CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43897/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 7 OSSERVA Considerato che i motivi dedotti nel ricorso inammissibili, perché costituiti da doglianze: - (primo motivo) precluse, in quanto non sono consentite, neppure attraverso la evocazione del vizio del travisamento della prova, le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito; - (secondo motivo) afferenti al trattamento punitivo (recidiva), benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. p. 8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i