CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 aprile 1984
Cassazione n. 15609/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto dall'Avvocato generale della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ba) il 18/04/1984 avverso l'ordinanza del 11/11/2025 del Tribunale di sorveglianza di Bari; udita la relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il novembre 2025, resa nel procedimento n. 2053/2024 R. S.I.U.S., il Tribunale di sorveglianza di Bari ha dichiarato inammissibile la domanda presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato in relazione ai delitti di associazione per delinquere, riciclaggio, simulazione di reato, fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, commessi tra il 2019 ed il maggio 2021, volta ad ottenere, in relazione alla residua pena da scontare, pari ad anni due, mesi quattro e giorni ventisei di reclusione, i.l'ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47 -ter, comma 1 -bis, legge 26 luglio 1975 n. 354. Lo ha, di contro, ammesso alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale seppur in presenza di emergenze che non depongono in termini favorevoli per il condannato, soggetto indicato come «dalla discutibile condotta morale e civile», non disponibile allo svolgimento di attività risarcitoria nelle forme del volontariato e ben lontano dall'aver assunto consapevolezza del disvalore del fatto commesso («ciononostante, solo in ragione della assenza di ulteriori criticità reputa il Collegio di ammettere il [OSCURATO:PERSONA] alla misura richiesta in via principale, con l'avvertenza, tuttavia, che eventuali violazioni alle prescrizioni imposte saranno valutate con estremo rigore»). 2. L'Avvocato generale della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari propone ricorso per cassazione con il quale lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) in relazione all'art. 47, secondo comma, ord. pen., nonché mancanza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.). Censura il fatto che il Tribunale di sorveglianza abbia ammesso il condannato al beneficio in aperta contraddizione con quanto disposto dall'art. 47, secondo comma, ord. pen. che ne subordina la concessione all'apprezzamento di una prognosi favorevole di rieducabilità del condannato che «deve fondarsi sulla presenza di elementi positivi ricavati dalla osservazione della personalità». [OSCURATO:PERSONA]. 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire ad una già avviata risocializzazione e prevenire così il pericolo di ricaduta nel reato. Primo presupposto per l'ammissione al beneficio è, quindi, il fatto che il processo di emenda sia significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 2del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413), tanto che, ove il presupposto dell'emenda non sia riscontrato, o non lo sia nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena - diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354 - ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare - misura che il [OSCURATO:PERSONA] aveva invocato con richiesta dichiarata inammissibile - alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745). Il giudizio in merito alla concessione del beneficio di cui all'art. 47 o.p. si fonda sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Tra gli indicatori utilmente apprezzabili in detta ottica soccorrono allora la considerazione dell'assenza di nuove denunce, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. I, n. 44992 del 17 settembre 2018, S., Rv 273985). 3. Orbene, come evidenziato dal ricorrente, il Tribunale di sorveglianza di Bari non ha fatto buon governo dei canoni ermeneutici appena illustrati. La concessione del beneficio della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale è stata, infatti, giustificata non già sulla scorta del positivo apprezzamento di emergenze indicative del fatto che il condannato abbia già intrapreso un processo di ripudio delle logiche delinquenziali che ne hanno nel passato guidato l'agire. Al contrario, l'apparato motivazionale risulta, in modo del tutto eccentrico, costruito «in negativo», muovendo, cioè, dai dati acquisiti al compendio che sono dimostrativi di una persistente incapacità del condannato di orientare la propria condotta al rispetto di condivisi valori, morali e civili, ed infine esaltando, a fronte di un quadro connotato da sicuro allarme, l'assenza di «ulteriori criticità» che, non meglio definite nel loro contenuto, non risultano apprezzabili nella loro consistenza 3e concorrono a rendere il tenore del provvedimento, più che contraddittorio, imperscrutabile. 4. Sulla scorta di tali considerazioni, va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, libero nell'esito ma emendato dai profili di criticità appena segnalati, al Tribunale di Sorveglianza di Bari. P.Q.[OSCURATO:PERSONA]:'-:'.1., Dl CAAVONE Depos: TlIera ogni 29 AFTL...2a26... IL FLNIcN :, aFLTNZI0 ARC DIZIA111.0 Ma i , 4