Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16192/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Venezia harigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliareproposte da XXXXXXXXXXX con riferimento alla pena di anni tre di reclusione inflitta per ilreato di maltrattamenti in famiglia, commesso sino al febbraio 2021.Il Tribunale dava atto che il condannato non annovera, oltre al titolo in esecuzione,ulteriori precedenti penali né pendenze, e che dalle informazioni rese dall’Arma deiCarabinieri emerge come lo stesso sia stabilmente occupato sin dal febbraio 2018 pressouna società, con contratto regolare, svolgendo mansioni di magazziniere.L’UEPE riferiva inoltre che il prevenuto, coniugato dal 2017, è padre di due figli e infamiliare, spesso in occasione di conflitti e gelosie tra i coniugi, in una situazione diisolamento della coppia e di difficoltà nel coinvolgimento di figure di supporto esterne.

Lamoglie, persona offesa, pur avendo denunciato il marito per maltrattamenti, si èsuccessivamente riconciliata con lui, manifestando la volontà di proseguire il rapportoconiugale.Il richiedente riconosceva di avere avuto comportamenti impulsivi, ammettendoparzialmente le proprie responsabilità, e si dichiarava disponibile a intraprendere percorsidi supporto e monitoraggio, anche mediante attività di volontariato, rappresentando comel’eventuale concessione di una misura alternativa gli avrebbe consentito di mantenerel’attività lavorativa e di continuare a garantire assistenza al nucleo familiare.Nonostante tali elementi, il Tribunale osservava che il richiedente non aveva ancoraintrapreso un effettivo percorso di analisi introspettiva e di maturazione della personalità,né aveva manifestato un autentico convincimento in ordine alla gravità del reatocommesso, ritenendo pertanto di dover rigettare le istanze proposte.2.

XXXXXXXXXXX propone, tramite il proprio difensore, ricorso percassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento allavalutazione dei requisiti di legge, previsti per la concessione delle misure alternative alladetenzione, in particolare l'affidamento in prova ai servizi socialiLa motivazione del provvedimento impugnato è carente, avendo il Tribunale disorveglianza respinto l’istanza pur in presenza di una istruttoria di segno positivo e di unfavorevole parere dell’UEPE di Verona.

Dall’istruttoria espletata emergeva, infatti, che ilcondannato si era riconciliato con la moglie, con la quale conviveva unitamente ai due figliminori, in un’abitazione ritenuta idonea, e che lo stesso svolgeva regolare attivitàlavorativa, idonea a garantire un’adeguata sussistenza all’intero nucleo familiare.

Si davaaltresì atto della disponibilità manifestata dal condannato a intraprendere percorsi disupporto, anche mediante attività di volontariato.

Nondimeno, il rigetto dell’istanza da partedel Tribunale di sorveglianza risulta fondato su una valutazione di pericolosità non sorrettadai riscontri istruttori acquisiti e ancorata esclusivamente alla sentenza di condanna, senzaalcun effettivo confronto con gli elementi sopravvenuti e successivi al fatto, puntualmenteemergenti dall’istruttoria svolta.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA],ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinviodell’impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa al carceredell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso attuare una formadell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, allaluce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza,sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esitodella misura alternativa (Corte cost., sent. n. 377 del 1997).In relazione alla peculiare finalità dell’affidamento, la giurisprudenza di questa Corteè uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, nonpossono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali lagravità del reato per cui è intervenuta condanna, la mancata ammissione di colpevolezza, o i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiutouna completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultatidell’osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almenoavviato (Sez. 1, n. 771 del 6/2/1996, Tron, Rv. 203988 - 01; Sez. 1, 19/11/1995, Fiorentino,Rv. 203154 - 01).In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura ela gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire,unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062 - 01), allependenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caputi, Rv. 207998 -01), il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta edesauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenutasuccessivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questiessenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recuperosociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019 dep. 2020, Pinelli, Rv. 278174 – 01; Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602 –01; Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322 - 01); si è anche precisato che, fragli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l’assenza dinuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valorisocialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna,l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione(Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985 - 01).3.Dai principi poc’anzi enunciati deve inferirsi che la motivazione dell’ordinanzaimpugnata risulta carente ed incompleta.

Dalla stessa ordinanza impugnata risulta che il condannato non annovera ulterioriprecedenti o pendenze, è stabilmente occupato con regolare contratto di lavoro, ed èinserito in un contesto familiare nel quale la persona offesa del reato di maltrattamenti, inesecuzione, ha riferito di essersi riconciliata con il marito, manifestando la volontà diproseguire il rapporto coniugale, anche in considerazione della presenza di due figli minori(e dell’attesa di un terzo).

Risulta altresì che l’abitazione è stata ritenuta idonea e chel’UEPE ha espresso valutazione favorevole, segnalando la disponibilità dell’istante adintraprendere percorsi di supporto e monitoraggio, anche mediante attività di volontariato.

A fronte di tali acquisizioni, la motivazione reiettiva si appalesa carente, poiché ilTribunale ha escluso la meritevolezza delle invocate misure alternative facendo leva suformule generiche (assenza di percorso introspettivo, difetto di autentico convincimento inordine alla gravità del reato), senza però dar conto delle ragioni per le quali gli elementiistruttori di segno favorevole non siano ritenuti idonei a sorreggere una prognosi nonnegativa.

In particolare, il provvedimento non si confronta con il dato – emergente dallestesse informazioni UEPE – dell’avvio, sia pure non completato, di un processo critico(ammissione di parziali responsabilità e dichiarata disponibilità a percorsi di sostegno econtrollo), né valuta in modo concreto la condotta successiva ai fatti (cessati nel febbraio2021) e l’attuale stabilizzazione lavorativa e familiare.4.

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale disorveglianza di Venezia, per nuovo giudizio, che procederà a rivalutare la richiesta diaffidamento in prova al servizio sociale e quella di detenzione domiciliare, svolgendo unamotivazione effettivamente calibrata sulla situazione attuale dell’istante e sulle risultanzeistruttorie, secondo i principi di diritto richiamati.Sussistono le condizioni per disporre che, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del provvedimento, siano oscuratinella riproduzione le generalità e i dati identificativi.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diVenezia.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Venezia harigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliareproposte da XXXXXXXXXXX con riferimento alla pena di anni tre di reclusione inflitta per ilreato di maltrattamenti in famiglia, commesso sino al febbraio 2021.Il Tribunale dava atto che il condannato non annovera, oltre al titolo in esecuzione,ulteriori precedenti penali né pendenze, e che dalle informazioni rese dall’Arma deiCarabinieri emerge come lo stesso sia stabilmente occupato sin dal febbraio 2018 pressouna società, con contratto regolare, svolgendo mansioni di magazziniere.L’UEPE riferiva inoltre che il prevenuto, coniugato dal 2017, è padre di due figli e infamiliare, spesso in occasione di conflitti e gelosie tra i coniugi, in una situazione diisolamento della coppia e di difficoltà nel coinvolgimento di figure di supporto esterne. Lamoglie, persona offesa, pur avendo denunciato il marito per maltrattamenti, si èsuccessivamente riconciliata con lui, manifestando la volontà di proseguire il rapportoconiugale.Il richiedente riconosceva di avere avuto comportamenti impulsivi, ammettendoparzialmente le proprie responsabilità, e si dichiarava disponibile a intraprendere percorsidi supporto e monitoraggio, anche mediante attività di volontariato, rappresentando comel’eventuale concessione di una misura alternativa gli avrebbe consentito di mantenerel’attività lavorativa e di continuare a garantire assistenza al nucleo familiare.Nonostante tali elementi, il Tribunale osservava che il richiedente non aveva ancoraintrapreso un effettivo percorso di analisi introspettiva e di maturazione della personalità,né aveva manifestato un autentico convincimento in ordine alla gravità del reatocommesso, ritenendo pertanto di dover rigettare le istanze proposte.2. XXXXXXXXXXX propone, tramite il proprio difensore, ricorso percassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento allavalutazione dei requisiti di legge, previsti per la concessione delle misure alternative alladetenzione, in particolare l'affidamento in prova ai servizi socialiLa motivazione del provvedimento impugnato è carente, avendo il Tribunale disorveglianza respinto l’istanza pur in presenza di una istruttoria di segno positivo e di unfavorevole parere dell’UEPE di Verona. Dall’istruttoria espletata emergeva, infatti, che ilcondannato si era riconciliato con la moglie, con la quale conviveva unitamente ai due figliminori, in un’abitazione ritenuta idonea, e che lo stesso svolgeva regolare attivitàlavorativa, idonea a garantire un’adeguata sussistenza all’intero nucleo familiare. Si davaaltresì atto della disponibilità manifestata dal condannato a intraprendere percorsi disupporto, anche mediante attività di volontariato. Nondimeno, il rigetto dell’istanza da partedel Tribunale di sorveglianza risulta fondato su una valutazione di pericolosità non sorrettadai riscontri istruttori acquisiti e ancorata esclusivamente alla sentenza di condanna, senzaalcun effettivo confronto con gli elementi sopravvenuti e successivi al fatto, puntualmenteemergenti dall’istruttoria svolta.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA],ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinviodell’impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa al carceredell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso attuare una formadell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, allaluce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza,sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esitodella misura alternativa (Corte cost., sent. n. 377 del 1997).In relazione alla peculiare finalità dell’affidamento, la giurisprudenza di questa Corteè uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, nonpossono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali lagravità del reato per cui è intervenuta condanna, la mancata ammissione di colpevolezza, o i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiutouna completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultatidell’osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almenoavviato (Sez. 1, n. 771 del 6/2/1996, Tron, Rv. 203988 - 01; Sez. 1, 19/11/1995, Fiorentino,Rv. 203154 - 01).In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura ela gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire,unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062 - 01), allependenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caputi, Rv. 207998 -01), il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta edesauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenutasuccessivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questiessenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recuperosociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019 dep. 2020, Pinelli, Rv. 278174 – 01; Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602 –01; Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322 - 01); si è anche precisato che, fragli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l’assenza dinuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valorisocialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna,l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione(Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985 - 01).3.Dai principi poc’anzi enunciati deve inferirsi che la motivazione dell’ordinanzaimpugnata risulta carente ed incompleta. Dalla stessa ordinanza impugnata risulta che il condannato non annovera ulterioriprecedenti o pendenze, è stabilmente occupato con regolare contratto di lavoro, ed èinserito in un contesto familiare nel quale la persona offesa del reato di maltrattamenti, inesecuzione, ha riferito di essersi riconciliata con il marito, manifestando la volontà diproseguire il rapporto coniugale, anche in considerazione della presenza di due figli minori(e dell’attesa di un terzo). Risulta altresì che l’abitazione è stata ritenuta idonea e chel’UEPE ha espresso valutazione favorevole, segnalando la disponibilità dell’istante adintraprendere percorsi di supporto e monitoraggio, anche mediante attività di volontariato. A fronte di tali acquisizioni, la motivazione reiettiva si appalesa carente, poiché ilTribunale ha escluso la meritevolezza delle invocate misure alternative facendo leva suformule generiche (assenza di percorso introspettivo, difetto di autentico convincimento inordine alla gravità del reato), senza però dar conto delle ragioni per le quali gli elementiistruttori di segno favorevole non siano ritenuti idonei a sorreggere una prognosi nonnegativa. In particolare, il provvedimento non si confronta con il dato – emergente dallestesse informazioni UEPE – dell’avvio, sia pure non completato, di un processo critico(ammissione di parziali responsabilità e dichiarata disponibilità a percorsi di sostegno econtrollo), né valuta in modo concreto la condotta successiva ai fatti (cessati nel febbraio2021) e l’attuale stabilizzazione lavorativa e familiare.4. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale disorveglianza di Venezia, per nuovo giudizio, che procederà a rivalutare la richiesta diaffidamento in prova al servizio sociale e quella di detenzione domiciliare, svolgendo unamotivazione effettivamente calibrata sulla situazione attuale dell’istante e sulle risultanzeistruttorie, secondo i principi di diritto richiamati.Sussistono le condizioni per disporre che, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del provvedimento, siano oscuratinella riproduzione le generalità e i dati identificativi. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diVenezia.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 16192/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris