Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 3 novembre 1986

Cassazione n. 44558/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/11/1986 avverso la sentenza del 26/05/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA Elato avviso alle par---ti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Messina dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 14, comma 5 bis e 5 ter,decreto I.vo 286 del 1998 e la condannava alla pena di euro 10.000 di multa.

2. Proponeva appello il difensore dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA] di Pace qualificava l'appello come ricorso per cassazione e trasmetteva gli atti a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso per cassazione - così correttamente qualificato l'atto di appello - è inammissibile in quanto proposto da difensore non iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Tardio CAWCE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/11/1986 avverso la sentenza del 26/05/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA Elato avviso alle par---ti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Messina dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 14, comma 5 bis e 5 ter,decreto I.vo 286 del 1998 e la condannava alla pena di euro 10.000 di multa. 2. Proponeva appello il difensore dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA] di Pace qualificava l'appello come ricorso per cassazione e trasmetteva gli atti a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso per cassazione - così correttamente qualificato l'atto di appello - è inammissibile in quanto proposto da difensore non iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Tardio CAWCE