche con le argomentazioni del giudice di primo grado, specificamente confutandole; atteso che anche la doglianza relativa ad una mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale è del tutto generica ed aspecifica non avendo indicato gli elementi rilevanti in tal senso, per come considerati dalla Corte di appello (asseritamente in violazione di legge); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 5 dicemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640, cod. pen, denunciando l'illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano in particolare pagine 2-3 della sentenza impugnata con riferimento agli elementi probatori ritenuti concordanti e idonei a convalidare il pieno convincimento del giudice in ordine alla riconducibilità della truffa al ricorrente, tra i quali si richiamano l'intestazione dell'utenza telefonica impiegata per i contatti con la vittima, nonché della carta ricaricabile su cui sono confluiti gli accrediti versati dalla persona offesa, e la corrispondenza tra luogo dei prelievi e luogo di residenza del ricorrente), confrontandosi specificamente anche con le argomentazioni del giudice di primo grado, specificamente confutandole; atteso che anche la doglianza relativa ad una mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale è del tutto generica ed aspecifica non avendo indicato gli elementi rilevanti in tal senso, per come considerati dalla Corte di appello (asseritamente in violazione di legge); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicemb
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